Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24125 del 28/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 28/11/2016), n.24125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D�ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27215-2011 proposto da:

V.L. (OMISSIS), nella qualità di legale rappresentante

della Società Ristorante Kristall s.r.l., RISTORANTE KRISTALL

S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EUDO GIULIOLI

47/B/18, presso GIUSEPPE MAZZITELLI, rappresentati difesi

dall’avvocato FRANCESCO CASALE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12, atto di costituzione del

24/02/2016;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3967/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/11/2010 r.g.n. 4816/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. DORONZO ADRIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto dei ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 25 novembre 2010, ha rigettato l’appello proposto da V.L., nella qualità di legale rappresentante della Ristorante Kristall S.r.l., e dal Ristorante Kristall S.r.l. contro la sentenza resa dal Tribunale di Ariano Irpino che aveva rigettato l’opposizione dagli stessi proposta avverso le ordinanze ingiunzioni n. 770/04/A e 770/04/B emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Avellino il 20/6/2006. Le ordinanze erano state emesse a seguito di ispezioni, dalle quali era emersa l’omessa comunicazione al centro dell’impiego e all’Inail della assunzione di sei lavoratori, del licenziamento di uno di essi negli anni dal 1999 al 2002, nonchè la mancata consegna ai lavoratori, all’atto della assunzione, della dichiarazione di assunzione.

2. La Corte territoriale, per quel che interessa in questa sede, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza perchè non era stata data lettura del dispositivo in udienza, come prevede il rito del lavoro applicabile ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione, ha deciso la causa nel merito, ritenendo corretta la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal primo giudice, il quale aveva dato rilievo alle dichiarazioni rese dai lavoratori dell’immediatezza dei fatti e riportate nel verbale ispettivo ed aveva invece svalutato le dichiarazioni spontanee rese dai medesimi lavoratori alcuni giorni dopo l’ispezione, nonchè le deposizioni testimoniali e la documentazione prodotta in giudizio dagli opponenti.

3. Contro la sentenza, il V., nella suddetta qualità, e la s.r.l. Ristorante Kristall propongono ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. La Direzione provinciale del lavoro non svolge attività difensiva. I ricorrenti depositano memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 116 e 421 c.p.c., nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Assumono che l’onere di provare la fondatezza della pretesa fatta valere con l’ordinanza ingiunzione era della Direzione provinciale del lavoro, onere che non poteva dirsi adempiuto attraverso il solo verbale ispettivo, senza che le dichiarazioni rese dai presunti lavoratori, le quali non godono della fede privilegiata cui al verbale, fossero state confermate in giudizio. Per contro essi ricorrenti avevano dimostrato, attraverso le dichiarazioni spontanee rese dagli stessi lavoratori il 30/10/2003 e le testimonianze rese in giudizio, che essi avevano iniziato a lavorare proprio il giorno dell’ispezione, ossia il 25/10/2003. A fronte di questo quadro istruttorio, ove ritenuto insufficiente, il giudice avrebbe dovuto attivare i propri poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., per superarne le incertezze.

2. Il secondo motivo ha ad oggetto l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla sentenza resa dal Tribunale di Avellino n. 1416/2010, passata in giudicato, intercorsa tra essi ricorrenti e l’Inps, fondata sul medesimo verbale ispettivo ed in cui si era ritenuta la infondatezza delle contestazioni mosse alla società ricorrente in ordine alla posizione dei presunti lavoratori.

3. Il primo motivo è infondato, oltre a presentare evidenti profili di inammissibilità.

Va, innanzitutto, rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’opposizione all’ordinanza – ingiunzione, irrogativa di una sanzione amministrativa, introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, spettando all’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato (Cass. 16 marzo 2001, n. 3837; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2363).

Il giudizio di opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 23, recepisce le regole civilistiche sull’onere della prova, spettando all’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato e restando a carico di quest’ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass. 15 aprile 1999, n. 3741).

A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dai giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr. Cass.,17 dicembre 2013, n. 28126, non massimata; Cass. 6 settembre 2012 n. 14965; Cass., 10 novembre 2010, n. 22862).

