Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24120 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 03/10/2018), n.24120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10038-2016 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

IN ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA PALOMBI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1165/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/12/2015 R.G.N. 1906/2012.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza n. 1165/2015 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di F.R.M. intesa all’accertamento della nullità del contratto di somministrazione part time stipulato con Adecco s.p.a., rinnovato e prorogato con prestazione lavorativa in favore di Telecom Italia s.p.a., all’accertamento della conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice e alla condanna di quest’ultima al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni medio tepore maturate;

1.1. che il giudice di appello ha dichiarato di condividere la decisione di primo grado in ordine alla intervenuta estinzione del rapporto per mutuo consenso argomentando dal rilevante lasso di tempo – pari a tre anni e sette mesi – intercorso tra la cessazione dell’ultimo contratto e l’impugnativa stragiudiziale della dipendente; ha ritenuto il mancato svolgimento di attività lavorativa dopo la cessazione del contratto non interpretabile come espressione di volontà contraria alla cessazione dal rapporto atteso che proprio l’assenza di fonti di reddito avrebbe dovuto indurre la lavoratrice ad agire immediatamente ponendo le proprie energie lavorative a disposizione della società, anche tenuto conto della notoria difficoltà all’epoca di possibilità occupazionali;

3. che per la cassazione della decisione propone ricorso F.M. sulla base di due motivi; la parte intimata resiste con tempestivo controricorso ulteriormente illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis 1.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione degli artt. 1362,1372, 3697 e 2729 c.c.censurando la sentenza impugnata per avere, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, attribuito valenza indiziaria, al fine della configurabilità della risoluzione del rapporto per “mutuo consenso”, al tempo decorso tra la cessazione del rapporto e il deposito del ricorso giudiziale ed al mancato svolgimento di attività lavorativa in concomitanza con l’assenza di una retribuzione mensile che avrebbe dovuto indurre la lavoratrice all’immediata azione nei confronti della società. Assume, in particolare, la inidoneità di tali circostanze a superare la contraria presunzione relativa all’interesse della ricorrente all’instaurazione del rapporto con Telecom;

2. che con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia censurando la sentenza impugnata per avere, nella ricostruzione della volontà risolutoria della ricorrente, fatto riferimento in concreto al solo elemento temporale, dato in sè neutro e non idoneo a qualificare la condotta della lavoratrice;

3. che entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono fondati;

3.1. che la decisione di appello non risulta, infatti, coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale, premesso il dato normativo dell’art. 1372 c.c., comma 1, secondo cui il contratto può essere sciolto “per mutuo consenso”, e l’insegnamento in base al quale, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto può essere desumibile da comportamenti concludenti, ha costantemente ribadito, con riferimento ai contratti a tempo determinato, che il mero decorso del tempo tra la cessazione del contratto e l’impugnativa dello stesso non è sufficiente a configurare un disinteresse alla prosecuzione del rapporto di lavoro essendo necessario che venga fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (cfr., tra le altre, Cass. 17/3/2015 n. 5240, Cass. 28/1/2014 n. 1780, Cass. 11/3/2011 n. 5887, Cass. 4/8/2011 n. 16932, Cass. 18/11/2010 n. 23319, Cass. 15/11/2010 n. 23057); in tale linea argomentativa si pone Cass. Sez. Un. 27/10/2016 n. 21691 la quale, premesso che la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola che fissa il termine può considerarsi “indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti” ove “concorra con altri elementi convergenti”, ha puntualizzato che “il relativo giudizio attiene al merito della controversia”, conseguendone che tale apprezzamento, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, tempo per tempo vigente (Cass. 12/12/2017 n. 29781);

3.2. che la sentenza impugnata non è conforme all’insegnamento di questa Corte soprarichiamato in quanto, nella ricostruzione del significato negoziale da attribuire alla condotta della lavoratrice, finisce con il valorizzare esclusivamente il dato temporale rappresentato dal decorso del tempo tra la data di scadenza dell’ultimo contratto e l’impugnativa stragiudiziale della lavoratrice. A tale ambito, deve, infatti, sostanzialmente ricondursi, l’ulteriore elemento, preso in considerazione dalla Corte, rappresentato dal mancato svolgimento di attività lavorativa successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto anche in relazione a tale elemento il giudice di merito finisce con il conferire rilievo ad una pretesa inerzia della lavoratrice nel corso di un determinato arco temporale; in ogni caso, il mancato svolgimento di attività lavorativa nel periodo successivo alla cessazione del rapporto non appare idoneo, per assoluto difetto di univocità, a fondare il ragionamento presuntivo alla base della decisione di seconde grado;

3.3. che quanto ora osservato assorbe l’esame di ogni ulteriore censura sviluppata dal ricorrente con i motivi in esame;

3.4. che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado che si indica nella Corte di appello di Milano in diversa composizione;

4. che al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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