Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24121 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24121 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 5358-2008 proposto da:
DEL SESTO FRANCESCO DLSFNC49D22G630K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio
dell’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e difeso
dagli avvocati CURCI MARIA CLELIA, SIMONELLI NICOLA
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1777

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della
Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA POLI, 29, presso lo studio dell’avvocato GRANDE

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Data pubblicazione: 24/10/2013

CORRADO, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2007 del TRIBUNALE DI SANTA
MARIA CAPUA VETERE SEDE DISTACCATA di CARINOLA,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato NICOLA SIMONELLI;
udito l’Avvocato CORRADO GRANDE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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depositata il 08/01/2007 R.G.N. 121/2004;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Francesco Del Sesto convenne, davanti al giudice di pace di
Teano, la Regione Campania chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura,
nell’occasione guidata dal figlio Alessandro, che il 30.6.2002,

Pietramelara, era violentemente urtata da due animali selvatici
che, scesi dalla collina, attraversavano repentinamente la sede
stradale.
La convenuta, costituendosi, eccepiva il proprio difetto di
legittimazione passiva e la non applicabilità dell’art. 2052
c.c. ai danni cagionati dalla fauna selvatica trovando, invece
applicazione il principio generale di cui all’art. 2043 c.c..
Il giudice di pace, con sentenza del 9.12.2003, rigettò la
domanda.
Ad eguale conclusione pervenne il tribunale che, con sentenza
in data 8.1.2007, rigettò gli appelli, principale ed
incidentale.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi
Francesco Del Sesto.
Resiste con controricorso la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza
pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio
2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in

3

mentre percorreva la strada provinciale Vairano scalo-

materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi,
delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del
decreto – i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena
di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare,

l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la
formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso
previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di
ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere
un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne
circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione
della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass.
18.7.2007 n. 16002).

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nei casi previsti dall’ art. 360, n. l), 2), 3) e 4,

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione
risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di
diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere
formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la
violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il

n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art.
366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui
quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere
generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo
della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie
in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a
definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non
potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od
integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale
abrogazione del suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella
di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del
solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della
questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del
ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n.
8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di
formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso

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vizio denunciato alla fattispecie concreta ( v. S.U. 11.3.2008

stesso -, una diversa valutazione, da parte del giudice di
legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi
previsti dai numeri l, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma,
c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa
disposizione.
– come già detto – deve,

all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di
diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va
funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
all’enunciazione del principio di diritto, ovvero a

dicta

giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare
importanza.
Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui
al n. 5 dell’art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il
solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta
una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve
concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso ( cd. momento di sintesi) – in relazione al quale
la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero
delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende
inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da
ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n.
24255).
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2043 c.c. in luogo dell’art. 2052 c.c.
ex art. 360 l ° comma n° 3.

6

Nel primo caso ciascuna censura

Con il secondo motivo si denuncia

violazione e falsa

applicazione dell’art. 2043 c.c. ex art. 360 l ° comma n ° 3
c.p.c…
I due motivi, per l’intima connessione delle censure con gli
stessi proposte, sono esaminati congiuntamente.

E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di
legittimità il principio per il quale, in tema di
responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla
fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in
base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c.,
inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma
soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art.
2043 c.c., anche in tema di onere della prova.
Ne consegue la necessità della individuazione di un concreto
comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico ( fra le
varie Cass. 20.11.2009 n. 24547; Cass. 13.1.2009 n. 467; Cass.
21.11.2008 n. 27673; Cass. 28.3.2006 n. 7080; v. anche Cass.
6.12.2011 n. 26197; Cass. 21.2.2011 n. 4202; Cass. 8.1.2010 n.
80).
E, sotto quest’ultimo profilo, non può condividersi quel che
sostiene il ricorrente, con il secondo motivo, in relazione
alla mancanza di cartelli segnaletici della presenza di fauna
selvatica, significativa di per se stessa della colpa nel
comportamento dell’ente pubblico.

7

Essi non sono fondati per le ragioni che seguono.

Il giudice del merito – cui compete una tale valutazione non
più censurabile in sede di legittimità, se correttamente
motivata come nella specie – ha, infatti, rigettato la domanda
ritenendo che ” l’odierno appellante non abbia fornito adeguata
prova degli elementi costitutivi dell’illecito civile, ed in

8 della sentenza), ritenendo insufficiente

\N

la sola

circostanza della mancanza di segnaletica specifica lungo la
strada, comportamento semmai addebitabile all’ente
proprietario,

ossia

la

Provincia

giustificando

correttamente le ragioni di un tale assunto.
Il punto specifico, oltretutto, non pare essere stato censurato
sotto questo angolazione.
Conclusivamente il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese che liquida in complessivi E 1.800,00, di
cui C 1.600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in data l ottobre 2013 in Roma, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

particolare di un comportamento colposo della Regione” (v. pag.

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