Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24124 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 24124 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 19988-2011 proposto da:
LADURNER
IMMOBILIARI

NOTBURGA

LDRNBR44A48F132R,

INIZIATIVE

DI LADURNER NOTBURGA & CO SAS

01128390216, SAVIO PAOLO SVAPLA41S26F132B,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso lo studio dell’avvocato CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato ZIDARICH WALTER;
– ricorrenti contro

GOBBO PIERO GBBPRI65121Z102J,
GBBLSN64S59H823N,

HOFFELNER

GOBBO ALESSANDRA
HANNELORE

Data pubblicazione: 24/10/2013

HFFHNL39R53Z105R, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
FUSILLO ANTONIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CAMELLI FRANCESCO;
– controricorrenti –

AXA ASSICURAZIONI SPA, PRINTER LAURIN, FALLIMENTO
LADURNER NOTBURGA & CO SAS, INIZIATIVE IMMOBILIARI DI
SAVIO PAOLO & ZAPPI ADRIANO SAS, MALACARNE SILVIA,
MARCUZZI MARIO, EISENSTECKEN OSWALD, TAMBURNI
LILIANA, NIMIS FRANCESCO MARIA, FALLIMENTO LADURNER
NOTBURGA, FALLIMENTO SAVIO PAOLO, ZAPPI ADRIANO,
FALLIMENTO FINANZ UND HANDELSINITIATIVEN DI SAVIO P &
CO SAS;
– intimati –

avverso la sentenza n. 75/2011 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO sezione distaccata di BOLZANO, depositata
il 14/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/06/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato ZIBARICH Walter, difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
e ha chiesto eventuale termine per regolaeizzare la
costituzione di parte ricorrente;
udito l’Avvocato ZITO Rosaria, con delega depositata

nonchè contro

in udienza dell’Avvocato CAMELLI Francesco, difensore
dei resistenti che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso e si oppone a tutte le richieste di parte
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’inammissibilità del ricorso.

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

Svolgimento del processo

l) Con sentenza del 14 maggio 2011, la Corte d’appello di Bolzano
dichiarava inammissibile l’appello proposto da Iniziative
Immobiliari di Sicher Alberto & CO sas, e dai sigg. Ladurner

tribunale.
Detta sentenza, resa in più cause riunite (3894/89; 527/93;
607/93; 608/93), accertava la inammissibilità e infondatezza delle
domande svolte da Iniziative Immobiliari di Sicher Alberto & CO
sas, e dai sigg. Ladurner Notburga e Paolo Savio.
Accertava la riferibilità dei contratti preliminari oggetto di
controversia conclusi dagli attori Piero Gobbo, Alessandra
Gobbo, Hannelore Hoffelner con i sigg. Savio Paolo e Zappi
Adriano, alla soc. Iniziative Immobiliari di Savio e Zappi sas e
l’intervenuto pagamento ad essa di acconti per 253milioni di lire
da parte dei promissari acquirenti. Disponeva l’intavolazione in
capo agli attori Gobbo, ciascuno per metà indivisa, della
proprietà della p.m. l della p. ed. 279 e della p.f. 171/1 e in
capo a Hannelore Hoffelner della p.m. 2 della p.ed. 279 e della
P•f•

172/1 tutte in C.C. Merano, condizionando l’effetto

traslativo al pagamento in favore della soc Iniziative immobiliari
di Savio e Zappi del residuo prezzo di lire 180 milioni/euro
92.962,24 oltre interessi legali.
Confermava la reintegra nel possesso dei sigg. Gobbo, e Hoffelner.
Condannava la chiamata in causa compagnia L’Abeille al pagamento
in favore di Piero Gobbo e della Hoffelner di circa 38.000 euro e
n.19988 -11

D’Ascola rei

Notburga e Paolo Savio avverso la sentenza n. 331/2008 del locale

la Iniziative immobiliari di Savio e Zappi al pagamento delle
spese di lite.
La Corte d’appello rilevava l’inammissibilità ex art. 331 cpc, per
omessa notifica della riassunzione del giudizio nel termine
concesso; rilevava la tardività dell’intervento di Iniziative

Dichiarava irrilevanti le querele di falso proposte nel corso dei
due gradi di giudizio; condannava gli appellanti Ladurner Notburga
e Paolo Savio al pagamento delle spese di lite.
1.1) Con ricorso del 12-14 luglio 2011 Iniziative Immobiliari di
Sicher Alberto & CO sas e i sigg. Ladurner Notburga e Paolo Savio
hanno proposto ricorso per cassazione.
Gli intimati hanno resistito ritualmente.
In via preliminare hanno eccepito l’inammissibilità del gravame:

per difetto – dell’unico difensore dei ricorrenti – di

abilitazione all’esercizio davanti alla giurisdizione superiore;
– per assenza di procura da parte della società;
– per inesistenza della società Iniziative Immobiliari di Ladurner
Notburga & CO sas, né avere il codice fiscale dichiarato, come da
visure depositate con il controricorso;
– per carenza di legittimazione processuale ad agire in capo ai
sigg. Savio e Ladurner per sopravvenuto fallimento;
– per indeterminatezza dei motivi
necessaria specificità.

n.19988 -11

D’Ascola rei

di ricorso, privi della

Immobiliari di Ladurner Notburga & CO sas.

