Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24125 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6153-2016 proposto da:

F.L., e F.R., rappresentati e difesi dall’Avvocato LUCA

DE ANGELIS, presso il cui studio in (OMISSIS), elettivamente

domiciliano per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.E., e P.C., rappresentati e difesi dall’Avvocato

MASSIMO FENZA, e dall’Avvocato GABRIELA FEDERICO, presso il cui

studio a Roma, via Mazzini 55, elettivamente domiciliano per procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 774/2015 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI,

depositata il 5/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/7/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.E. e P.C., con atto di citazione notificato in data 16/5/2006, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Cagliari, P.L. e P.R. e, dopo aver premesso di essere proprietari di un fondo nel Comune di (OMISSIS) in forza di atto pubblico del 16/1/2002, confinante con terreno di proprietà dei convenuti, hanno dedotto che questi ultimi avevano apposto un recinzione di siepe e rete ed avevano così alterato il confine precedentemente esistente tra i fondi, occupando una porzione di terreno della superficie di circa 60 mq..

Gli attori, quindi, hanno proposto domanda di determinazione del confine ai sensi dell’art. 950 c.c. ed hanno chiesto la condanna dei convenuti al rilascio della porzione occupata.

I convenuti si sono costituiti ed hanno contestato di aver effettuato uno sconfinamento ed un’occupazione del terreno degli attori, sostenendo che fin dal 1978, data di acquisto da parte dei loro genitori e danti causa, era presente la siepe a delimitazione del confine, e che, da allora, la porzione di terreno compresa da tale recinzione era stata da loro utilizzata in via esclusiva.

I convenuti, quindi, deducendo l’insussistenza di un’incertezza oggettiva o soggettiva del confine, hanno chiesto il rigetto delle domande proposte dall’attore ed, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’usucapione della porzione di giardino oggetto della controversia.

I convenuti, poi, sostenendo di aver eseguito opere di irrigazione e piantato alberi su tale area, hanno chiesto, in caso di accoglimento delle domande degli attori, la loro condanna al pagamento delle indennità per migliorie e addizioni.

Il tribunale, assunte le prove testimoniali e disposta una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 13/5/2014, qualificata la domanda come azioni di regolamento dei confini ai sensi dell’art. 950 c.c., ha ritenuto, innanzitutto, che il confine doveva essere individuato come delineato dalle mappe catastali e che, come emergeva dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio, la recinzione in siepe e rete realizzata dai convenuti non coincideva con il confine catastale, per cui si era realizzato uno sconfinamento nella proprietà degli attori per una superficie di 65 mq..

Il tribunale, inoltre, ha ritenuto che la domanda di usucapione di tale porzione di terreno, proposta dai convenuti, era infondata essendo emerso che l’area in questione era gravata da uso civico dal 1942 al 1997 che la rendeva insuscettibile di usucapione.

Il tribunale, infine, ha accertato che i convenuti avevano effettuato, nella predetta porzione, opere di irrigazione e di impianto di alberi, che avevano migliorato il valore di tale parte del fondo.

Il tribunale, in definitiva, ha accolto la domanda degli attori di determinazione del confine, ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti, che ha condannato alla restituzione della porzione di terreno inglobata, ed ha condannato gli attori al pagamento, a titolo di indennità per migliorie, della somma di Euro 2.383,00, equitativamente determinata nella misura di un terzo del valore dell’area.

P.L. e P.R. hanno proposto appello avverso tale sentenza.

P.E. e P.C. hanno resistito al gravame, proponendo, a loro volta, appello incidentale.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello principale ed, in accoglimento dell’appello incidentale, ha riformato la sentenza impugnata rigettando la domanda con la quale i convenuti avevano chiesto la condanna degli appellati al pagamento dell’indennità per migliorie.

La corte, innanzitutto, ha esaminato la censura con la quale gli appellanti hanno sostenuto che, al fine di individuare la linea di confine, il giudice può fare ricorso alle risultanze delle mappe catastali solo in via sussidiaria e residuale, dovendo anzitutto aver riguardo ai titoli di acquisto delle rispettive proprietà delle parti, e ne ha ritenuto l’infondatezza.

