Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24126 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 24126 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 22424-2007 proposto da:
GIRELLI FRANCO GRLFNC52C23L781Y, GIRELLI DONATELLA
GRLDTL57H55L781Z, GIRELLI RACHELE, GIRELLI DAVIDE,
questi ultimi due quali unici eredi di GIRELLI
CLAUDIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato GALASSO
2013
1619

ALFREDO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BRENDOLAN STEFANO;
– ricorrenti contro

PETRICCIONE PAOLO, TARASCIO MARCO, PETRICCIONE MARCO,

Data pubblicazione: 24/10/2013

TARASCIO ANTONIO,

PETRICCIONE LUCIANO,

TARASCIO

STEFANO, ZAMBONI BRUNA, BRANCHI MARIA TERESA;
– intimati –

sul ricorso 26768-2007 proposto da:
TARASCIO MARCO TRSMCR72T20A952C, TARASCIO ANTONIO

TARASCIO STEFANO TRSSFN75R06A952H, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso
lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, che li
rappresenta e difende;
– c/ricorrenti e ric. incidentali contro

GIRELLI FRANCO GRLFNC52C23L781Y, GIRELLI DONATELLA
GRLDTL57H55L781Z, GIRELLI RACHELE, GIRELLI DAVIDE,
questi ultimi due quali unici eredi di GIRELLI
CLAUDIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato GALASSO
ALFREDO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BRENDOLAN STEFANO;
– controricorrenti al c/ric. e ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 285/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 09/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato ALFREDO GALASSO difensore del

TRSNTN44A21B799R, ZAMBONI BRUNA ZMBBRN46S44A952J,

ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale
che si è riportato agli atti depositati ed ha chiesto
l’accoglimento del ricorso principale e
l’inammissibilità del ricorso incidentale;
udito

l’Avvocato MICHELE

COSTA difensore

del

riportato agli atti depositati e ne ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che, previa riunione dei
ricorsi, ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e per l’assorbimento del ricorso
incidentale.

controricorrente e ricorrente incidentale che si è

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1-12-1997 Petriccione
Luciano, Branchi Maria Teresa, Petriccione Paolo, Petriccione
Marco, Tarascio Antonio, Zamboni Bruna, Tarascio Marco e Tarascio

Benaco, convenivano in giudizio Girelli Claudio, Girelli Franco,
Girelli Donatella, Girelli Nicola, Girelli Chiara e Girelli Stefano,
quali eredi di Girelli Mario e proprietari del fondo confinante, per
sentir accertare la sussistenza, sul terreno dei convenuti identificato
con il mappale 660 (ex 99\ab), di servitù di passaggio pedonale e
carraio, in favore del loro fondo, in base al contratto di
compravendita del 30-7-1969 ed all’atto del 10-6-1970, ovvero, in
subordine, per ottenere la costituzione di servitù di passaggio, ai
sensi degli artt. 1054 o 1051 c.c., trattandosi di fondo intercluso.
Con sentenza in data 2-9-2002 il Tribunale di Verona rigettava
la domanda confessoria proposta dagli attori. Il giudice di primo
grado, in particolare, rilevava che con atto di compravendita del 307-1969 l’originario proprietario Orlandi Giorgio aveva costituito
servitù di passaggio a vantaggio del fondo venduto a Girelli Mario,
padre e dante causa dei convenuti, nonché di altri terreni rimasti di
sua proprietà; che tale servitù, che fino a quel momento era stata
reciproca, si era estinta per confusione a seguito dell’acquisto, da
parte dello stesso Girelli Mario, con atti di compravendita e di

Stefano, comproprietari di immobili siti nel Comune di Torre del

permuta del 1970 e del 1974, di altre porzioni della proprietà
Orlandi, tra cui quella comprendente l’ultima parte del tracciato
stradale delineato nell’atto del 1969, essendo divenuta di proprietà
del Girelli anche la porzione appartenente all’Orlandi, a servizio

