Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24122 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24122 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 8366 – 2010 proposto da:
LLOYD’S OF LONDON

07585850584,

in persona del

Procuratore Generale Avv. ELEONORA RUSSO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato GIOVE
STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente
t013

all’avvocato FERRARO MARCO giusta delega in atti;
– ricorrente –

1782

contro

KLEEWEIN HERALD 02267790216, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 24/10/2013

dell’avvocato PACIFICI PAOLO, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati EGGER FRITZ, MATTEI
GIANFRANCO giusta delega in atti;
– controrícorrente nonchè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2009 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO SEZ.DIST. DI BOLZANO, depositata il
18/02/2009 R.G.N. 78/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato MICHELE SPROVIERI per delega;
udito l’Avvocato PAOLO PACIFICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso.

2

MICHELI MORANDELL IRMGARD MCHRGR61A43B397S;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Lloyd’s of London propongono ricorso per cassazione, affidato ad
un motivo, ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della
Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano che, per
quanto qui interessa, in riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Bolzano, ha condannato i ricorrenti, chiamati in causa in
primo grado, a manlevare il notaio Kleewein di tutte le somme che

titolo di risarcimento danni per la ritardata intavolazione di una scrittura
privata autenticata di compravendita.
Il notaio Herald Kleewein resiste con controricorso, pure illustrato da
successiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i
Lloyd’s si dolgono del rigetto della loro eccezione di prescrizione ex art.
2952, secondo comma, cod. civ. e, segnatamente, dell’interpretazione
della lettera della danneggiata del 13/8/01 ai fini del decorso del termine
di prescrizione.
1.1.- Il motivo è infondato. Questa Corte ha infatti affermato che, in
tema di assicurazione contro i danni, la prescrizione annuale – prevista
dall’art. 2952, comma secondo, cod. civ. – del diritto dell’assicurato
all’indennizzo decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere
esercitato e cioè dal momento del verificarsi del fatto cui esso si ricollega,
occorrendo al riguardo, ai fini della idonea interruzione del termine, che
venga formulata una richiesta del danneggiato all’assicuratore con un
contenuto unitario, non garantendo la scissione dell’an dal auantum una
effettiva tutela dei diritti dello stesso assicurato (Cass. n. 24733 del
28/11/07). Nella stessa sentenza si legge che l’interpretazione del
contratto si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice del merito,
la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza
della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche.
Nelle specie il giudice di merito ha escluso, con adeguata e congrua
motivazione, che alla predetta missiva potesse essere assegnata la
valenza di una valida richiesta di risarcimento da parte dell’assicurato – in
difetto nella missiva stessa di «una esplicita, attuale e concreta richiesta
di risarcimento» ed in presenza della «semplice allusione ad una
3

quest’ultimo è tenuto a pagare all’attrice Micheli Morandell Irmgard a

intenzione di promuovere una procedura giudiziale a ciò finalizzata» – e
pertanto la censura dei ricorrenti si traduce nella prospettazione di una
diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati.
2.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna dei ricorrenti
alle spese, liquidate in C 7.200, di cui C 7.000 per compenso, oltre
accessori di legge.
PQM

in C 7.200, di cui C 7.000 per compenso, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 1° ottobre 2013.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate

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