La corte, in particolare, ha accertato, in fatto, che: – l’atto pubblico di acquisto, in data 7/9/1978, da parte dei genitori degli appellanti dimostra solo che costoro hanno acquistato un appartamento per civile abitazione ed annessa area destinata a giardino, coerente con strada interna; tale titolo, tuttavia, non contiene elementi utili ai fini della determinazione dei confini con la confinante proprietà dei P. poichè non vi è alcuna indicazione della superficie dell’area destinata a giardino; – una significativa ed univoca indicazione in tal senso non si ricava neppure dal titolo di acquisto dei P., dal quale risulta solo che costoro avevano acquistato un terreno della superficie di 25,37 are; – a tal fine non rileva neppure l’indicazione che l’area destinata a giardino era coerente con la strada interna, ossia con lo stradello che la divideva dall’adiacente proprietà dei P.: dalle concordi deposizioni dei numerosi testimoni sentiti, infatti, è emerso chiaramente che la siepe posta a delimitazione del confine con i P. era stata impiantata solo nel 1998 e che, fino a quella data, l’estensione dei F. era stata inferiore a quella poi ottenuta con l’installazione di tale siepe; in particolare, è emerso che, con l’installazione della siepe, era stata annessa al giardino dei F. una porzione di terreno comprendente il tratto ove prima vi era la strada interna tra i lotti; in tal senso, inoltre, depone la planimetria allegata al progetto relativo alla realizzazione della recinzione con la siepe redatto nel settembre del 1997, dalla quale risulta che la siepe era stata delineata ed apposta in modo da incorporare il passaggio pedonale esistente; – tale passaggio, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, era stato, quindi, ricostruito oltre tale siepe, in modo da ricadere nel terreno dei P..

La corte, pertanto, alla luce di tali “chiare ed univoche risultanze processuali”, ha ritenuto, per un verso, che le indicazioni contenute nel titolo di acquisto dei F. in ordine al confine del loro giardino non potevano essere invocate nei termini da costoro sostenuti, posto che a seguito dei lavori effettuati nel 1998 tale strada nonchè parte del terreno adiacente alla stessa era stata inglobata nel loro terreno, e, per altro verso, che le predette risultanze istruttorie confermavano la tesi dei P. secondo cui i F., con la realizzazione della siepe, avevano incorporato parte del loro terreno.

La corte, quindi, per le medesime ragioni, ha rigettato l’ulteriore motivo d’appello con il quale i F. hanno dedotto l’usucapibilità del terreno in questione nonostante il vincolo di uso civico sullo stesso gravante sino al 1997, rilevando che gli appellanti avevano del tutto infondatamente sostenuto che dalle deposizioni testimoniali era emerso il loro possesso della porzione oggetto della controversia sin dal 1978.

La corte, invece, ha dichiarato l’inammissibilità del motivo con il quale gli appellanti hanno genericamente lamentato che la quantificazione operata dal giudice di quanto ad essi spettante per le migliorie era insufficiente, attesa la reale portata dei miglioramenti conseguiti dall’immobile. Gli appellanti, infatti, ha osservato la corte, non hanno neppure specificamente indicato le ragioni del loro dissenso rispetto alla decisione del tribunale, limitandosi a sostenere di aver effettuato opere di miglioria per un valore di 20.000 Euro laddove in primo grado avevano sostenuto che tali interventi avevano quanto meno il valore di 30.000 Euro. La corte, peraltro, ha ritenuto fosse, al riguardo, fondato l’appello incidentale proposto da P., lì dove gli appellati avevano dedotto che il primo giudice aveva condannato i F. al rilascio della porzione incorporata previa rimozione della rete e della siepe, il cui valore, pertanto, non poteva essere considerato come migliorie del fondo, ed aveva erroneamente ritenuto provato che i convenuti avessero realizzato opere di irrigazione e di impianto di alberi che, invece, non erano state dimostrate. Secondo la corte, infatti, i F. non hanno prodotto alcuna documentazione dalla quale possa trarsi la prova della realizzazione di tale impianto di irrigazione proprio nella porzione di terreno oggetto della causa, nè la prova dell’acquisto di piante o alberi che potesse quantomeno indicare la tipologia di tali piante e quindi la loro idoneità ad apportare un aumento di valore al terreno. Quanto, infine, all’impianto di irrigazione e di illuminazione del giardino, le testimonianze assunte in giudizio, ha osservato la corte, non hanno sufficientemente provato la realizzazione, da parte dei F., di lavori tali da aver determinato un aumento del valore della porzione. di terreno oggetto della condanna di rilascio in favore dei P. per cui, in accoglimento dell’appello incidentale da parte di questi ultimi, la corte ha rigettato la domanda dei F. di condanna dei P. al pagamento di un’indennità per le migliorie apportate.