idoneo a costituire servitù di passaggio l’atto del 10-6-1970, il
quale, se costituiva un preliminare, era stato superato dal contratto
definitivo del 23-6-1970, nel quale non compariva alcuna pattuizione
relativa alla servitù di passaggio, mentre, se costituiva atto
definitivo di vendita, non era opponibile ai convenuti perché non
trascritto; che ostava all’acquisto per destinazione del padre di
famiglia, invocato dagli attori nella comparsa conclusionale, la
mancanza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della
servitù; che le azioni ex artt. 1054 e 1051 c.c. erano infondate, in
quanto il fondo degli attori non era intercluso.
Avverso la predetta decisione proponevano appello Petriccione
Luciano, Branchi Maria Teresa, Petriccione Paolo, Petriccione
Marco, Tarascio Antonio, Zamboni Bruna, Tarascio Marco e Tarascio
Stefano.
Essendo nelle more deceduto Girelli Claudio, l’atto di appello,
a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio, veniva
notificato agli eredi Zagliotto Carla, Girelli Rachele e Girelli
Davide.

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della quale la servitù di passaggio era stata costituita; che non era

Con sentenza in data 8-3-2007 la Corte di Appello di Venezia,
in riforma della decisione di primo grado, sulla scorta degli atti di
vendita e di permuta intercorsi tra i danti causa delle parti,
dichiarava la sussistenza, sul terreno dei convenuti contraddistinto

veicoli a vantaggio del fondo di proprietà degli appellanti
contraddistinto con i mappali 471, 664, 665, 666 (ex 99\f) 450 (ex
95\c), 464 (ex 97\c) e 657 (ex 96\n), lungo una strada posta sul
prolungamento di quella descritta nella planimetria allegata all’atto
di compravendita del 30-7-1969, della larghezza di m. 3,50 e della
lunghezza di circa m. 30. La Corte territoriale, in particolare,
rilevava che a seguito dell’acquisto, da parte del Girelli, con atto di
permuta del 1974, della particella 99ab, tratta dalla particella 99f,
non si era verificata l’estinzione per confusione della servitù rispetto
alla restante e più estesa porzione della particella 99f, attualmente di
proprietà degli appellanti, anche a vantaggio della quale era stata
costituita la servitù di passaggio.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso
Girelli Franco, Girelli Donatella, Girelli Rachele e Girelli Davide,
sulla base di due motivi.
Tarascio Antonio, Zamboni Bruna, Tarascio Marco e Tarascio
Stefano hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso
incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.

3

con il mappale 660 (ex 99\ab), di servitù di passaggio per pedoni e

I ricorrenti principali hanno resistito al ricorso incidentale con
controricorso ed hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE

sensi dell’art. 335 c.p.c..
2) Con il primo motivo i ricorrenti principali lamentano la
violazione dell’art. 1027 c.c. Sostengono che, essendo Orlandi
Giorgio proprietario dei terreni gravati da servitù a favore dei terreni
compravenduti a Girelli Mario con atto del 30-7-1969, in
applicazione del principio

nenzini res sua servit

nessuna servitù può

ritenersi costituita in forza del medesimo atto sui predetti fondi
serventi a favore degli altri terreni di proprietà dell’Orlandi, né,
tanto meno, può ritenersi costituita una servitù reciproca sui terreni
alienati a Girelli Mario, che in base alla clausola 4 sono stati
trasferiti liberi da qualsiasi servitù passiva.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l’omessa e
contraddittoria motivazione circa la costituzione contrattuale di
servitù di passaggio a carico del mappale 660 (già 99\ab), con
riferimento alle risultanze documentali degli atti di compravendita
del 30-7-1969 e 23-7-1970, nonché dell’atto di permuta 6-5-1974 e
della convenzione comunitaria 1-7-1978. Deducono, in primo luogo,
che la Corte di Appello, nel ritenere costituita, in forza della

1) Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi, ai

clausola 2 dell’atto di compravendita del 30-7-1969, la servitù di
passaggio in favore del mappale 99\f, di proprietà del venditore
Orlandi Giorgio, non ha tenuto conto della mancanza del requisito
essenziale dell’altruità, richiesto dall’art. 1027 c.c., emergente

che la citata clausola 2 prevede testualmente la costituzione

documentalmente dal contenuto del predetto atto Rilevano, infatti,
“a

favore del terreno venduto” (particelle 95\d, 99\a, 941b, 218\a), di
“servitù di passaggio pedonale e carraio su una striscia di
terreno….. che resterà permanentemente adibita a strada privata al
servizio sia del terreno venduto che dei residui terreni di proprietà
del venditore….., detta strada viene a ricadere sui mappali 317, 96\a,
219, 95\a, 95\e, 218\1, e 99\f di proprietà del venditore”. In secondo
luogo, i ricorrenti sostengono che il contenuto della scrittura privata
del 10-6-1970 ha efficacia meramente obbligatoria e programmatica,
e che la sua efficacia è stata radicalmente travolta dalle pattuizioni
successive (atto di compravendita del 23-6-1970 e scrittura privata di
permuta del 6-5-1974), che hanno affermato la libertà dei mappali
99\h e 99\ab da qualsiasi servitù, superando quindi la precedente
scrittura. Rilevano che il giudice del gravame, nel ritenere che
l’impegno assunto da Girelli Mario con l’atto del 10-6-1970, di
costruire entro sei mesi un muro di sostegno a non meno di metri
3,50 dal confine attuale Peroni ed una strada di caratteristiche
analoghe alla esistente per un facile accesso al restante mappale

L

99\f, equivalesse alla costituzione di una servitù, ha violato i canoni
ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., essendosi limitato al senso
letterale delle parole, senza ricercare la comune intenzione delle
parti attraverso il loro comportamento complessivo, anche posteriore

omesso di valutare che Girelli Mario non ha dato mai esecuzione
all’obbligazione di costruire la strada, assunta con l’atto del 10-61970; obbligazione che, stante l’inerzia dell’Orlandi, si è estinta per
prescrizione. Allo stesso modo, il giudice del gravame non ha tenuto
conto della clausola n. 3 della scrittura privata del 23-6-1970 e della
clausola n. 3 della scrittura privata del 6-5-1974, con le quali
l’Orlandí, in esecuzione della scrittura del 10-6-1970, trasferiva a
Girelli Mario, rispettivamente, le particelle 99\h 3 e 99\ab, già
facenti parte della particella 99\f, senza menzionare l’obbligazione
assunta dall’acquirente nella scrittura del 10-6-1970, e garantendo
anzi la libertà dei beni venduti da ipoteche, pesi e oneri
pregiudizievoli. La Corte territoriale, pertanto, ha erroneamente
affermato che fra la scrittura del 10-6-1970 ed i contratti del 23-61970 e del 6-5-1974 “non ce incompatibilità, bensì rapporto di
complementarietà o integrazione”.
3) Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato i
resistenti ripropongono il motivo di appello subordinato dichiarato
assorbito dalla Corte di Appello, concernente la sussistenza dei

6

alla conclusione del contratto. La Corte di Appello, in particolare, ha

presupposti richiesti ai fini della costituzione di servitù coattiva di
passaggio ex art. 1051 c.c.
4) I due motivi di ricorso principale, che per ragioni di
connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

17-18), gli attori hanno agito in giudizio per ottenere, in via
principale, il riconoscimento dell’esistenza, a favore del loro fondo,
già contraddistinto con il mappale 99\f, della servitù di passaggio sul
terreno attualmente identificato con il mappale 660 (ex 99\ab) e
derivante dal frazionamento del mappale 99\f, rimasto in proprietà
del venditore Orlandi all’atto della stipulazione dell’atto di
compravendita del 30-7-1969.
La Corte di Appello, sulla base dell’esame dei titoli prodotti
dalle parti, ha accertato che con l’atto di compravendita del 30-71969 l’originario proprietario Orlandi Giorgio aveva costituito
servitù reciproca di passaggio pedonale e carraio a favore dei terreni
venduti a Girelli Mario, dante causa dei convenuti, ed anche del
mappale 99f (successivamente frazionato in varie particelle, tra cui
la 473, ex 99h, e la 660, ex 99ab), rimasto nella sua proprietà, lungo
una striscia di terreno che dalla via Gardesana, attraverso un
percorso a forma di semicerchio, dopo aver fiancheggiato ad est i
terreni compravenduti, si arrestava sul mappale 218\b, in prossimità
ed all’interno di una propaggine del mappale 99f.

7

Come si evince dalla lettura della sentenza impugnata (v. pag.

Con la successiva scrittura privata del 10-6-1970 l’Orlandi
alienava al Girelli una porzione del mappale 99f di circa mq. 791, e
l’acquirente contestualmente si impegnava a costruire una strada su
una striscia di quel terreno per assicurare l’accesso al restante

m. 3,50″, ed essere “di caratteristiche identiche alla esistente”, e
posta quindi in prosecuzione di quella identificata in giallo nella
planimetria allegata all’atto di vendita del 30-7-1969, su cui con
l’atto del 1969 era stata costituita la servitù reciproca di passaggio.
La vendita veniva poi perfezionata con il contratto stipulato il
23-6-1970, nel quale una parte del terreno compravenduto veniva
identificato nel mappale 99h di are 3,96 (contraddistinto
successivamente con il mappale 473), e con la successiva permuta
del 6-5-1974, con la quale l’Orlandi trasferiva al Girelli la proprietà,
tra gli altri, del mappale 99ab, di are 3,05. In particolare, nell’atto
del 23-6-1970 veniva precisato che l’accesso al rnappale 99h sarebbe
avvenuto dalla strada corrente lungo il lato est della larghezza di m.
3,50, e quindi dalla porzione del mappale 99f, successivamente
identificato con il mappale 99ab (660), acquistato dal Girelli nel
1974, e lungo il tratto di strada che nella scrittura del 10-6-1970
l’acquirente si era impegnato a realizzare per assicurare – un facile
accesso al restante mappale 99f dove si prevede verranno costruite
due ville od altro, per il transito di autoveicoli”.

8

mappale 99f. La strada doveva avere una “larghezza percorribile di

Secondo il giudice del gravame, dal complesso dei predetti
atti, dei quali gli ultimi due esplicativi ed attuativi della scrittura del
10-6-1970, deve ritenersi costituita sul mappale 99ab (attualmente
identificato con il n. 660), una servitù di passaggio in favore del

attualmente di proprietà degli attori, sulla quale era in progetto la
costruzione di due ville.
Dalla ricostruzione della vicenda come sopra operata si evince
chiaramente che, al di là del riferimento storico all’atto di
compravendita del 30-7-1969, l’effettivo titolo costitutivo della
servitù di passaggio sul mappale 660 (ex 99ab) di proprietà dei
convenuti e a favore del fondo di proprietà degli attori è stato
individuato dal giudice di appello negli atti del 1970 e del 1974. E
infatti, sia nella motivazione che nel dispositivo della sentenza
impugnata viene specificato che la predetta servitù corre lungo una
strada posta sul prolungamento di quella descritta nella planimetria
allegata all’atto di compravendita del 30-7-1969, della larghezza di
m. 3,50 e della lunghezza di circa m. 30; il che porta
inequivocamente ad escludere che vi sia coincidenza tra la servitù
costituita con l’atto di compravendita del 30-7-1969 e quella
costituita con i successivi atti del 1970 e del 1974.

9

mappale 99h (ora 473) e della restante porzione del mappale 99f,

Ciò posto, si osserva che le censure mosse con il secondo
motivo di ricorso in ordine alla interpretazione data dalla Corte di
Appello alla scrittura del 10-6-1970 devono essere disattese.
Giova rammentare che, in tema di interpretazione del

al contenuto del negozio, si traduce in un’indagine di fatto affidata in
via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento
è censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la
motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di
ricostruire l'”iter” logico seguito dal giudice per attribuire all’atto
negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione
delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest’ultima violazione
esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati
e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la
denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione
dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto
dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure
risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal
giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente
interpretazione (tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683; Cass. 238-2006 n. 18375; Cass. 27-1-2006 n. 1754).
Deve ulteriormente puntualizzarsi che, per sottrarsi al
sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al

10

contratto, l’accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione

contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la
migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili
interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano
possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che

merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra
(Cass. 20-11-2009 n. 24539; Cass. 12-7-2007 n. 15604; Cass. 22-22007 n. 4178; Cass. 14-11- 2003 n. 17248).
Nella specie, la Corte di Appello, nel ritenere costituita una
servitù di passaggio a carico della porzione del mappale 99f alienata
dall’Orlandi al Girelli, ha fornito una lettura plausibile degli accordi
racchiusi nella scrittura del 10-6-1970, in forza dei quali
l’acquirente si impegnava a costruire una strada su una striscia di
quel terreno, della larghezza di metri 3,50, per assicurare “un facile
accesso al restante mappale 99f dove si prevede verranno costruite
due ville od altro, per il transito di autoveicoli”.