All’udienza del 24 aprile 2012 è stato disposto rinvio a nuovo
ruolo, essendo pervenuta istanza da parte dei ricorrenti, a causa
della rinuncia al mandato loro comunicata dall’unico difensore,
avv. Zidarich.
Altro rinvio è stato disposto il 20 settembre 2012 per astensione

In vista di questa udienza parte ricorrente in data 13 settembre
2013 aveva depositato memoria, da ritenere tardiva (Cass.
19530/05).
La causa è stata discussa il 4 giugno 2013.
Motivi della decisione
2) In sede di discussione l’avv. Zidarich ha sostenuto che la
società ricorrente era stata oggetto di trasformazione con
mantenimento del codice fiscale preesistente e che era stata
illegittimamente cancellata dai registri, con provvedimento
impugnato.
La mancata dimostrazione di queste asserzioni, comunque
insufficienti a dimostrare la legittimazione di una delle parti
ricorrenti, è superata, come gli altri pur pertinenti rilievi di
inammissibilità formulati dai controricorrenti e in parte dal
P.G., dalla mancanza di abilitazione del difensore al momento
della notifica del ricorso (luglio 2011).
E’ pacifico in causa (in sede di discussione è stato ripreso
oralmente quanto illustrato nella memoria tardiva, ove si fa
risalire al 23 settembre 2011 detta “reiscrizione”) che
l’iscrizione all’albo dei difensori abilitati al patrocinio
n.19988 -11 D’Ascola rei

b

/

dalle udienze del medesimo professionista, reincaricato.

davanti alle giurisdizioni superiori sopravvenne nei mesi
successivi alla data di proposizione del ricorso per cassazione.
Opera in tal caso il disposto dell’art. 365 c.p.c., a mente del
quale il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a
d’inammissibilità,

pena

da un avvocato iscritto nell’apposito albo,

A fronte di specifica contestazione dello “ius postulandi” per
mancanza di iscrizione all’albo dei difensori abilitati al
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, grava sul
difensore interessato l’onere di allegare il contrario, producendo
certificazione da cui risulti tale potere ai sensi dell’art. 372
secondo comma cod. proc. civ., oppure allegandolo in una memoria
difensiva ai sensi dell’art. 378 dello stesso codice
(Cass.13217/99).
L’avv. Zidarich non vi ha provveduto, poiché ha prodotto
documentazione volta a suo avviso a dimostrare che egli, a quella
data, aveva comunque maturato i requisiti per l’abilitazione,
ammettendo che l’iscrizione era sopraggiunta successivamente.
La giurisprudenza di questa Corte è però salda nel ritenere (S.U.
4940/91) che anche con riguardo all’albo speciale per il
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre
giurisdizioni superiori, l’iscrizione, in quanto non dichiarativa,
ma costitutiva di uno “status”,

non puo’ avere decorrenza

anteriore al provvedimento del Consiglio dell’Ordine che la
disponga, su istanza dell’interessato, ovvero al provvedimento che
la neghi, ma poi venga riformato in esito a ricorso al Consiglio
n.19988 -11

D’Ascola rei

munito di procura speciale.

nazionale forense, di nodo che, esclusa ogni possibilita’ di
retrodatazione,

resta ininfluente il possesso di requisiti e

condizioni che avrebbero legittimato anteriormente l’iscrizione
Trattasi infatti di requisito che deve essere stato verificato
dall’organo che ammette all’Albo.

lo svolgimento dell’atto, non può validamente compierlo, restando
ininfluenti le personali sue vicende relative al possesso dei
requisiti e ai rapporti con l’ordine professionale che amministra
gli albi.
La previsione normativa è di rigore formale solo apparente,
giacché invece corrisponde a un interesse sostanziale degli
assistiti e dell’ordinamento che a svolgere l’attività difensiva
davanti alle giurisdizioni superiori siano solo soggetti che
abbiano conseguito la necessaria abilitazione, la quale comprova
ufficialmente l’idoneità a un particolare tipo di difesa tecnica.
L’ordinamento europeo consente questa razionale limitazione dei
poteri defensionali degli avvocati, che in altri paesi è soggetta
a ben più stringenti limitazioni.
Non v’è infatti alcun concreto limite all’accesso alla difesa,
atteso che larghissimo è il numero dei professionisti abilitati e
che alla parte non è impedito di farsi assistere, nel rapporto con
il difensore abilitato, dal professionista che l’ha difesa nel
giudizio di merito e che sia sprovvisto dall’abilitazione a
proporre ricorso in sede di legittimità.

n.19988-11 D’Ascola rel

O \AI

Il professionista, che non sia in possesso del titolo che consente

E’ noto infatti che persino in casi di ricorso sottoscritto
(anche) da difensore non abilitato l’atto è stato riconosciuto
valido, purché recante la sottoscrizione del difensore abilitato
(Cass.1586/96; 5011/06). Vien meno quindi la preoccupazione di
parte ricorrente di subire menomazioni difensive per il fatto di

diretta delle pregresse vicende di causa.
Peraltro va ribadito che la peculiare conformazione del giudizio
di legittimità esige perizia e capacità che trascendono la minuta
conoscenza della vicenda e attingono a competenze di taglio ben
diverso, che legittimano proprio la previsione normativa di un
albo speciale.
Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del
ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite,
liquidate in dispositivo, in relazione al valore della
controversia.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese
di lite liquidate in euro 4.000 per compenso, 200 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Seconda
Sezione civile tenuta il 4 giugno 2013
Il Consigliere est.

Il Pre idente

non essere difesa da professionista di fatto avente conoscenza

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