La corte, poi, a fronte della “manifesta infondatezza e pretestuosità delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a sostegno dell’impugnazione”, quali espressione di un “comportamento consapevolmente contrario alle regole di correttezza e buona fede, come tale connotato da colpa grave”, ha ritenuto che ricorressero i presupposti previsti dall’art. 96 c.p.c., comma 3, ed ha, quindi, condannato gli appellanti al risarcimento dei danni che ha liquidato, in via equitativa, “considerata la durata del presente grado di giudizio”, nella somma di Euro 1.000,00.

La corte, infine, ha condannato gli appellanti alla refusione delle spese di lite tanto per il primo quanto per il secondo grado di giudizio nonchè, a norma della L. n. 228 del 2012, art. 1 al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

F.L. e F.R., con ricorso notificato il 2/3/2016, hanno chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

P.E. e P.C. hanno resistito con controricorso notificato in data 23/3/2016.

I ricorrenti hanno depositato memorie e documenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 948,950 e 2697 c.c. e degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato il gravame proposto dagli appellanti lì dove costoro avevano sostenuto che il tribunale aveva erroneamente accertato il confine tra i fondi mediante il ricorso alle mappe catastali nonostante la funzione meramente sussidiaria delle stesse rispetto ai titoli d’acquisto.

1.2. Nell’azione di regolamento di confini, infatti, hanno osservato i ricorrenti, il giudice può determinare la linea di confine con il ricorso alle risultanze delle mappe catastali solo nel caso in cui i titoli di acquisto delle rispettive proprietà e la situazione dei luoghi non forniscano indicazioni utili.

1.3. Nel caso in esame, hanno proseguito i ricorrenti, dall’esame dei titoli di acquisto emerge testualmente che il venditore ha venduto ai F., oltre all’immobile, anche l’area destinata a giardino, mentre dalla documentazione fotografica, unitamente alla pacifica circostanza di fatto circa l’esistenza della siepe nell’attuale posizione sin dal 1978, risulta evidente che la parte venditrice abbia trasferito ai F. l’intera porzione di giardino confinante con lo stradello già esistente all’epoca dei fatti, ivi compresa la striscia di terreno rivendicata dagli appellati.

1.4. Le particelle n. (OMISSIS) di cui al catasto terreni, del resto, individuano quasi esclusivamente l’area di sedime del fabbricato mentre, nella scheda di accatastamento, la rappresentazione grafica è limitata al solo fabbricato risultando del tutto assente l’area destinata a giardino, così come individuata nell’atto di compravendita.

1.5. Nè rileva, hanno proseguito i ricorrenti, il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio. Il mero esame dei verbali di udienza, infatti, dimostra come, diversamente da quanto affermato dalla corte d’appello, che nessuno sconfinamento è stato operato in danno dei P., emergendo, all’opposto, che, a prescindere dalla siepe, i confini dei quali si discorre non hanno subito alcun mutamento, quanto meno a partire dalla fine degli anni ‘70 in poi.

1.6. La corte, in definitiva, hanno concluso i ricorrenti, a fronte della chiara interpretazione del titolo di acquisto e della documentazione indicata, non poteva ricorrere alle mappe catastali, le quali, al contrario, assumono una funzione meramente sussidiaria.

2.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso qualsiasi accenno all’istanza, riproposta nell’atto d’appello, di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento delle rispettive proprietà sulla base dei relativi titoli di acquisto.

2.2. Nell’atto d’appello, infatti, hanno proseguito i ricorrenti, gli appellanti avevano specificamente dedotto che, come si evinceva dall’esame della relazione peritale del 24/3/2011, il consulente tecnico d’ufficio aveva omesso qualsivoglia considerazione ed esame in ordine alla portata dei titoli d’acquisto, con la conseguenza che l’omesso esame delle previsioni contrattuali ivi contenute, unitamente alla esclusiva analisi delle mappe catastali, non poteva che inficiarne il valore probatorio.

