Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24120 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 27/09/2019), n.24120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20689-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI

50, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DI MAGGIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

FROSINONE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 317/2017 del GIUDICE DI PACE di FROSINONE,

depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza, depositata in data 29.12.2017, il Giudice di Pace di Frosinone respingeva l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Frosinone nei confronti del Sig. A.A., cittadino albanese già titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo poi scaduto e non ritualmente rinnovato. Esclusa la ricorrenza di condizioni di inespellibilità, il Giudice di Pace riteneva che il provvedimento espulsivo, consegnato all’odierno ricorrente e manchevole della attestazione di conformità all’originale, non fosse carente della necessaria formalità comunicatoria. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione A.A., con quattro mezzi, La Prefettura di Frosinone ha resistito con controricorso, ed il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, tenuto conto che venerdì 29 giugno 2018, di scadenza del termine semestrale, è festivo D.P.R. n. 792 del 1985, ex art. 1, sicchè, considerata la proroga di cui all’art. 155 c.p.c., comma 5, il ricorso, notificato il 2 luglio successivo, è tempestivo.

2. Il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2174 c.c. e del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, stante la nullità della copia fotostatica notificata del decreto di espulsione monca della necessaria attestazione di conformità al provvedimento espulsivo originale, è fondato ed ha portata assorbente rispetto alle altre censure formulate.

3. In punto di fatto, dal decreto impugnato emerge che la copia consegnata all’espellendo è priva della necessaria attestazione di conformità all’originale. E’ pacifico, poi, che nel ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Frosinone sia stata censurata proprio tale carenza, affermando che all’odierno ricorrente fosse stato consegnato un foglio – in copia fotostatica – non recante la certificazione, apposta da pubblico ufficiale autorizzato in tal senso, della conformità di tal foglio all’originale.

4. In vero, è principio consolidato di questa Corte, in tema di requisiti di validità dell’atto espulsivo del Prefetto, che la certezza della esistenza nell’originale della sottoscrizione ben può essere soddisfatta dalla sussistenza, sulla copia consegnata, della certificazione di conformità ivi apposta dal funzionario di polizia addetto all’ufficio depositario dell’atto ed autorizzato alla autenticazione a norma della L. n. 15 del 1968, art. 14 (Cass. n. 17960 del 2004; n. 13871 del 2001). E’ evidente, allora, che sussiste il radicale vizio di nullità della espulsione (per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria) tutte le volte in cui all’espellendo venga comunicata una mera copia libera o informale dell’atto perchè non recante l’attestazione di conformità all’originale. Ne consegue che il decreto impugnato va cassato, e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’annullamento del provvedimento di espulsione.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione. Condanna il Prefetto al pagamento delle spese, che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 100,00, per spese per il giudizio innanzi al Giudice di pace, ed in Euro 2.200,00, di cui Euro 100,00 per spese, per il presente giudizio, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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