Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24122 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29019 – 2017 R.G. proposto da:

ROMAR s.r.l., – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Nicola Cuomo, ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Caffarelletta, n. 4,

presso lo studio dell’avvocato Maurizio Chianese;

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI, – Ufficio Regionale della

Campania – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3810/2017 della Corte d’Appello di Napoli;

udita la relazione nella camera di consiglio del 16 luglio 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ordinanza n. 41674 del 16.5.2014 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Regionale della Campania, in persona del direttore pro tempore, ingiungeva alla “Romar” s.r.l., quale obbligata in solido, il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 5.000,00 nonchè irrogava alla “Romar” s.r.l. la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale per la durata di dieci giorni a causa ed a seguito della violazione di cui al D.Lgs. n. 98 del 2011, art. 24, comma 21, commessa da un proprio dipendente.

2. Avverso tale ordinanza la “Romar” s.r.l., con ricorso depositato il 16.7.2014, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli.

Esponeva che il verbale di contestazione dell’illecito, redatto in data 25.2.2012, non era stato elevato a suo nome e comunque che mai le era stato notificato, siccome notificato a D.L.P., autore materiale dell’illecito, e a D.R. in proprio, benchè legale rappresentante di essa società; che dunque il termine di novanta giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 era vanamente decorso.

Chiedeva l’annullamento del verbale.

3. Si costituiva l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Regionale della Campania.

Deduceva che il verbale di contestazione dell’illecito, redatto il 25.2.2012, era stato successivamente rettificato con nota del 13.4.2012 e notificato il 14.4.2012 a D.R., quale legale rappresentante della “Romar” s.r.l.

Instava per il rigetto dell’avversa opposizione.

4. Con sentenza n. 2183/2015 il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l’opposizione ed annullava l’ordinanza – ingiunzione.

5. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Regionale della Campania proponeva appello.

6. Resisteva la “Romar” s.r.l.; esperiva appello incidentale.

7. Con sentenza n. 3810/2017 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravame principale, assorbita in tal guisa la disamina del gravame incidentale, ed, in totale riforma dell’impugnata sentenza, rigettava l’opposizione spiegata dalla “Romar” e condannava l’appellata alle spese del doppio grado.

Dava atto previamente la corte che la notifica della nota in data 13.4.2012, a rettifica della notifica del verbale di contestazione redatto in data 25.2.2012, era stata prodotta unicamente in grado d’appello; che nondimeno nulla ostava a che se tenesse conto in esplicazione del potere – dovere del giudice di far luogo ex officio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza in ordine ai fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ritualmente allegati ed oggetto del dibattito processuale.

Indi, su tale scorta, esplicitava che doveva escludersi la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Romar” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Regionale della Campania non ha svolto difese.

9. La ricorrente ha depositato memoria.

10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2699 c.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 14.

Premette che la nota di rettifica, del 13.4.2012, del verbale di contestazione dell’illecito redatto il 25.2.2012 riguardava esclusivamente l’autorità dinanzi alla quale si sarebbero potuti produrre scritti difensivi.

Indi deduce che la corte di merito ha omesso di valutare – valutazione che, viceversa, se compiuta, avrebbe dovuto indurre all’accoglimento dell’appello incidentale – che ad essa società giammai è stato contestato, e con il verbale del 25.2.2012 e con la nota di rettifica del 13.4.2012, l’illecito amministrativo; che quindi il termine L. n. 689 del 1981, ex art. 14 è vanamente decorso.

11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del combinato disposto degli artt. 2697 e 2699 c.c., dell’art. 115c.p.c., comma 1, art. 345c.p.c., comma 3, art. 421c.p.c., comma 2 e art. 437 c.p.c., comma 2 nonchè della L. n. 689 del 1981, art. 14.

Deduce che la corte distrettuale si è illegittimamente avvalsa dei poteri istruttori officiosi.

Deduce in particolare che la corte non avrebbe dovuto considerare indispensabile l’acquisizione della notifica della nota di rettifica, in data 13.4.2012, del verbale di contestazione dell’illecito redatto in data 25.2.2012.