3.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione dei temi trattati, sono infondati.

3.2. La corte d’appello, invero, con accertamento in fatto non censurato per omesso esame di fatti decisivi, ha ritenuto, alla luce delle “chiare ed univoche risultanze processuali”, che tanto il contenuto dei rispettivi titoli di acquisto, in ragione delle lacunose indicazioni ivi esposte, quanto lo stato effettivo dei luoghi, a fronte dell’accertata collocazione della siepe solo nel 1998, non erano in grado di fornire elementi utili ai fini della determinazione della linea di confine tra gli immobili delle parti, ed, in forza di tale convincimento, ha confermato la sentenza del tribunale nella parte in cui il giudice di primo grado aveva determinato tale confine alla luce delle mappe catastali.

3.3. La sentenza impugnata, così facendo, oltre che con l’implicito ma inequivoco rigetto dell’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, si è con ogni evidenza attenuta al consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte secondo il quale, nell’azione di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario, costituito dalle mappe catastali (art. 950 c.c.), è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell’ipotesi in cui questi (per la loro consistenza o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l’incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass. n. 28103 del 2009; Cass. n. 14020 del 2017). L’azione di regolamento di confini, in effetti, si configura come una vindicatio incertae partis, in quanto sia all’attore che al convenuto incombe l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’accertamento della esatta linea confinaria, mentre il giudice è del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, dovendo, invece, in ogni caso determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, che hanno un valore sussidiario (Cass. n. 10062 del 2018; Cass. n. 14993 del 2012; Cass. n. 12891 del 2006; Cass. n. 3082 del 2006).

3.4. Quanto al resto, la Corte rileva che i ricorrenti hanno, in sostanza, censurato la valutazione che il giudice di merito ha svolto delle prove raccolte in giudizio, limitandosi, sul punto, ad offrire una propria e differente ricostruzione dei fatti di causa: ed è, tuttavia, noto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale salvo che per il vizio (nella specie neppure prospettato) di omesso esame di fatti decisivi – non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Non è, infatti, compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008).

4.1. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso qualsivoglia motivazione congrua in ordine alla usucapibilità della porzione del terreno in contestazione.

4.2. Gli appellanti, infatti, nell’atto di appello, avevano lamentato l’erroneità della sentenza di primo grado lì dove il tribunale aveva ritenuto l’assenza della prova in ordine al possesso della porzione di terreno per il periodo ventennale prescritto dalla legge, laddove, in realtà, a fronte della L. n. 1766 del 1927 e del relativo regolamento n. 332 del 1928, quand’anche un uso civico non fosse stato ancora liquidato, trattandosi di terreno di dominio privato, il terreno stesso era commerciabile.

4.3. La sussistenza di un uso civico sul terreno, quindi, hanno concluso i ricorrenti, non impediva l’esercizio della facoltà di usucapione.

5. Il motivo è infondato. I ricorrenti, infatti, non si confrontano realmente con la sentenza che hanno impugnato: la quale, invero, ha rigettato la domanda di usucapione proposta dagli appellanti perchè ha ritenuto non già che l’uso civico gravante sulla stessa sino al 1997 non ne consentisse l’usucapione (rimanendo, quindi, irrilevanti le deduzioni al riguardo articolate in memoria, al pari della documentazione, ove mai ammissibile, ad essa allegata), quanto piuttosto che gli appellanti, a fronte dell’annessione al giardino dei F. della porzione di terreno in questione solo in conseguenza della collocazione della siepe nel 1998, avevano del tutto infondatamente sostenuto che le deposizioni testimoniali dimostravano che gli stessi ne avevano avuto il possesso sin dal 1978.

6.1. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 939,1150 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del motivo con il quale gli appellanti avevano lamentato che la quantificazione operata dal giudice di quanto ad essi spettante per le migliorie era insufficiente, attesa la reale portata dei miglioramenti conseguiti dall’immobile, e ritenuto la fondatezza dell’appello incidentale proposto dagli appellati.

