Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24122 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 28/11/2016), n.24122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 112122-2014 proposto da:

B.C. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MORENA GRANDI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

BANCA IMOLA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNALISA

NICOLI, GERMANO DONDI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1092/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/11/2013 r.g.n. 100/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

Udito l’Avvocato GRANDI MORENA;

Udito l’Avvocato NICOLI ANNALISA;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 5 novembre 2013, confermava la pronuncia resa dal tribunale della stessa sede con cui era stata respinta la domanda proposta da B.C. nei confronti della Banca di Imola s.p.a., volta a conseguire l’annullamento delle dimissioni rassegnate in data 11 gennaio 2006.

La Corte distrettuale, a fondamento del decisum ed in estrema sintesi, rimarcava l’insussistenza dei presupposti di annullabilità dell’atto ex art. 428 c.p.c., non essendo state allegate nè dimostrate situazioni abnormi, tali da determinare un parziale annullamento della capacità di intendere e di volere della lavoratrice al momento della sottoscrizione dell’atto.

Evidenziava, del pari, la carenza dei presupposti di annullabilità dell’atto per violenza morale. Osservava che nel caso in cui le dimissioni del lavoratore siano rassegnate sotto minaccia di licenziamento per giusta causa – come prospettato nella fattispeCie l’invalidità delle stesse è subordinata all’accertamento dell’inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento. Nello specifico, il relativo onere probatorio non risultava assolto dalla ricorrente, essendo emerso dal quadro istruttorio delineato, anche alla stregua di dichiarazioni scritte rese dalla lavoratrice, la palese violazione da parte della stessa, delle norme operative che imponevano di segnalare gli ammanchi di cassa, circostanza questa che ben avrebbe potuto legittimare l’irrogazione della massima sanzione disciplinare.

La cassazione di tale decisione è domandata dalla B. sulla base di quattro motivi. Resiste la società intimata con controricorso successivamente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 e 1324 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si lamenta che i giudici del gravame non abbiano adeguatamente verificato l’effettiva volontà della lavoratrice di dimettersi, dato del tutto incompatibile con le pregresse dichiarazioni rese per iscritto in data 4/1/06 e ribadite in data 1/2/06, con le quali si era manifestata grande passione per il proprio lavoro e disponibilità a continuarlo, anche dopo le forzate dimissioni.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione, la ricorrente deduce violazione degli artt.428, 2727 e 2729 c.c., 115-116 c.p.c.in relazione all’art.360 comma primo n.3 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art.360 comma primo n.5 c.p.c..

Si duole che la Corte distrettuale non abbia disposto una adeguata, complessiva valutazione di tutte le circostanze che avevano preceduto ed accompagnato la fase delle dimissioni (anomale contestazioni disciplinari, colloquio immediato con i superiori senza alcuna assistenza) e definivano un contesto di chiara ostilità tale da impedire alla lavoratrice di cogliere pienamente il significato e le conseguenze delle proprie azioni, limitando la libertà del consenso nella formazione dell’atto di dimissioni.

3. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 2119 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si critica la sentenza impugnata per aver denegato la ricorrenza dei presupposti per l’annullamento delle dimissioni per violenza morale. Si osserva che nessun inadempimento tale da poter giustificare un licenziamento per giusta causa era mai stato posto in essere, competendo ai superiori gerarchici ed al servizio ispettivo l’attività di controllo delle giacenze di cassa degli altri dipendenti, la cui irregolare tenuta era stata oggetto di contestazione.

4. Con il quarto motivo si denuncia altresì violazione degli artt. 1427, 1434, 1435, 1436 e 1437 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si lamenta che la Corte distrettuale, nel ritenere erroneamente la sussistenza del diritto di recesso dell’istituto di credito, abbia omesso di motivare in ordine alla assenza di violenza morale ai danni della lavoratrice.

5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, sono privi di pregio.

Occorre premettere che nello specifico, non rinviene applicazione, ratione temporis, il compendio normativo di cui alla L. 28 giugno 2012, n. 92, pur invocato dalla ricorrente nelle proprie difese, alla cui stregua (v. art. 4, comma 17) “Al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 55, comma 4, del citato testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più’ rappresentative a livello nazionale”.

Muovendo dal presupposto giuridico della inesistenza, nello specifico, della condizione sospensiva di efficacia della risoluzione del rapporto per dimissioni introdotta dalla L. n. 92 del 2012 ed integrata dalla convalida delle dimissioni, non può tralasciarsi di considerare che le articolate censure tendono a conseguire – per il tramite della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione – una rivisitazione degli approdi ermeneutici ai quali è pervenuta la Corte.