Nella sentenza impugnata non si rinvengono affermazioni in contrasto con tali principi e con le norme invocate, nè nell’illustrazione del motivo (e in particolare nella parte in cui si prospetta la violazione di legge) i ricorrenti le individuano. Il vizio di violazione di legge, pertanto, non è dedotto con le modalità richieste dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 26 giugno 2013, n. 16038; Cass., 8 marzo 2007, n. 5353; Cass., 16 gennaio 2007, n. 828; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1063; Cass., 6 aprile 2006, n. 8106).

Al contrario, la Corte ha fatto puntuale applicazione di tali regole nonchè del principio della acquisizione processuale, il quale va inteso come dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito – da qualunque parte processuale provenga – con una valutazione non atomistica ma globale, nel quadro di una indagine unitaria ed organica, suscettibile di sindacato, in sede di legittimità, per vizi di motivazione e, ove ne ricorrano gli estremi, per scorretta applicazione delle norme riguardanti l’acquisizione della prova (in tal senso Cass., 25 settembre 2013, n. 21909). Condizione quest’ultima non dedotta in ricorso.

In particolare il giudice del merito ha con motivazione compiuta ed esaustiva esaminato le risultanze istruttorie e, senza effettuare alcuna inversione dell’onere della prova, ha ritenuto incontestabile il dato di fatto accertato dagli ispettori della presenza in azienda di ventisei persone intente al lavoro, circostanza quest’ultima neppure contestata (se non con riguardo al solo V.R.) dagli odierni ricorrenti; così come ha dato atto che i verbalizzanti hanno esaminato i libri matricola e paga della società, da cui erano risultate le omissioni contestate. Ha poi sottolineato come il dato di fatto della presenza dei lavoratori sia stato confermato dalle dichiarazioni rese da questi ultimi in sede ispettiva, le quali, in quanto puntuali, dettagliate e in parte convergenti, danno ragione alla pretesa dell’amministrazione. Nelle dichiarazioni, infatti, i soggetti hanno fornito notizie precise sulla data dell’assunzione, sulle mansioni svolte, sui giorni settimanali e sull’orario giornaliero di lavoro, sulla paga percepita, sulle colleganze lavorative tra il P. ed il V.. Ha poi valutato anche le dichiarazioni spontaneamente rese dagli stessi lavoratori il successivo 31 ottobre 2003, reputandole generiche e in contrasto con il tenore letterale di quelle rese agli ispettori, senza peraltro che fosse giustificato il perchè di una tale divergenza così netta se non con il timore di perdere il posto di lavoro. Altrettanto generiche ha poi ritenuto le deposizioni rese dai due testi escussi e invocate dagli appellanti a sostegno della infondatezza delle contestazioni.

Tale iter argomentativo non appare censurabile in questa sede, avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto del proprio convincimento con argomentazioni logiche e coerenti. Al riguardo va ricordato che spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass., 10 giugno 2014, n. 13054; Cass., ord., 6 aprile 2011, n. 7921).

A ciò deve aggiungersi che il motivo all’esame presenta evidenti deficit di autosufficienza. La parte ricorrente, nel dedurre l’errata valutazione delle risultanze istruttorie, non trascrive neppure per sintesi il verbale ispettivo, le dichiarazioni rese dai lavoratori il 30/10/2003 e quelle rese in sede di esame testimoniale, non deposita tali documenti unitamente al ricorso nè fornisce elementi precisi per una loro facile rintracciabilità nel fascicolo di parte o di ufficio. Tali omissioni costituiscono violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in forza del quale la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere il controllo della decisività dei fatti, e quindi delle prove, sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915). In tal modo la parte non rispetta il duplice onere, imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, rispettivamente a pena di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso (Cass. Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726).

L’inammissibilità è altresì ravvisabile nel profilo di censura riguardante l’omessa attivazione dei poteri istruttori del giudice di merito, dal momento che la parte neppure allega di averne sollecitato l’attivazione (Cass. 19 aprile 2006, n. 9076).

– Le stesse ragioni di inammissibilità valgono a determinare il rigetto del secondo motivo di ricorso, non avendo la parte trascritto, neppure per sintesi, nè depositato unitamente al ricorso per cassazione, nè infine offerto precise indicazioni per un facile reperimento negli atti di causa della sentenza resa tra i ricorrenti e l’Inps e con la quale sarebbero state escluse le contestazioni mosse nel l’INPS e con la quale sarebbero state escluse le contestazioni mosse nel verbale ispettivo.

11. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA