Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24120 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 28/11/2016), n.24120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10421-2015 proposto da:

S.A. C.F. (OMISSIS), L.L.F. C.F.

(OMISSIS), V.M. C.F. (OMISSIS), C.L. C.F.

(OMISSIS), I.F.G.M. C.F. (OMISSIS),

D.N.I. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

CAPO LE CASE 3, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ARMAO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIARA CASTELLANA,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI FUNZIONE

PUBBLICA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

nonchè contro

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA C.F. (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 10441-2015 proposto da:

M.V.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL SERAFICO 90, presso lo studio dell’avvocato DARIO

SCIME’, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TEODORO

CALDARONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA C.F. (OMISSIS), in persona

dell’Assessore pro tempore, PRESIDENZA REGIONE SICILIANA C.F.

(OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, domiciliati in

ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 242/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/02/2015 R.G.N. 1504/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. TORRICE AMELIA;

udito l’Avvocato ARMAO GAETANO;

udito l’Avvocato GRUMETTO ANTONIO;

udito l’Avvocato SCIME’ DARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.V.L., V.M., C.L., L.L.F., I.F.G.M., D.N.I. e S.A., giornalisti professionisti, adirono il Tribunale di Palermo ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, per chiedere che si accertasse la nullità, l’illegittimità, l’inefficacia dei provvedimenti di licenziamento comunicati in data 12.12.2012 per assenza di giusta causa e di giustificato motivo, e che si pronunziassero i provvedimenti restitutori, reali ed economici, previsti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18. Chiesero, inoltre, il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle retribuzioni maturate dal 10.11.2012 al 12.12.2012, deducendo che erano state illegittimamente trattenute.

2. A fondamento del ricorso avevano dedotto di essere stati assunti alle dipendenze della Regione Sicilia (in data in data 28.3.2006 i ricorrenti M., V., C., S., D.N.; in data 24.9.2007 il ricorrente I.), in qualità di componenti dell’Ufficio Stampa e Documentazione istituito presso la Presidenza della Regione Sicilia; che in data 12.12.2012 la Regione Sicilia aveva comunicato loro la cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza dalla data della proclamazione del nuovo Presidente; che le Amministrazioni avevano trattenuto le retribuzioni maturate dal 10.11.2012 al 12.12.2012 e non avevano corrisposto l’indennità sostitutiva del preavviso.

3. La Corte di Appello di Palermo, adita in sede di reclamo dagli originari ricorrenti, con la sentenza n. 242 del 19.2.2015, confermò la sentenza di primo grado, che aveva respinto le domande relative alla risoluzione del rapporto e aveva ritenuto inammissibili le domande concernenti la retribuzione maturata dal 10.11.2012 al 12.12.2012, sul rilievo che non era “… fondata sugli identici fatti costitutivi di quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento…”.

4. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha ancorato il rigetto delle domande alla impossibilità per la Regione Sicilia di costituire la dotazione del personale degli Uffici Stampa con modalità diverse da quelle previste dalla disposizione contenuta nella L. n. 150 del 2000, art. 9, comma 2 e nell’art. 4, comma 1, disposizioni recepite nell’ordinamento regionale per il tramite della L.R. n. 2 del 2002. Tanto nella premessa della implicita abrogazione, ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, per effetto della disposizione contenuta nella L.R. 2 del 2002, art. 127, delle leggi regionali n. 79/1976 e n. 41 del 1985, nella parte in cui consentivano, ai fini della costituzione dell’Ufficio Stampa, la instaurazione di rapporti di lavoro anche solo con soggetti esterni, secondo regole di cooptazione e non attraverso la procedura concorsuale.

5. Accertato che i rapporti di lavoro dedotti in giudizio si erano in concreto pacificamente atteggiati secondo lo schema della subordinazione, ne ha dichiarato la nullità perchè costituiti, in violazione delle norme imperative contenute nella Legge Statale n. 150 del 2000 e della L.R. n. 2 del 2002, al di fuori della procedura del concorso pubblico.

6. Nella prospettiva della Corte territoriale, la nullità del titolo posto a fondamento della domanda reintegratoria e dì quella risarcitoria, rendeva irrilevante il riferimento contenuto nell’atto di risoluzione del rapporto alle regole dello “spoil system”.

7. L’inoperatività della “vis attrattiva” del “rito Fornero”, quanto alle domande di pagamento della retribuzione maturata dal 10.11.2012 al 12.12.2012, conseguiva al fatto che esse trovavano titolo nell’art. 2126 c.c..

8. Le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ricorrevano solo per 7, i reclamanti M., C., D.N., I., L. e V..

9. V.M., C.L., L.L.F., I.F.G.M., D.N.I. e S.A. hanno proposto ricorso per cassazione, rubricato con il n. R.G. 10421/2015, affidato a quattro motivo, illustrati da successiva memoria, cui hanno resistito con controricorso la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Sicilia, illustrato da successiva memoria.

10. M.V.L., avverso la medesima sentenza ha proposto autonomo ricorso per cassazione, rubricato con il n. R.G. 10441/2015, affidato ad un unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso la Regione Sicilia e l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Sicilia.

11. La trattazione dei ricorsi è stata differita in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulle norme regionali ed è stata fissata definitivamente dopo la pubblicazione della sentenza n. 85 del 2016.

12. Alla udienza pubblica del 21.9.2016 è stata disposta la riunione dei giudizi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

13. I motivi del ricorso n. R.G. 10421/2015.

14. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, e della L.R. 23 marzo 1971, art. 82, n. 7, la L.R. 6 luglio 1976, n. 79, artt. 10 e 11, la L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, art. 36, la L.R. 29 ottobre 1985, n. 41, art. 72, la L. 7 giugno 2000, n. 150, artt. 9 e 10, art. 117 Cost., e art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana.

15. Assumono che non è ravvisabile alcuna incompatibilità logica e giuridica tra la disciplina contenuta nella L. n. 150 del 2000, e nella L.R. n. 2 del 2002 e quella contenuta nella L.R. n. 79 del 1976, e L.R. n. 41 del 1985, e che queste ultime non sono state espressamente abrogate dalla L.R. n. 2 del 2002, art. 129; che la L. n. 150 del 2000, art. 4, nulla prevede in ordine alle modalità di assunzione del personale da adibire alle attività dì informazione e di comunicazione ma si limita a disporre che la dotazione di personale dell’Ufficio Stampa deve essere costituita da dipendenti delle pubbliche amministrazioni ovvero da personale con cui sia stato stipulato un contratto di collaborazione autonoma.

16. Sostengono che la Regione Sicilia, nell’ambito delle competenze esclusive di disciplina del proprio personale dipendente, aveva scelto di conservare la disciplina in forza della quale i giornalisti assunti per lo svolgimento delle attività di informazione e di comunicazione erano lavoratori subordinati e che le leggi regionali prevvigenti avrebbero dovuto essere oggetto di abrogazione espressa; che, successivamente all’entrata in vigore della L.R. n. 2 del 2002, la L.R. n. 17 del 2004 e L.R. n. 7 del 2006, avevano mutato alcune regole relative all’assunzione dei giornalisti.

17. Con il secondo motivo denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, in relazione all’art. 28 del CNLG e dell’art. 2126 c.c..

18. Sostengono che la domanda volta al pagamento delle retribuzioni maturate dal 10.11.2012 al 12.12.2012 è fondata sugli stessi fatti costitutivi (venir meno del rapporto lavorativo) della domanda avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47.

19. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle domande relative al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso.

20. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater del quater.

21. Sostengono che il pagamento del contributo unificato non è dovuto in ragione della natura della controversia.

22. Il motivo del ricorso n. R.G. 10441/2015.

23. Con l’unico motivo la ricorrente M. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, con riferimento alla L.R. n. 79 del 1976, artt. 10 e 11 e della L.R. n. 41 del 1985, artt. 1, 21, 48, e 72 e della L.R. n. 2 del 2002, art. 127, sulla scorta di prospettazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle sviluppate nel primo motivo del ricorso n. R.G. 10421/2015 (punto 13 di questa sentenza).

Esame dei motivi dei ricorsi.

24. Il primo motivo del ricorso n. R.G. 10421/2015 e l’unico motivo del ricorso n. R.G. 10441/2015 sono infondati, sulla scorta delle considerazioni di seguito svolte, in parte correttive, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., (infra, punti da 43 a 50 di questa sentenza), delle argomentazioni motivazionali della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme al diritto.

25. La ricostruzione del quadro normativo, nel quale si inserisce la vicenda dedotta giudizio, costituisce necessaria premessa dell’esame delle censure formulate.

26. La L.R. Sicilia n. 7 del 1971, art. 82, prescrisse l’istituzione degli Uffici Stampa e Documentazione nell’ambito della Amministrazione regionale, e, successivamente, la L.R. n. 79 del 1976, istituì (art. 10), l’Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione Siciliana, disponendo (art. 11, comma 3) che alla nomina degli addetti all’Ufficio si sarebbe proceduto su domanda degli interessati, comprovante i requisiti di cui alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, art. 82, e del precedente art. 10, secondo le procedure previste dalla L.R. 20 aprile 1976, n. 35, (si tratta della nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali), le quali non prevedevano il ricorso alla procedura concorsuale.

27. La L.R. n. 145 del 1980, art. 36, collocò Ufficio Stampa alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.

28. Agli addetti all’Ufficio Stampa venne attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNG e per essi fu anche previsto, in presenza di esigenze di servizio, l’obbligo di rendere prestazioni di lavoro festivo e straordinario (L.R. n. 79 del 1976, art. 11, comma 1, L.R. n. 145 del 1980, art. 36, comma 1, L.R. n. 41 del 1985, art. 72, comma 1).

29. La L. 7 giugno 2000, n. 150, che reca la “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, stabilisce all’art. 1 che “Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” (comma 1), e precisa che “Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2” (comma 2).

30. L’ art. 4 dispone che “Le amministrazioni pubbliche individuano, nell’ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività, di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all’art. 5”.

31. L’art. 6, comma 2 prevede che, in sede di prima applicazione, le funzioni di comunicazione e di informazione restano confermate in capo al “personale che già le svolge”.

32. L’art. 9, dopo avere previsto che “Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti (comma 1), stabilisce che “Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’art. 5, utilizzato con le modalità dì cui del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 7, comma 6, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità” (comma 2).

33. L’ individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono state affidate (comma 5) alla contrattazione collettiva, nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti, con espresso divieto di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

34. La “Disposizione finale”, contenuta nell’art. 10, prevede che “Le disposizioni del presente Capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost. e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Balzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione”.

35. La L.R. Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, con l’art. 127, ha recepito la L. n. 150 del 2000, stabilendo, per quanto oggi rileva, che: “Nell’ambito della Regione siciliana si applicano la L. 7 giugno 2000, n. 150, artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 4, (comma 1) e che “Negli uffici stampa di cui alla L.R. 18 maggio 1996, n. 33, art. 58 (relativa all’ istituzione di uffici stampa presso gli enti locali e le amministrazioni pubbliche), l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l’Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo giornalistico FNSI-FIEG” (comma 2).

36. E’ corretta l’interpretazione che la Corte territoriale ha dato della L. n. 150 del 2000, art. 9, comma 2, perchè esso, con formulazione chiara ed inequivoca, individua il personale da adibire agli Uffici Stampa esclusivamente tra le due categorie specificamente descritte (soggetti già dipendenti con rapporto di lavoro pubblico, della medesima o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero soggetti estranei alla pubblica amministrazione utilizzati con incarichi individuali di collaborazione autonoma, quanto a questi ultimi, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 7, comma 6, (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6, nel testo vigente “ratione temporis” all’epoca della costituzione dei rapporto dedotti in giudizio.

37. E’ altrettanto corretta l’affermazione secondo cui tale disposizione ha trovato integrale recepimento nell’ordinamento regionale, attraverso l’espresso suo richiamo nella L.R. n. 2 del 2002, art. 127, comma 1, in quanto il tenore letterale della disposizione non lascia spazio a dubbi interpretativi sulle norme oggetto di recepimento.

38. E’, del pari, corretta la sentenza nella parte in cui, individuata la incompatibilità logica e giuridica delle norme contenute nella L.R. n. 79 del 1976, con le disposizioni (di derivazione nazionale) contenute nella L.R. n. 2 del 2002, afferma la avvenuta abrogazione, ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni della legge in generale, delle prime, nella parte in cui non prevedevano alcun limite alla potestà organizzativa della Regione in ordine alla costituzione della dotazione dell’Ufficio Stampa.

39. L’incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti non ne consentirebbe, infatti, la contemporanea applicazione (Cass. 14129/2001, 10053/2002), ove si consideri che le norme previgenti, che disciplinavano le modalità di costituzione dell’Ufficio Stampa (in particolare la L.R. n. 79 del 1976, art. 11, la L.R. n. 41 del 1985, art. 72), non contenevano alcun limite in ordine alle modalità di costituzione dei suddetti Uffici Stampa. La Regione, infatti, non era obbligata ad attingere al personale già in servizio e poteva, invece, ricorrere senza alcun limite al personale esterno. Limiti che sono stati imposti dalla L. n. 150 del 2000, sul punto integralmente recepita nella legislazione regionale (L. n. 150 del 2000, art. 9, comma 2, L.R. n. 2 del 2002, art. 127, comma 1, prima parte).

40. Nessun indizio a suffragio della tesi della “sopravvivenza” della L.R. n. 79 del 1976, art. 11 e della L.R. n. 41 del 1985, art. 72 è possibile ricavare dalla L.R. n. 17 del 2004 e L.R. n. 7 del 2006. Le disposizioni invocate dai ricorrenti (ricorso n. R.G. 10421) si limitano, infatti, ad incidere sulla consistenza numerica dell’Ufficio Stampa (portato a otto unita dalla L.R. n. 17 del 2004 e a ventiquattro unità dalla L.R. n. 7 del 2006) e a disciplinare il requisito professionale dell’ iscrizione all’Ordine dei giornalisti (per la L.R. n. 17 del 2004 è stata ritenuta sufficiente la mera iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, senza alcuna anzianità) ma non contengono alcuna disposizione riferibile alle modalità di costituzione di detti Uffici, nè, tampoco, alle modalità di reclutamento del personale che ne costituisce dotazione, disposizione, che per quanto si osserva di seguito (infra, punti 38 – 41 di questa sentenza), non era disciplinata nemmeno nella L. n. 79 del 1976 e L. n. 41 del 1985.

41. Infine, non ha alcuna interferenza con le regole della successione delle leggi e della abrogazione implicita, la qualificazione del rapporto di lavoro degli addetti all’Ufficio Stampa della Regione Siciliana, in termini di subordinazione ovvero di autonomia, qualificazione che, va precisato, non può essere effettuata con riguardo alle disposizioni contenute nelle leggi regionali previgenti in tema di trattamento giuridico ed economico di detto personale. L’accertamento della reale natura giuridica del rapporto, infatti, va fatta alla stregua delle norme del codice civile, che individuano i due tipi di rapporto, indipendentemente dalla natura per avventura riconosciuta dal legislatore (Corte Cost. 85/2016; 121/1993 e 115/1994; Cass. 1147/2011, 8919/2011).

42. Accertamento, questo, effettuato dalla Corte territoriale che, rilevato che i rapporti dedotti in giudizio si erano, incontestatamente, di fatto svolti ed atteggiati secondo le modalità proprie della subordinazione, li ha correttamente ritenuti nulli perchè erano stati costituiti in violazione delle norme imperative che impongono il ricorso al concorso pubblico per l’accesso all’impiego pubblico (Cass. SSUU 4685/2015; Cass. 5165/2015, 2370/2015, 1308/2013, 2765/2005), ed ha, ancora una volta correttamente, ritenuto applicabile l’art. 2126 c.c. (Cass. 11163/2008, 18276/2006, 10376/2001).

43. La motivazione della sentenza impugnata va corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., (come anticipato nel punto 24 di questa sentenza), nel senso che le norme imperative ed inderogabili che impongono la regola del concorso pubblico per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, non possono essere individuate nella L. n. 150 del 2000 e nella L. R.G. n. 2 del 2002.

44. La prima, infatti, nulla ha disposto in ordine alle modalità di reclutamento del personale da adibire agli Uffici Stampa (Cass. SSUU 11139/2016), al pari della legge regionale di recepimento, che non ha inserito sul punto alcuna specifica disposizione.

45. Le norme imperative vanno, di contro, individuate nella regola generale imposta dall’art. 97 Cost., che prevede che il concorso pubblico costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, anche delle Regioni, pure se a Statuto speciale (Corte Cost. 180/2015, 134/2014, 277/2013; Cass. SSUU 4685/2015; Cass. 24808/2015, 25165/2015), e che ammette deroghe solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, individuate dal legislatore nell’esercizio di una discrezionalità non irragionevole, che trova il proprio limite specifico nella necessità di meglio garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione (C. Cost. 134/2014, 217/2012, 310/2011, 9/2010, 293/2009, 215/2009, 81/2006, 190/2005).

46. Alla regola costituzionale del pubblico concorso si è conformata la legislazione della Regione Siciliana, che, parallelamente alla disciplina statale, che l’ha trasfusa nel D.Lgs 29 febbraio 1993, n. 29, art. 36 e, quindi nel D.Lgs. 165 del 2001, art. 35, sia pure consentendo, in via di eccezione, il ricorso a procedure concorsuali “semplificate” per alcune categorie di mansioni o di profili di contenuto professionale più modesto, ha introdotto nell’ordinamento regionale la regola del pubblico concorso per l’assunzione alle dipendenze della Amministrazione Regionale, delle aziende ed enti dalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, delle aziende sanitarie locali, nonchè degli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza.

47. In particolare, la regola dell’assunzione attraverso concorso pubblico, originariamente prevista dalla L. 7 maggio 1958, n. 14, art. 9, risulta ribadita nella L.R. 29 ottobre 1985, n. 41, art. 21, ed ancora riaffermata nella L. 30 aprile 1991, n. 11, art. 3, comma 1, nella L.R. 30 aprile 1991, n. 12, art. 3, n. 1, nella L. 5 novembre 2004, n. 15, art. 49, comma 7, mentre le deroghe, parallelamente a quanto previsto dalla legislazione nazionale, risultano consentite nelle ipotesi di assunzioni in profili di basso contenuto professionale (L.R. n. 12 del 1991, art. 13, art. 1, L.R. n. 18 del 1999).

48. Non risultano espresse, e nemmeno implicitamente indicate, in nessuna delle leggi regionali, previgenti o successive alla L. n. 150 del 2000, deroghe od eccezioni, giustificate da particolari ragioni, alla regola dell’accesso mediante pubblico concorso per la costituzione delle dotazioni di personale dell’Ufficio Stampa.

49. E’ irrilevante la disciplina negoziale collettiva ai fini della esclusione della natura, pubblica, del rapporto svolto alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (Cass. 24808/2015) e della sua qualificazione come rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.

50. Va osservato che il trattamento normativo ed economico degli addetti all’Ufficio Stampa, agganciato a quello del CNLG, lungi dal costituire un indice della natura privatistica del rapporto, appare destinato a stabilire uno specifico parametro oggettivo al quale commisurare il compenso dei giornalisti addetti all’Ufficio Stampa, tenuto conto della possibile eterogenea sua composizione (dipendenti pubblici, lavoratori esterni con contratto di lavoro autonomo), ai sensi della L. n. 150 del 2000, recepita nell’ordinamento regionale con la L. n. 2 del 2002 (C. Cost. n. 85/2016).

51. Sul secondo motivo del ricorso n. R.G. 10421/2015.

52. Il motivo è fondato.

53. Questa Corte nella recente sentenza n. 17091/2016, ha affermato che alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, deve essere ricondotto un significato che risponda all’intento di evitare che il “thema decidendum”, individuato con riferimento al nucleo della controversia necessariamente assoggettato al rito speciale, si allarghi con l’introduzione di nuovi temi d’indagine, tali da ritardare il processo, vanificando la celerità della sua conclusione”.