Privi di

incongruenze logiche appaiono altresì i rilievi svolti in sentenza per
rimarcare come tra la menzionata scrittura e i contratti del 23-6-1970
e 6-5-1974 non vi sia alcuna incompatibilità, bensì un rapporto di
complementarietà o integrazione; rilievi che si basano, oltre che
sulla sostanziale corrispondenza tra i confini e la superficie
complessiva dei lotti trasferiti con i predetti contratti e quelli
indicati nella precedente scrittura privata, sull’espressa menzione,

11

aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del

contenuta nell’atto del 23-6-1970, alla strada che il Girelli nella
scrittura del 10-6-1970 si era impegnato a costruire e che avrebbe
dato accesso sia al mappale 99h, oggetto di quel trasferimento, che al
restante mappale 99f

volontà delle parti operata dalla Corte territoriale, rilevando che la
scrittura privata del 10-6-1970 aveva carattere meramente
programmatico e obbligatorio, e che la sua efficacia era stata
radicalmente travolta dalle pattuizioni contenute nelle successive
pattuizioni del 23-6-1970 e 6-5-1974, che avevano affermato la
libertà dei mappali 99h e 99ab da qualsiasi servitù; ma è evidente
che le doglianze mosse finiscono con l’investire sostanzialmente il
risultato dell’operazione interpretativa compiuta dal giudice di
merito, che, in quanto sorretto da argomentazioni immuni da vizi
logici, non è sindacabile in sede di legittimità.
Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, d’altro canto,
nella specie, ai fini della ricerca della comune volontà perseguita
dalle parti con la scrittura del 10-6-1970, non può venire in soccorso
la valutazione del comportamento tenuto dalle parti successivamente
alla stipulazione di tale atto.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, in
riferimento ai criteri di ermeneutica dei negozi giuridici, nei
contratti per i quali è prevista la forma scritta “ad substantiam”, la

12

I ricorrenti sostengono l’erroneità della ricostruzione della

ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso
letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere
compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto,
soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo

complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del
contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del
consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto (Cass.
22-6-2006 n. 14444; Cass. 5-2-2004 n. 2216).
Né, tanto meno, può essere presa in esame l’eccezione di
prescrizione del diritto di servitù di passaggio. Dalla lettura della
sentenza impugnata, infatti, non risulta che tale eccezione sia stata
proposta nel giudizio di merito; sicchè essa non può essere formulata
per la prima volta in sede di legittimità.
Le deduzioni svolte con il primo motivo e nella prima parte del
secondo motivo di ricorso in ordine alla portata della scrittura del
30-7-1969 restano assorbite, trovando la sentenza impugnata una
valida ratio decidendi,

non intaccata dalle censure mosse dai

ricorrenti, nell’acclarata costituzione della servitù di passaggio
oggetto di causa in forza degli atti del 1970 e del 1974.
5) Con il ricorso incidentale i resistenti propongono questioni
già sollevate nel giudizio di merito, ma non esaminate dalla Corte di
Appello, in quanto ritenute assorbite

13

scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento

Il ricorso, pertanto, è inammissibile per carenza di interesse,
perché propone censure che non sono dirette contro una statuizione,
sia pure implicita, della sentenza di merito, ma sono relative a
questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato.

ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve
essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti
l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione); cosicché è
inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte, che sia
rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi
questioni non decise dal giudice di merito perché non esaminate o
ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni
medesime al giudice del rinvio in caso di annullamento della
sentenza (tra le tante v. Cass. 20-12-2012 n. 23548; Cass. 18-9-2007
n. 19366; Cass. 28-8-2004 n. 17201)
6) In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato,
mentre quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente compensazione delle spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara
inammissibile il ricorso incidentale, compensa le spese del presente
grado di giudizio.

14

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, il

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’ 11-6-2013
Il Presidgnte

Il Consigliere estensore

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