Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24126 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 674/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 203/44/09, depositata il 6 novembre 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2017

dal Consigliere Tedesco Giuseppe.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (Ctr), che ha accolto l’appello proposto da S.P., avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro avviso di accertamento e contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni a lui notificato quale coobbligato, in qualità di legale rappresentante, con la società Sofras 2 s.r.l. per l’anno di imposta 2003;

che, in particolare, la Ctr ha accolto la censura riguardante la mancata notificazione del processo verbale di constatazione dal quale era scaturito l’accertamento;

che ha accolto altresì la censura con la quale il contribuente aveva eccepito la insussistenza della solidarietà ai fini dell’applicazione delle sanzioni al legale rappresentante;

che il ricorso è proposto sulla base di due motivi, il primo dei quali deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza in quanto la Ctr, dopo avere identificato la parte processuale nella società Sofrar 2 s.r.l. in persona dell’ex legale rappresentante S.P., aveva poi statuito su questioni personali a quest’ultimo, cui l’avviso di accertamento era stato notificato in proprio “quale firmatario della dichiarazione per l’anno di imposta 2003”;

che il motivo è inammissibile: è vero che nella intestazione della sentenza è riportata la dicitura indicata dalla ricorrente (Sofras 2 s.r.l. in persona dell’ex legale rappresentante S.P.), ma è altrettanto vero che l’intero contenuto della sentenza identifica, senza alcun margine di incertezza, quale unica parte processuale del giudizio il S. in proprio, e ciò già a partire dal primo rigo dello svolgimento del processo (“Il contribuente S.P., già amministratore della s.r.l. Sofras (…)”);

che tale identificazione soggettiva della parte processuale trova poi conferma nella motivazione della sentenza, che si apre con il seguente rilievo: “preliminarmente si osserva che il medesimo contesto è oggetto di esame di questa commissione oltre che col presente giudizio di appello instaurato dal S. col n. (…), anche con altro giudizio d’appello instaurato dalla Sofras 2 col n. (…)”;

che conseguentemente l’eventuale vizio che inficia la sentenza non è quello di avere identificato la parte in un determinato soggetto e poi di avere statuito nei confronti di un soggetto diverso, ma semmai di avere male identificato la provenienza soggettiva della domanda, che si pretende proposta dalla sola società a mezzo dell’ex legale rappresentante;

che d’altronde la tesi della ricorrente è in ultima analisi fondata su quanto riportato nella intestazione della sentenza, laddove tale indicazione, in quanto in contrasto con il contenuto oggettivo della decisione, non è determinante potendo costituire conseguenza di errore materiale emendabile con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. n. 5660/2015);

che il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2700 c.c., nonchè della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 12, e del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1;

che il motivo censura la sentenza là dove aveva accolto l’eccezione del contribuente sulla mancata notificazione del processo verbale di constatazione, senza tenere conto che nel medesimo verbale vi era l’attestazione dell’avvenuta consegna alla parte;

che il motivo, “proposto per l’ipotesi che si volessero ritenere ammissibili le doglianze accolte dalla sentenza, in quanto eventualmente formulate non nel solo interesse personale dell’ex amministratore, ma anche in quella della società”, è inammissibile;

che è stato già chiarito che la Ctr ha identificato la parte non nella società, ma nella persona fisica dell’ex legale rappresentante, al quale ha riferito anche l’eccezione in discorso;

che, insomma, la Ctr ha giudicato non su una supposta censura relativa alla mancata consegna del processo verbale alla società, ma sull’eccezione con cui il coobbligato solidale aveva lamentato la mancata notificazione di quel medesimo processo verbale anche a lui personalmente (che tale fosse il contenuto dell’eccezione emerge dalla stessa trascrizione del ricorso iniziale del contribuente operata dall’Amministrazione finanziaria nel ricorso per cassazione);

che, pertanto, su questo punto la decisione andava semmai censurata per violazione di legge;

che in conclusione il ricorso va interamente rigettato.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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