6. Detta rivisitazione si palesa inammissibile in questa sede di legittimità anche alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione di testo applicabile ratione temporis, di cui alla novella del D.L. 22 giugni 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Nella interpretazione resa dalle Sezioni Unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053), la disposizione va infatti letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

7. Il controllo previsto dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5), concerne, quindi, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

8. Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non può prescindersi dal rilievo che tramite la articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo ai detti principi, sollecita un’inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminati dalla Corte territoriale, auspicandone un’interpretazione a sè più favorevole, non ammissibile nella presente sede di legittimità.

Lungi dal denunciare una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia ovvero una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, la ricorrente si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi dì prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

9. Va al riguardo rimarcato che lo specifico iter motivazionale seguito dai giudici dell’impugnazione non risponde ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità.

La fattispecie concreta è stata, infatti, oggetto di approfondita disamina da parte della Corte territoriale che – come riferito nello storico di lite – facendo leva sui dati istruttori acquisiti in atti, nel cui contesto spiccavano le dichiarazioni rese dalla B. in sede di libero interrogatorio, ha indagato la effettiva ricorrenza di una volontà di quest’ultima, di rassegnare le proprie dimissioni.

La Corte è pervenuta a conclusione positiva al riguardo, sul rilievo, del tutto congruo sotto il profilo logico, e coerente con le affermazioni rese dalla stessa lavoratrice in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c., che la stessa aveva “preferito dimettersi perchè…con un licenziamento sarebbe stato più difficile cercare un nuovo lavoro”. Ha escluso, quindi, la ricorrenza di uno stato di incapacità naturale della dipendente, nonostante pochi giorni prima, in risposta alla richiesta di chiarimenti del 4/1/2006, avesse dichiarato di amare il proprio lavoro e di svolgerlo con passione, e nonostante le modalità di convocazione d’urgenza presso l’ufficio dei superiori e la mancanza di alcuna assistenza, ritenendo che siffatti elementi non fossero idonei a diminuire le facoltà intellettive e volitive del soggetto, rimaste integre, per quanto in precedenza riferito, circa l’esercizio di un’opzione cosciente e frutto di una seria valutazione, fra le dimissioni ed il prospettato licenziamento. Per la realizzazione di un parziale annullamento delle facoltà mentali, nell’opinione della Corte di merito, era infatti necessario il riscontro di “qualche elemento ulteriore, qualche indizio specifico, legato a reazioni abnormi e realmente inspiegabili, nel caso di specie non allegate nè dimostrate”.

10. Tale accertamento di merito risulta conforme al principio più volte affermato da questa Corte, che va qui nuovamente enunciato, secondo cui “perchè l’incapacità naturale del dipendente possa rilevare come causa di annullamento delle sue dimissioni, non è necessario che si abbia la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente che tali facoltà risultino diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell’atto e la formazione di una volontà cosciente, facendo quindi venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’atto che sta per compiere; la valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata” (v. Cass. 1/9/2011 n. 17977, Cass. 12/3/2004 n. 5159, Cass. 15/1/2004 n. 515).

11. Sotto altro versante, i giudici dell’impugnazione hanno negato la sussistenza dei presupposti per l’annullamento delle dimissioni per violenza morale, valutando la gravità del comportamento assunto dalla ricorrente, come delineato alla luce del compendio istruttorio acquisito, e ritenendolo idoneo a giustificare l’applicazione della massima sanzione disciplinare. Era emerso, ex actis, dalle dichiarazioni rese dalla B. nella lettera del 4/1/2006, che essa non aveva rispettato, di fronte alle irregolarità contabili commesse dal collega C., le norme operative che le imponevano di segnalare gli ammanchi di cassa, e di aver pertanto, violato propri doveri di ufficio dimostrando di non possedere la necessaria professionalità per svolgere l’incarico affidatole.

I giudici della impugnazione hanno quindi proceduto ad uno scrutinio circa l’idoneità delle mancanze ascritte alla lavoratrice, a scuotere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, particolarmente stringente nel settore bancario, pervenendo a conclusione positiva al riguardo, stante la gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente.

Si tratta di conclusioni coerenti con i dicta giurisprudenziali di questa Corte, secondo cui la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall’oggetto di quest’ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sià solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento (cfr. Cass. 9/10/2015 n. 20305, Cass. 23/8/2011 n. 17523).

12. In definitiva, gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame, conformi ai principi sopra richiamati e sorretti da congrua motivazione, resistono alle censure della ricorrente e non sono suscettibili di riesame in questa sede.

Il ricorso va pertanto respinto e la B., in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità, nella misura in dispositivo liquidata.

Infine si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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