Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24126 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25108-2017 proposto da:

ENTE PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA, 6, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI CRISOSTOMO SCIACCA, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIA CRISTINA COLOMBO;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18 ST GREZ E ASSOCIATI, presso lo studio dell’avvocato

CARLO LUIGI SCROSATI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANNAROSA CORSELLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1412/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.G. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal parco lombardo della Valle del Ticino con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 118.420, 50 per aver edificato in zona classificata a preminente vocazione forestale nel piano territoriale di coordinamento del Parco del Ticino lombardo.

2. Il Tribunale di Busto Arsizio rigettava l’opposizione.

3. P.G. proponeva appello evidenziando, per quel che ancora rileva, che i manufatti erano risalenti ad epoca antecedente l’entrata in vigore della L. r. n. 86 del 1983 e che la determinazione della sanzione era errata.

4. La Corte d’Appello di Milano evidenziava che dal verbale di constatazione redatto dalla polizia municipale di Samarate l'(OMISSIS) risultava che erano stati rinvenuti sul fondo di proprietà del P. alcuni manufatti, quali un capannone, un ripostiglio/ufficio e alcune tettoie, tutti eseguiti in assenza di permesso di costruire. In tale occasione il P. aveva dichiarato che i manufatti erano stati realizzati negli anni tra il 1990 al 1995. Seguiva, dunque, l’avvio del procedimento amministrativo per la violazione L.R. n. 86 del 1983, ex art. 28. Successivamente, nel corso dell’audizione, il P. aveva dichiarato che i manufatti risalivano agli anni 70 e che aveva diritto a costruire senza permessi, essendo un artigiano iscritto alla camera di commercio dal 1998.

4.1 La Corte d’Appello sulla base di tali fatti riteneva che l’epoca di costruzione dei manufatti doveva farsi risalire agli anni 90, anche tenuto conto della richiesta di condono edilizio per una delle costruzioni risalente al 1995. Veniva dunque rigettato il primo motivo di impugnazione.

4.2 La Corte d’Appello accoglieva, invece, il secondo motivo, concernente la modalità di determinazione della sanzione ex art. 28 L.R. citata. Tale sanzione era stata commisurata con riferimento al solo capannone abusivo, utilizzando il valore di mercato per capannoni industriali di Euro 270 per metro quadro, come desunto dall’osservatorio del mercato immobiliare dell’agenzia del territorio della commissione rilevazione prezzi immobili della CCIAA di Varese.

La Corte d’Appello evidenziava che, sulla base del citato art. 28, la sanzione era pari a una somma compresa tra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e che il profitto si determinava con riferimento all’utilità economica che il trasgressore avrebbe potuto trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma o dall’incremento di valore conseguito dal bene medesimo a seguito della realizzazione della condotta vietata.

Dunque, il criterio di quantificazione doveva essere l’incremento di valore del terreno e non il valore di mercato di compravendita degli edifici residenziali ed industriali per metro quadro. Tale parametro non teneva conto del fatto che il profitto doveva essere calcolato semplicemente sulla base delle caratteristiche concrete assunte dal terreno per effetto della trasformazione conseguente alla specifica struttura abusiva realizzata e, quindi, alle caratteristiche costruttive, alle sue condizioni effettive di manutenzione, utilità e vetusità al tempo dell’accertato abuso.

Secondo la Corte d’Appello poichè dall’istruttoria e dall’allegazione delle parti non risultavano elementi estimativi che consentivano di provvedere alla rideterminazione corretta della sanzione, l’ordinanza ingiunzione doveva essere annullata del D.L. n. 150 del 2011, ex art. 6.

5. L’Ente Parco lombardo della Valle del Ticino ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

6. P.G. ha resistito con controricorso e ha proposto a sua volta ricorso incidentale fondato su un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L.R. Lombardia 30 novembre 1983, n. 86, art. 28 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alle considerazioni svolte dalla Corte d’Appello di Milano rispetto al criterio di quantificazione della sanzione amministrative irrogata dall’ente parco.

A parere della parte ricorrente l’entità della sanzione era stata correttamente determinata, mentre la Corte d’Appello avrebbe errato nell’interpretare il citato art. 28.

Peraltro, una valutazione delle caratteristiche concrete assunte dal terreno per effetto della trasformazione era stata effettivamente posta in essere dal Parco del Ticino che aveva preso come riferimento di calcolo i dati resi disponibili dall’osservatorio del mercato immobiliare dell’agenzia del territorio e della commissione rilevazione prezzi immobili della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Varese relative valori di compravendita di edifici residenziali industriali per metro quadro di superficie. Sulla base di tali dati era stato assunto a base di calcolo del profitto il valore più basso, proprio in ragione delle caratteristiche specifiche dell’abuso posto in essere. Nel verbale di accertamento della violazione il metodo di calcolo era già stato indicato e conteneva la quantificazione della sanzione e non era stato contestato dal P. e, dunque, era entrato a far parte dell’armamentario probatorio a disposizione del giudice.

2. Il secondo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 12, della L. n. 689 del 1981, art. 23 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento alle considerazioni svolte dalla Corte d’Appello di Milano riguardo al criterio di quantificazione della sanzione amministrativa irrogata dall’Ente.

La Corte d’Appello avrebbe errato nell’annullare la sanzione amministrativa sulla base dell’erroneo presupposto dell’insussistenza degli elementi necessari per la rideterminazione quantitativa della stessa. In tal modo la Corte d’Appello avrebbe violato le norme indicate, in quanto sussistevano tutti gli elementi che consentivano di comprendere i parametri utilizzati per la quantificazione della sanzione o quantomeno per la sua quantificazione nel minimo edittale come statuito dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 12.

3. Il terzo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione art. 360 c.p.c., n. 3 per non aver tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti con riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio.

Vi sarebbe stato un erroneo governo delle spese processuali, non avendo tenuto conto, la Corte d’Appello, della reciproca soccombenza e del fatto che il P. non era interamente vittorioso, essendo stata rigettata la sua principale doglianza relativa alla sussistenza dell’abuso contestato.

4. L’unico motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 2727,2729c.c., degli artt. 101,112,115,116,145 c.p.c. violazione e omessa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 1 errata applicazione della L.R. n. 2 del 1974 della L.R. n. 86 del 1983 e del piano territoriale di coordinamento del parco lombardo della Valle del Ticino e del D.L. n. 312 del 1985, convertito nella L. n. 431 del 1985.

Il ricorrente incidentale ritiene che la Corte d’Appello abbia posto in essere un’inversione dell’onere probatorio con violazione dell’art. 2697 c.c. rispetto alla data di costruzione dei manufatti asseritamente abusivi. Il riferimento all’iscrizione alla Camera di Commercio, peraltro, sarebbe errato, in quanto il documento se pur rilasciato nel 1998, dava atto che l’attività dell’impresa era cominciata in data 2 novembre 1970. In ogni caso non potevano essere condivise le ulteriori considerazioni svolte nella sentenza impugnata per far risalire la costruzione dei manufatti abusivi agli anni 90, anche perchè la data di domanda di condono non poteva assumere alcun significato. Dunque, non poteva applicarsi la sanzione in oggetto a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della norma sanzionatoria.

4.1 Il collegio ritiene preliminare l’esame del motivo di ricorso incidentale che attiene all’an della contestazione, e che, in caso di accoglimento, determinerebbe l’assorbimento dei motivi del ricorso principale che invece hanno ad oggetto il quantum della sanzione.

4.2 L’unico motivo del ricorso incidentale è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte: “La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016). (Cass. S.U. n. 16598/2016).

Nella specie, non vi è stata alcuna inversione dell’onere della prova nel senso sopra indicato, e tantomeno il giudizio si è fondato su prove non introdotte dalle parti, mentre al contrario sia il Tribunale di Busto Arsizio, che la Corte d’Appello di Milano, hanno utilizzato il materiale probatorio agli atti, fondando il loro convincimento sulla base di una motivazione non sindacabile in questa sede.

5. Deve, dunque esaminarsi il ricorso principale, i cui due motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono: l’uno infondato e l’altro fondato.

Il primo motivo è infondato. La L.R. Lombardia n. 86 del 1983, art. 28 recita: “1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a Lire 1.000.000. 2. L’autorità competente provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità e i termini e preavvertendo che, in caso di inadempienza, l’amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore. 3. La sanzione pecuniaria di cui al precedente comma 1 può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata e completa ottemperanza all’obbligo di ripristino. 4. In caso di inottemperanza all’obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di provvedere in sostituzione dell’obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all’1% dell’ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo”.

Sulla base del tenore letterale della norma e della sua ratio, ai fini della determinazione dell’entità della sanzione, risulta corretta l’interpretazione della Corte d’Appello della nozione di “profitto derivante dalla trasgressione” basata sulla differenza di valore del terreno a seguito dell’abuso.

Non può, infatti, considerarsi profitto della trasgressione il manufatto abusivo che, oltre a non essere commerciabile (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40), doveva essere demolito a seguito dell’ordine dell’ente parco di ripristino integrale della situazione ambientale precedente. L’amministrazione, peraltro, poteva provvedere direttamente alla demolizione in sostituzione del trasgressore e a sue spese e, in ogni caso, l’inottemperanza all’obbligo di ripristino avrebbe comportato unu, ulteriore sanzione pecuniaria pari all’uno per cento di quella già determinata per ogni giorno di ritardo.

Risulta del tutto inconferente, pertanto, il criterio di determinazione del profitto utilizzato dall’amministrazione dell’ente parco mediante il ricorso al valore di mercato dei capannoni industriali, mentre risulta conforme alla ratio legis il ricorso al criterio di aumento del valore del terreno indicato dalla Corte d’Appello.

D’altra parte, la nozione di profitto nell’ambito delle sanzioni amministrative prescinde, come stabilito anche dalla Corte Costituzionale, dal mezzo utilizzato per commettere l’illecito (vedi Corte Cost. n. 112 del 2019).

5.1 Il secondo motivo del ricorso principale, invece, è fondato Risulta infatti erronea la statuizione della Corte d’Appello secondo cui l’ingiunzione doveva essere annullata perchè la sanzione non era determinabile sulla base delle allegazioni dell’amministrazione.

Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 12 stabilisce che: “con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale”. Inoltre, la citata L.R. n. 86 del 1983, art. 28 prevedeva un minimo di Lire 1.000.000 (un milione di Lire) e la medesima L.R., art. 27, comma 2, rimandava per la determinazione delle sanzioni alle misure e ai criteri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11.

Dunque, la Corte d’Appello avrebbe dovuto rideterminare l’entità della sanzione tenendo conto del minimo edittale di Lire 1.000.000 utilizzando i criteri di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 11 oltre a quello del profitto nel senso sopra specificato.

In proposito deve ribadirsi che: “Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l’entità, entro i limiti sanciti dalla legge, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, tenendo conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11 quali la gravità della violazione, la personalità dell’agente e le sue condizioni economiche (vedi Sez. 2, Sent. n. 5526 del 2020).

5.2 Il terzo motivo del ricorso principale è assorbito dall’accoglimento del secondo.

6. In conclusione la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA