Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24124 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 28/11/2016), n.24124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3388-2011 proposto da:

D.S.S. C.F. (OMISSIS), in qualità di tutore di

D.S.C., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA TERESA MARRA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 646/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/01/2010 R,G.N. 5967/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Napoli del 19.1.2005 D.S.S., nella qualità di tutore dell’invalido D.S.C., agiva per la condanna dell’INPS al pagamento degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e degli ulteriori accessori maturati sui ratei della indennità di accompagnamento maturati dal gennaio 1993 ed erogati il 13.10.2001, data di emissione dei buoni postali fruttiferi in favore dell’interdetto.

Esponeva di avere richiesto il pagamento degli accessori a mezzo del difensore con raccomandata del 16.4.2004.

Il Tribunale con sentenza del 7.7.2006 (nr. 20860/06) rigettava la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale del credito.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 25.1-29.1. 2010 (nr. 646/2010), respingeva l’appello del D.S..

La Corte territoriale riteneva ricorrere la improponibilità della domanda giudiziaria di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44comma 3, per la mancata proposizione della preventiva domanda amministrativa, secondo le forme e modalità richieste dalla norma suddetta.

In ogni caso rilevava che la documentazione prodotta – solo in fotocopia e contestata dall’INPS – non era idonea a provare la data di erogazione della prestazione principale.

Per la Cassazione della sentenza ricorre D.S.S., articolando cinque motivi.

L’INPS è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 324 c.p.c., e art. 329 c.p.c., comma 2, in relazione al D.L. n. 269 del 2003, art. 44.

Ha censurato la pronunzia per avere dichiarato la improponibilità della azione nonostante il giudicato interno intervenuto sul punto giacchè il Tribunale dichiarando la prescrizione implicitamente ma necessariamente aveva ritenuto la proponibilità della azione. L’INPS non aveva proposto appello sulla questione implicitamente esaminata, facendo acquiescenza alla decisione.

Il motivo è infondato.

La questione posta concerne la necessità per la parte vittoriosa nel merito di proporre appello incidentale per far valere davanti al giudice della impugnazione il mancato accoglimento di una eccezione pregiudiziale.

Trattasi in altri termini di stabilire se sia idonea ad impedire la preclusione da giudicato la mera riproposizione della eccezione – come prevede l’art. 346 c.p.c. o se piuttosto occorra una vera e propria impugnazione – in via incidentale- della sentenza.

Questa Corte ha già affermato (Cassazione civile, sez. 1^, 23/04/2015, n. 8317; Cass. n. 14086/2010), con orientamento che qui si condivide, che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni che risultino superate o non esaminate perchè assorbite ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello, in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

Il discrimine tra la necessità dell’appello incidentale e la riproponibilità di una eccezione ex art. 346 c.p.c. è dunque segnato dalla esistenza o meno di una decisione sulla eccezione. Sostiene parte ricorrente che l’esame nel merito della domanda di liquidazione degli accessori comportava il rigetto, ancorchè implicito, della eccezione di improponibilità della azione, con conseguente onere dell’INPS di proporre appello incidentale.

Tale assunto non può essere condiviso: la eccezione di improponibilità soltanto in senso logico è pregiudiziale all’esame del merito; il giudice, infatti, ben può procedere all’esame della ragione più liquida e decisiva (nella specie la ritenuta prescrizione) senza considerare questioni pregiudiziali dal punto di vista logico. In tal caso le relative eccezioni restano “non esaminate” e non anche implicitamente rigettate.

Nella fattispecie di causa, come risulta dalla sentenza impugnata, l’INPS ha riproposto in appello la questione di improponibilità della domanda giudiziaria (si veda pagina due della sentenza: “Si è costituita l’INPS che nella propria memoria… ha reiterato l’eccezione di improponibilità della domanda ex art. 4 (recte: 44 ndr) D.L. n. 269 del 2003”) sicchè correttamente la Corte di merito ha proceduto al relativo esame.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 4.

La parte ha esposto di avere presentato la istanza amministrativa richiesta dalla norma citata a mezzo raccomanda a.r. del 16.4.2004 contenente i dati richiesti (dati anagrafici e fiscali dell’attore – dati necessari alla identificazione del credito) e di avere rispettato il previsto spatium deliberandi di giorni 120 (ricorso giudiziario del 19.1.2005).

La istanza era stata presentata dal difensore in nome e per conto della parte ed in forza di delega, come dichiarato nell’atto, sicchè anche sotto questo aspetto non vi era dubbio circa la sua ritualità.

Il motivo è infondato.

La violazione delle norme di diritto può essere denunziata in sede di legittimità soltanto in relazione al fatto storico accertato dal giudice del merito, giacchè la applicazione della norma giuridica rileva sul presupposto del preliminare accertamento della materiale consistenza dei fatti di causa.

La denunzia attiene – piuttosto che alla applicazione della norma- all’accertamento del fatto della avvenuta presentazione della domanda amministrativa; il motivo, dunque, non ha ad oggetto la applicazione delle norme ma l’accertamento del fatto storico,che si vorrebbe direttamente sottoporre a questa Corte laddove esso è rimesso al giudice del merito ed è deducibile in questa sede di legittimità nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 4.

La censura concerne l’esame da parte del giudice dell’appello della istanza amministrativa prodotta nel primo grado (allegato numero 5 della produzione) e nel grado di appello (allegato nr. 2), il cui contenuto è stato trascritto nel motivo, per la parte rilevante.

Il ricorrente ha lamentato che la Corte di merito si era limitata a rilevare che il ricorso giudiziario non era stato preceduto “da tale adempimento nelle forme e con le modalità prescritte”, senza procedere ad una adeguata valutazione del documento.

Il motivo è fondato.

La Corte di merito ha omesso l’esame di un elemento di fatto potenzialmente decisivo del giudizio ovvero la avvenuta spedizione da parte del difensore in nome e per conto dell’assistito della raccomandata del 16.4.2004 contenente la richiesta degli accessori della prestazione assistenziale.

Alternativamente – ove si volesse ritenere effettuato l’esame del documento da parte del giudice dell’appello, giusta la statuizione sopra trascritta – sussisterebbe il vizio di insufficienza della motivazione poichè la Corte di merito non chiarisce per quale motivo e sotto quale aspetto il richiesto preliminare adempimento amministrativo non sarebbe stato effettuato “nelle forme e secondo le modalità prescritte”.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha denunziato- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nr. 5, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c..

La censura attiene al rigetto della domanda effettuato nel merito per difetto di prova della data di erogazione della prestazione principale.

La parte ricorrente ha esposto di avere prodotto:

– lettera INPS di liquidazione degli arretrati della indennità di accompagnamento per il periodo gennaio 1993 – 31 agosto 2000 (all. 1 alla produzione di primo grado);

– autorizzazione alla riscossione del giudice tutelare (con obbligo di reimpiego), del 7.9.2001 (all. 3 della produzione di primo grado);

– nr. 6 buoni postali fruttiferi emessi in favore dell’interdetto in data 13.10.2011 (all. 2 della produzione di primo grado).

Ha assunto pertanto di avere fornito la prova documentale del pagamento ed ha precisato di avere richiesto gli interessi per il periodo fino al 31.8.2000, data di maturazione dei ratei arretrati indicata dall’INPS nella lettera di liquidazione sicchè non era rilevante ai fini di causa determinare la data successiva di effettivo pagamento degli stessi ratei.

5. Con il quinto motivo la parte ricorrente ha dedotto- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c..

La censura afferisce alla statuizione secondo cui la documentazione era stata prodotta “solo in fotocopia, contestata dall’INPS”.

Il ricorrente ha evidenziato che l’INPS nella memoria difensiva aveva impugnato genericamente la documentazione prodotta da esso ricorrente con eccezione del seguente tenore: “Si impugna integralmente la documentazione prodotta ex adverso a sostegno del diritto di credito in quanto allegata in copia fotostatica. Tale documentazione è pertanto inutilizzabile ex art. 2712 c.c.”.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

Il giudice del merito nella sentenza in questa sede impugnata ha asserito la inidoneità dei documenti prodotti a dare la prova della data di pagamento della obbligazione principale con motivazione insufficiente giacchè non ha considerato che il diritto agli interessi era stato azionato per il solo periodo decorrente dalla maturazione dei ratei alla liquidazione della prestazione e che la parte aveva prodotto la comunicazione di liquidazione sicchè non era rilevante in causa verificare quale fosse la data del successivo pagamento o messa a disposizione delle somme.

In ogni caso, una eventuale incertezza in ordine alla suddetta data di pagamento non era rilevante a sorreggere l’integrale rigetto della domanda, dovendo piuttosto il giudice del merito riconoscere almeno quella parte del credito accessorio della quale risultava agli atti la maturazione.

Quanto alla idoneità probatoria della documentazione prodotta in fotocopia, la Corte di merito nel dare rilevo alla contestazione sollevata dall’INPS in termini generici – e neppure identificativi del documento la cui conformità all’originale veniva disconosciuto – ha disatteso il consolidato principio di questa Corte, che in questa sede va ulteriormente ribadito secondo cui “La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma deve essere effettuata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale” (ex plurimis: Cassazione civile, sez. 3, 12/04/2016, n. 7105; sentenza n. 7775 del 3 aprile 2014; Cassazione civile, sez. 1, 15/10/2014, n. 21842).

La sentenza deve essere pertanto cassata in accoglimento del terzo del quarto e del quinto motivo e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Napoli in diversa composizione affinchè provveda ad un nuovo accertamento dei fatti in ordine ai quali sussiste il rilevato vizio di motivazione ed alla applicazione del principio di diritto sopra esposto.

Il giudice del rinvio provvederà alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso,rigettato il primo ed il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione a motivi accolti e rinvia – anche per le spese – alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Napoli, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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