6.2. Così facendo, infatti, hanno osservato i ricorrenti, la corte d’appello non ha considerato che il tribunale aveva esattamente accertato la debenza in favore dei F. delle somme relative ai miglioramenti e alle addizioni, sia pur errando nella quantificazione delle stesse nella misura di Euro. 2.383,00, oltre rivalutazione e interessi.

6.3. La corte, poi, hanno aggiunto i ricorrenti, ha sostenuto, in palese violazione delle norme regolanti l’onere della prova, che i F. non avevano sufficientemente provato la realizzazione di lavori tali da aver determinato un aumento del valore della porzione di terreno oggetto della condanna di rilascio in favore dei P., laddove, al contrario, non è revocabile in dubbio la sussistenza, alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte e dei documenti prodotti, delle migliorie indicate.

7.1. Il motivo è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.

7.2. I ricorrenti, intanto, non hanno riprodotto, in ricorso, il motivo d’appello che la corte distrettuale ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Ed è, invece, noto che l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo d’appello, ha l’onere (nella specie, invece, come detto, non adempiuto) di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 20405 del 2006).

7.3. Quanto al resto, i ricorrenti hanno censurato l’accertamento, in fatto, che la corte d’appello ha svolto, lì dove, in particolare, il giudice di merito ha accolto l’appello incidentale proposto dagli appellati ritenendo, innanzitutto, che i F. non avevano prodotto alcuna documentazione dalla quale potesse trarsi la prova della realizzazione di un impianto di irrigazione proprio nella porzione di terreno oggetto della causa, nè la prova dell’acquisto di piante o alberi che potesse quantomeno indicare la tipologia di tali piante e quindi la loro idoneità ad apportare un aumento di valore al terreno, ed, in secondo luogo, che le testimonianze assunte in giudizio non avevano sufficientemente provato la realizzazione, da parte dei F., di lavori, in termini di impianto di irrigazione e di illuminazione del giardino, tali da aver determinato un aumento del valore della porzione di terreno oggetto della condanna di rilascio in favore dei P.. Tale valutazione, però, come già in precedenza osservato, non può essere sindacata in sede di legittimità se non per il vizio, nella specie neppure invocato, di omesso esame di fatti decisivi.

8.1. Con il quinto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91,92,96 e 113 c.p.c. e della L. n. 228 del 2012, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite, per il primo ed il secondo grado di giudizio, ed al pagamento, a titolo di risarcimento ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, nonchè al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

8.2. La corte d’appello, infatti, hanno osservato i ricorrenti, anche a fronte dell’accoglimento delle domande attoree e del rigetto della domanda riconvenzionale dei convenuti, avrebbe dovuto compensare per intero le spese di lite in ragione delle peculiarità del caso concreto. Tali spese, inoltre, sono state quantificate in misura esorbitante rispetto all’attività svolta.

8.3. La decisione, inoltre, hanno aggiunto i ricorrenti, viola l’art. 96 c.p.c., comma 3, laddove, in realtà, gli appellanti non hanno attuato alcuna forma di abuso del processo.

9.1. Il motivo è infondato.

9.2. Intanto, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. n. 11329 del 2019).

9.3. Il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione degli onorari spettanti al difensore richiede, inoltre, ai fini della specificità del motivo, che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate: nel caso di specie, al contrario, i ricorrenti non hanno specificamente indicato le voci della tariffa professionale, con la relativa misura minima, che la determinazione degli onorari complessivamente svolta dal giudice di merito avrebbe violato.

9.4. La condanna prevista dall’art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura, poi, una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale: la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 29812 del 2019): come, in effetti, è accaduto nel caso di specie, dove la corte d’appello ha ritenuto che ricorressero i presupposti previsti dall’art. 96 c.p.c., comma 3, a fronte della “manifesta infondatezza e pretestuosità delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a sostegno dell’impugnazione”, quale espressione di un “comportamento consapevolmente contrario alle regole di correttezza e buona fede, come tale connotato da colpa grave”.

9.5. Nessun dubbio, infine, che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in caso di rigetto dell’appello, il giudice debba dare atto, com’è accaduto nel caso in esame, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’appello.

10. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i motivi nei quali risulta articolato, dev’essere, quindi, rigettato.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

12. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida nella somma di Euro 2.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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