54. In applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di dare continuità, deve ritenersi che la domanda volta al pagamento della retribuzione maturata dai ricorrenti nel periodo compreso tra il 10.11.2012 ed il 6.12.2012, durante il quale, incontestatamente, fu resa la prestazione lavorativa, è riconducibile al “thema decidendum” della controversia, come delineatosi nella dialettica processuale.

55. La domanda infatti, riguardando il trattamento retributivo, dovuto ai sensi dell’art. 2126 c.c., nell’arco temporale tra delibera ed esecuzione espulsiva trae fondamento dalla medesima vicenda estintiva del rapporto di lavoro, ed è intimamente ancorata ai medesimi fatti costitutivi.

56. In relazione a siffatta domanda è, pertanto, ravvisabile la coincidenza dei fatti costitutivi con quelli comunque dedotti nel processo dalle parti, con la conseguenza che dall’esame delle stesse non consegue un non consentito ampliamento del “thema decidendum”, incompatibile con l’esigenza di celerità dello speciale rito introdotto dalla L. n. 92 del 2012.

57. La domanda, ammissibile per quanto appena considerato, è fondata, dovendo darsi continuità al costante insegnamento di questa Corte Suprema, secondo cui un rapporto di lavoro subordinato sorto con un ente pubblico non economico per i fini istituzionali dello stesso, nullo perchè non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra pur sempre sotto la sfera di applicazione dell’art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui abbia avuto materiale esecuzione (Cass. 7680/2014, 20009/2005, 12749/2008).

58. La sentenza impugnata va, pertanto, “in parte qua” cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, le domande di condanna delle Amministrazioni ricorrenti al pagamento della retribuzione maturata tra il 10.11.2012 ed il 12.12.2012 vanno accolte.

59. Sul terzo motivo del ricorso n. R.G. 10421/2015.

60. La domanda, proposta dai ricorrenti nel ricorso introduttivo del giudizio e ribadita sia nel ricorso in opposizione sia in sede di reclamo, volta alla condanna delle Amministrazioni al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, in ordine alla quale la Corte non ha adottato alcuna statuizione, è certamente ammissibile, secondo le considerazioni di cui al secondo motivo appena esaminato, ma è infondata.

61. Fra gli effetti fatti salvi dalli art. 2126 c.c., nell’ipotesi di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro nullo, non rientra, infatti, il diritto di continuare a svolgere la prestazione, con conseguente inoperatività delle regole in tema di recesso ed impossibilità di accordare l’indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 6263/2016, 6266/2015).

62. Sul quarto motivo n. R.G. 10421/2015.

63. Il motivo è infondato atteso che le controversie in materia di lavoro sono ricomprese tra quelle per le quali è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9); ed il richiamo al preteso esonero non è autosufficiente.

64. Conclusivamente, sulla scorta delle considerazioni svolte, quanto al ricorso n. R.G. 10421/2015 vanno rigettato il primo motivo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso ed accolto il secondo motivo.

65. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in ordine al motivo accolto e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, le Amministrazioni controricorrenti vanno condannate a pagare ai ricorrenti V.M., C.L., L.L.F., I.F.G.M., D.N.I. e S.A. le retribuzioni maturate nel periodo compreso tra il 10.11.2012 ed il 12.12.2012, oltre accessori di legge. Si può adottare la condanna generica, conformemente all’originaria domanda degli interessati.

66. Va rigettato il ricorso n. R.G. 10441/2015.

67. La complessità delle questioni oggetto del giudizio, sulle quali è stata chiamata a pronunciarsi anche la Corte Costituzionale, giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità per i ricorsi riuniti, ferma la compensazione delle spese di merito che si opera in sede di cassazione e decisione ex art. 384 c.p.c..

68. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente del ricorso 10441/2015 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Sul ricorso n. 10421/2015.

Rigetta il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

Accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna le Amministrazioni controricorrenti a pagare ai ricorrenti la retribuzione relativa al periodo compreso tra il 10.11.2012 ed il 12.12.2012, oltre accessori di legge. Spese di appello e legittimità compensate.

Sul ricorso n. 10441/2015.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis dello.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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