Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24123 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20729/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.S., rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Napolitano

Bruscino e Luciana Napolitano Bruscino, con domicilio eletto in

Roma, viale Giulio Cesare 113/A, presso lo studio dell’avv. Dario

Gucci;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 96/44/2010, depositata il 23 aprile 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2017

dal Consigliere Tedesco Giuseppe.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (Ctr), che ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente per l’anno di imposta 2006, con il quale furono contestati ricavi non dichiarati e furono apportate le conseguenti rettifiche del quantum delle diverse imposte;

che la ragione di nullità fu ravvisata nella mancanza di sottoscrizione dell’atto impositivo da parte del capo dell’Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato;

che, nel confermare la sentenza di primo grada, la Ctr ha rilevato che non poteva tenersi conto di uno dei documenti prodotti dall’Ufficio, essendo tardiva la relativa produzione;

che la Ctr ha rilevato ancora che dei tre documenti di delega prodotti in appello dall’Ufficio, due dovevano ritenersi inesistenti, in quanto privi di firma, mentre il terzo documento non era idoneo a giustificare il potere di firma di colui che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento, in quanto la delega doveva ritenersi venuta meno a seguito del trasferimento del dirigente delegante ad altro Ufficio;

che, al riguardo, i giudici d’appello hanno ritenuto “che il potere di delega sia del dirigente protempore in persona, con la conseguenza che nel caso del suo trasferimento le deleghe decadono e poteri ritornano al nuovo dirigente, che deve, se lo ritiene opportuno, riproporle. Nel caso specifico i documenti in atti non provano che la riproposizione sia stata effettuata”;

che, in ogni caso, secondo la sentenza, vi era stato un eccesso di delega da parte del firmatario del provvedimento, in quanto l’entità dell’accertamento eccedeva gli importi per cui la delega era stata rilasciata;

che il ricorso per cassazione, cui il contribuente ha reagito con controricorso, è proposto sulla base di due motivi;

che il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n 600 del 1973, art. 42;

che il motivo presenta una pluralità di profili di inammissibilità e di infondatezza;

che esso è inteso innanzitutto a sostenere che, nel caso di specie, non si ha il fenomeno della delega di funzioni, ma più semplicemente della delega di firma, che “può essere rilasciata con qualsiasi strumento organizzativo interno, quale, ad esempio, un ordine di servizio;

che tale considerazione è irrilevante, perchè nella sentenza non si sostiene nulla diverso, posto che la ratio della decisione non è da ravvisare nella ritenuta inidoneità dello strumento utilizzato per la delega, ma nella sopravvenuta inefficacia di essa nel momento in cui fu posto in essere l’accertamento, a causa del trasferimento del dirigente che l’aveva rilasciata;

che ulteriore e assorbente ratio della decisione è che la delega conteneva il potere del delegato entro limiti di importo inferiori rispetto a quelli oggetto di accertamento;

che nell’ambito del motivo si evidenzia ancora che l’Ufficio aveva fornito la prova della delega fin dal procedimento di primo grado;

che la considerazione è ovviamente inammissibile, perchè non descrive alcuna violazione di legge in cui sia incorsa la Ctr, ma prelude semmai a una errata valutazione del documento (restando da aggiungere che la ricorrente Agenzia delle entrate, nell’articolare la inammissibile censura, si riferisce a un documento diverso da quello che ha costituito oggetto di esame da parte della sentenza (ordine di servizio dell’8 marzo 1999, mentre la sentenza, dopo avere ritenuto inesistenti due dei tre ordini di servizio esibiti dall’Ufficio, ha posto l’attenzione sull’ordine di servizio del 20 marzo 2001);

che nel motivo in esame la ricorrente sostiene infine, di là dai rilievi che precedono sulla efficacia della delega, che “il provvedimento amministrativo non dotato di discrezionalità, come avviene nel caso del diritto tributario, non può essere annullato per un vizio meramente formale”;

che il rilievo è infondato: in materia l’orientamento della Suprema corte è infatti quello secondo cui “l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In caso di contestazione, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega, sebbene non necessariamente dal primo grado, visto che si tratta di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l’avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale” (Cass. n. 12781/2016; coni; n. 17044/2013);

che il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione, non essendosi la Ctr pronunciata sulla legittimità del provvedimento impugnato;

che in particolare la Ctr non avrebbe tenuto conto che l’avviso non era stato sottoscritto da un semplice funzionario della carriera direttiva, ma dal titolare dell’Area controllo del competente Ufficio e ciò rendeva valido il provvedimento a prescindere dalla validità della delega;

che il motivo è inammissibile perchè, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, la Ctr ha tenuto conto della provenienza del provvedimento da parte del dirigente dell’Area controllo, reputando tuttavia che il potere di firma, secondo la delega, era contenuto entro i limiti di importo che nella specie risultavano superati;

che tale ratio della decisione, considerata dalla Ctr di rilievo preminente, non ha costituito oggetto di censura nè sotto il profilo della violazione di legge, nè sotto il profilo dell’accertamento del fatto;

che, solo per completezza di esame, rileva il collegio che un passaggio del primo motivo di ricorso sembra riferirsi a tale questione dei limiti di importo compresi nella delega, tuttavia la descrizione della vicenda è operata in termini diversi da quella assunti nella sentenza, che indica il maggiore imponibile accertato in Euro 188.224,00, mentre nel ricorso il reddito non dichiarato è indicato in Euro 14.063,00;

che in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

 

dichiara inammissibile i motivi di ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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