12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 115 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2697 e 2699 c.c., con gli artt. 1362 c.c. e ss. e con l’art. 12 preleggi.

Deduce che la corte territoriale ha erroneamente valutato la nota di rettifica, del 13.4.2012, del verbale di contestazione dell’illecito del 25.2.2012.

Deduce in particolare che da nessun passaggio della nota di rettifica del 13.4.2012 si rileva che la medesima nota è stata notificata a D.R. in qualità di legale rappresentante di essa società ricorrente; che anzi la lettura della nota di rettifica del 13.4.2012 conferma quanto desumibile dal verbale del 25.2.2012, ovvero che il referente è D.R. in proprio; che del resto il consegnatario, in sede di notifica, della nota del 13.4.2012 è indicato quale dipendente di D.R..

13. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.

Deduce che l’accoglimento del ricorso comporta di per sè l’accoglimento dell’iniziale opposizione e la caducazione della condanna alle spese del giudizio.

14. Il primo motivo di ricorso va respinto.

15. Non sussiste l’omesso esame prospettato con il primo mezzo.

Invero la Corte di Napoli ha puntualizzato che l’espresso riferimento, nella nota in data 13.4.2012, al verbale di contestazione dell’illecito redatto in data 25.2.2012 (“in esito al verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo di questo ufficio in data 25 febbraio 2012 (…)”) consentiva a D.R. “di percepire senza dubbio alcuno che la contestazione della responsabilità solidale con l’autore della violazione, ascritta alla sua persona nel verbale di accertamento dell’illecito, era in realtà mossa alla persona giuridica della Romar s.r.l., di cui egli era (…) legale rappresentante” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Su tale scorta quindi – la corte – ha ineccepibilmente (senza violazione di legge alcuna) e congruamente disconosciuto la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14.

Per nulla si giustifica perciò l’assunto della ricorrente secondo cui ad essa società giammai è stato contestato, e con il verbale del 25.2.2012 e con la nota di rettifica del 13.4.2012, l’illecito amministrativo.

Nè rileva che la nota di rettifica, del 13.4.2012, del verbale di contestazione dell’illecito redatto il 25.2.2012 riguardasse l’autorità – il Monopolio di Stato – dinanzi alla quale si sarebbero potuti produrre scritti difensivi.

16. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

17. Si rimarca in primo luogo che la corte partenopea si è legittimamente avvalsa dei poteri istruttori officiosi.

Tanto nel solco dell’insegnamento di questa Corte di legittimità (il riferimento è ovviamente a Cass. sez. un. 20.4.2005, n. 8202; cfr. altresì Cass. sez. lav. 6.10.2016, n. 20055, secondo cui nel rito del lavoro, l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli; un siffatto rigoroso sistema di preclusioni trova, però, un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse; Cass. sez. lav. 5.11.2019, n. 28439).

18. Si rimarca in secondo luogo che già nel vigore dell’abrogato dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 questa Corte specificava che al giudice del merito spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Per nulla si giustifica perciò l’assunto della ricorrente secondo cui la corte napoletana avrebbe dovuto desumere il dato dell’avvenuta rettifica dalla rettifica prodotta dall’Agenzia delle Dogane e notificata a D.L.P., autore materiale dell’illecito (cfr. ricorso, pag. 17).

19. Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.

20. E’ sufficiente porre in risalto, circa la pretesa erronea valutazione della nota di rettifica del 13.4.2012, quanto segue.

Per un verso, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

Per altro verso, in sede di interpretazione degli atti, nè la censura ex n. 3 nè la censura art. 360 c.p.c. commma 1, ex n. 5 possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

In ogni caso, a tal ultimo riguardo, si soggiunge che la qualità di D.R. di legale rappresentante della “Romar” – seppur non indicata, quest’ultima, come s.r.l. – risulta esplicitamente dalla nota del 13.4.2012.

21. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

22. La corte d’appello ha fatto ineccepibile applicazione della regola della soccombenza (cfr. Cass. 18.10.2001, n. 12758, secondo cui la condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza).

Il quarto motivo di ricorso è dunque inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, giacchè la corte di merito ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

23. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

24. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il quarto motivo di ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA