Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24120 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 04/10/2017, dep.13/10/2017),  n. 24120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26654-2012 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato RANIERO VALLE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO SPECIALE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELPLANIO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio

dell’avvocato MARIA STEFANIA MASINI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIO CAVALLARO, PAOLO SPECIALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2012 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 17/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato SPECIALE che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CARNEVALI per delega

dell’Avvocato MASINI che si riporta agli atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. C.M. impugnava l’avviso di accertamento in materia di ICI emesso dal Comune di Castelplanio per l’anno 2000 relativamente a fabbricati di sua proprietà. Con distinto ricorso impugnava identico avviso di accertamento notificato dal Comune per gli anni dal 2000 al 2005. La commissione tributaria provinciale di Ancona rigettava entrambi i ricorsi. Proposti distinti appelli da parte del contribuente, la commissione tributaria regionale delle Marche, previa riunione, li rigettava. Con riguardo al ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2000, rilevava la CTR che esso era tardivo in quanto non si applicava la previsione della sospensione dei termini prevista dal decreto legislativo numero 218/1997 per il caso di proposizione dell’accertamento con adesione; ciò in quanto il regolamento comunale in materia di ICI aveva escluso la previsione della sospensione del termine ordinario di impugnazione in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione nè poteva applicarsi la norma sulla sospensione prevista dal decreto legislativo numero 218/1997 in quanto essa riguardava tributi statali; e si doveva, poi, considerare che il regolamento adottato dal Comune ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera m, del decreto legislativo 446/1997 aveva previsto l’introduzione dell’accertamento con adesione solo ove sussistessero elementi suscettibili di apprezzamento valutativo e con esclusione, pertanto, del caso di specie, ove si trattava di omessa dichiarazione ai fini ICI. Con riguardo al ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento relativo agli anni dal 2000 al 2005, la CTR osservava che gli immobili posseduti non andavano esenti da Ici per effetto dell’inagibilità dovuta all’evento sismico del 1997 in quanto essi erano inagibili per difetto di manutenzione fin da epoca antecedente il sisma. Quanto alle questioni dedotte dall’appellante con le memorie difensive, relative al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, alla ruralità degli immobili come condizione di esenzione dell’Ici e alla decadenza in cui era incorso il Comune, la CTR osservava che il primo rilievo non aveva formato oggetto del ricorso introduttivo in primo grado ed era comunque infondato, il secondo rilievo era infondato con riguardo ad una delle unità immobiliari poichè era sita nel centro del paese e, con riguardo agli altri fabbricati, perchè non vi era prova della strumentalità all’attività agricola e mancava in capo al contribuente la qualifica di imprenditore agricolo; con riguardo all’eccezione di decadenza, essa non risultava essere stata formulata con il ricorso introduttivo ed era comunque infondata.

2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione il contribuente affidato a cinque motivi illustrati con memoria. Il comune di Castelplanio si è costituito in giudizio con controricorso pure illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. m ed art. 52, comma 1,. Sostiene che il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare, non avrebbe potuto legittimamente prevedere l’accertamento con adesione richiamandosi alla disciplina del D.Lgs. n. 218 del 1997 escludendo la sola norma che prevedeva l’effetto sospensivo dei termini di impugnazione in pendenza della relativa istanza. In conseguenza di ciò la CTR avrebbe dovuto disapplicare il regolamento comunale e dichiarare che il ricorso proposto era tempestivo.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 139 del 1198, art. 2. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere difettasse il requisito della ruralità in capo gli immobili di cui si tratta.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 4, comma 4, del provvedimento ministeriale 28 settembre 1997. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere che non fosse dimostrato che la tassazione era andata a colpire immobili collabenti e intangibili a causa dei danni arrecati dagli eventi sismici del 1997.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 67, e al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11. Sostiene che, con riguardo all’anno d’imposta 2000, il Comune era incorso in decadenza dal potere accertativo.

7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione al R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 1,2,18 e 34. Sostiene che il classamento degli immobili era stato effettuato dal Comune di Castelplanio laddove competente ad effettuare l’attività di classamento era la sola agenzia del territorio.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. m, prevede che con regolamento adottato a norma dell’art. 52, i comuni possono introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. La CTR ha accertato che il regolamento adottato dal comune di Castelplanio prevedeva sì l’accertamento con adesione ma non anche la sospensione dei termini per proporre ricorso prevista dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Il contribuente sostiene che la CTR avrebbe dovuto disapplicare la norma del regolamento comunale nella parte in cui non prevedeva la sospensione dei termini in caso di accertamento con adesione in quanto non si atteneva ai criteri di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, laddove tale fonte legislativa dispone che il termine per proporre ricorso rimanga sospeso per 90 giorni. Rileva questo collegio la norma di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. m, nel prevedere che i comuni, qualora adottino con regolamento l’istituto dell’accertamento con adesione, debbano attenersi ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 deve essere interpretato nel senso che il regolamento stesso deve altresì prevedere la sospensione dei termini per l’impugnazione prevista dal D.Lgs. n. 218 cit., art. 6 posto che si tratta di una norma sussumibile tra i criteri generali dell’istituto dell’accertamento con adesione in quanto attiene alla necessità di consentire lo spatium deliberandi necessario per consentire il dispiegarsi del contraddittorio. Dalla fondatezza del motivo proposto non può, tuttavia, derivare l’accoglimento del ricorso in quanto i motivi di merito proposti con l’appello erano comuni ad entrambi i ricorsi proposti in primo grado, come si evince dalla sentenza impugnata, e le doglianze formulate in questa sede avverso la decisione della CTR sono in parte inammissibili ed in parte infondate per le ragioni che si esporranno nei paragrafi che seguono.

2. Il secondo motivo ed il quarto motivo sono inammissibili in quanto, come emerge dalla sentenza impugnata, il contribuente ha dedotto la questione della ruralità degli immobili e della decadenza in cui era incorso il Comune con la memoria difensiva depositata nel giudizio di appello e non già con il ricorso originario, per il che, giusta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, si trattava di domande nuove non proponibili per la prima volta nel giudizio di appello.

3. Il terzo motivo è inammissibile perchè il ricorrente censura sotto il profilo della violazione di legge l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR circa la non riconducibilità della collabenza degli immobili all’evento sismico del 1997. La valutazione in fatto compiuta dalla CTR avrebbe potuto essere censurata solo sotto il profilo del vizio di motivazione perchè, per consolidata giurisprudenza, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed attiene alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006; Cass. n.195 del 11/1/2016; Cass. n. 26110 del 30/12/2015; Cass. n. 16698 del 16/7/2010; Cass. n. 7394 del 26/3/2010). Al lume di tale principio è dato rilevare come la motivazione della sentenza impugnata non contiene un’errata valutazione in diritto, bensì esclude in concreto la riconducibilità della collabenza degli immobili all’evento sismico del 1997.

4. Il quinto motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha dedotto di aver proposto la questione nei giudizi di merito nè ciò è dato evincere dalla sentenza impugnata.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Castelplanio le spese processuali che liquida in Euro 5.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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