Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24122 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 27/09/2019), n.24122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20090-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MIXXONE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 12, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO CASCIARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO FRANCESCO CALLEA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3809/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 3809/3/2017 depositata in data 28.12.2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibili gli appelli riuniti, principali proposti dall’Agenzia delle entrate e incidentali dalla Mizzone Italia Srl avverso le sentenze nn. 4287 e 4288/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che avevano accolto il ricorso della contribuente contro due avvisi di accertamento per IVA e II.DD. 2010 e 2011. La CTR ha individuato la causa di detta pronuncia in rito nella spedizione tardiva dei gravami principali da parte dell’Agenzia e nel difetto di specificità degli appelli incidentali della contribuente, non essendo i motivi stati indicati “distintamente”, citando giurisprudenza del GA;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo;

– La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Preliminarmente, va disattesa l’istanza, contenuta in controricorso, di “Esclusione e di stralcio dell’attestato rilasciato dalla CTR di Catanzaro e prodotto dalla ricorrente per violazione dell’art. 372 c.p.c.”, in quanto l’attestato, a differenza di quanto ritenuto dalla contribuente è pertinente agli atti di appello che hanno originato le sentenze impugnate in questa sede, come si evince dalla piana lettura del documento in questione, riprodotto in ricorso;

– Con un unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative processuali, poichè la CTR ha dichiarato l’inammissibilità degli appelli principali a causa dell’omesso deposito della ricevuta di spedizione postale del gravame;

– La censura è fondata. Va ribadito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2017 n. 13452);

– La sentenza impugnata contrasta all’evidenza con il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale; infatti, emerge dai due avvisi di ricevimento – riprodotti nel corpo del ricorso ai fini dell’autosufficienza dall’Agenzia delle entrate -, quindi secondo uno degli standards probatori indicati dalle SU di questa Corte nella citata pronuncia, che i ricorsi in appello dell’Agenzia avverso le due sentenze della CTP notificatele il 20.9.2016, sono stati ricevuti dalla contribuente in data 21 novembre 2016, come attestato da timbro datario di poste italiane sottoscritto dall’ufficiale postale, e depositati in data 20 dicembre 2016, giusta attestazione della Cancelleria della CTR, tempestivamente;

– In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame in relazione ai profili accolti, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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