Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2412 del 31/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2412 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA

Demolizione —
Regolamento
contrattuale

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7308/15) proposto da:
MAINETTI PATRIZIA, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dagli Avv.ti Michele Conte e Ilaria Conte del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il
loro studio in Roma, via E. Q. Visconti n. 99;
– ricorrente –

contro
CONDOMINIO di via Flaminia n. 334 – Roma, in persona dell’Amministratore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv.to Paola Scrofana del foro di Roma, in virtù di procura speciale
apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale
Bruno Buozzi n. 82;
– controricorrente –

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Data pubblicazione: 31/01/2018

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7784 depositata il 22 dicembre 2014 e
notificata il 14 febbraio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16 giugno 2017 dal

Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro

Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22 gennaio 1996 il CONDOMINIO di via Flaminia n. 334
evocava, dinanzi al Tribunale di Roma, la condomina Patrizia MAINETTI, proprietaria di
appartamento sito all’ultimo piano, per ottenere la demolizione del manufatto dalla stessa
realizzato all’interno del terrazzo di sua esclusiva proprietà, domanda che, nella resistenza della
convenuta, veniva accolta sull’assunto che il regolamento condominiale, di natura convenzionale,
predisposto dall’unico proprietario prima della vendita delle singole unità immobiliari, all’art. 4,
vietava la realizzazione di qualsivoglia sopraelevazione sulla copertura del fabbricato.
La decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Roma, adita dalla Mainetti, sentenza che
veniva annullata dalla Corte di Cassazione, con rinvio, per avere la corte di merito omesso il
controllo in concreto della natura contrattuale — e quindi vincolante – del regolamento
condominiale, censura sostenuta dalla ricorrente-appellante.
Riassunto il giudizio avanti alla Corte di appello di Roma, veniva respinto il gravame proposto a
seguito dell’accertamento richiesto dalla Corte di legittimità, dal quale emergeva che trattavasi di
regolamento predisposto dall’originario unico proprietario dell’edificio, il conte Silvio Piccolomini,
prima che l’intero stabile fosse venduto in appartamenti, depositato il 24.7.1946 presso il Notaio
Capo di Roma. Il regolamento, peraltro, non si limitava a disciplinare l’uso delle cose comuni, ma

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udito l’Aw.to Ilaria Conte, per parte ricorrente;

conteneva anche limitazioni ai diritti dei condomini, tra cui quella contenuta all’ad. 4, ragione per
la quale veniva definito regolamento contrattuale, configurandosi come contratto plurilaterale con
comunione di scopo; l’accettazione poi da parte della Mainetti stessa aveva reso non rilevante la
mancata trascrizione del regolamento. Aggiungeva che la natura contrattuale del regolamento era

29.11.1954. Infine poiché era stato espressamente accettato dalla acquirente, di nessuna
rilevanza risultava l’eccezione di mancata trascrizione del regolamento. Né poteva essere posto
in dubbio che si fosse in presenza di una vera e propria sopraelevazione, ai sensi dell’ad. 1127
c.c…
Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione la
MAINETTI, sulla base di quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha
resistito il CONDOMINIO con controricorso.
In vista dell’udienza fissata per il 20.09.2016, parte ricorrente ha depositato in data 02.08.2016
istanza di rinvio della trattazione, che veniva accolta.

MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ superflua l’illustrazione dei motivi essendo il ricorso improcedibile per le ragioni di seguito
esposte.
Occorre dare atto che nel medesimo ricorso viene affermato che la sentenza impugnata è stata
notificata alla Mainetti in data 14.02.2015, ma insieme al ricorso è stata depositata copia autentica
di detta sentenza non accompagnata dalla relata di notificazione, in violazione di quanto stabilito,
a pena di improcedibilità del ricorso, dall’ad. 369 c.p.c. comma 2, n. 2. Viene, dunque, in rilievo il
principio di diritto secondo il quale la previsione ai sensi dell’ad. 369 c.p.c., c. 2, n. 2, dell’onere di
deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della
copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è

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stata fornita anche attraverso la produzione della sentenza della Corte di appello di Roma del

funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione della tempestività dell’esercizio del
diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile
soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.
Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata

relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve, quindi essere dichiarato improcedibile.
Peraltro nella specie non ricorre l’ipotesi di notificazione del ricorso nel termine di sessanta giorni
dalla data di deposito della sentenza impugnata che renderebbe comunque procedibile il ricorso,
poiché il collegamento tra la data della pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella
della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura
comunque lo scopo cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice
dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accettarne la tempestività in
relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma c.p.c., avendo la ricorrente provveduto alla
notificazione del ricorso in data 12 marzo 2015 a fronte del deposito della sentenza il giorno 22
dicembre 2014 (da ultimo, Cass. Sez. Un. n. 25513 del 2016).
Per completezza argomentativa occorre rilevare che ancorchè questa Corte a Sezioni Unite (cfr
Sent. n.10648 del 2017) abbia in motivazione affermato che, come peraltro sostenuto anche dalla
di poco precedente pronuncia sempre a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 25513 del 2016 cit.),
l’improcedibilità non potrebbe essere dichiarata se la copia autentica della sentenza con relata di
notifica, oltre che essere stata prodotta dalla controparte, sia già in possesso dell’ufficio perchè
presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (ipotesi quest’ultima sussistente nelle sole
limitate ipotesi in cui la decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione sia ricollegata
dalla legge alla comunicazione del provvedimento – come appunto nel caso di cui all’ordinanza ex
art. 348 ter c.p.c., della quale ha avuto modo di occuparsi proprio Cass. S.U. n. 25513/2016 ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge preveda che sia la stessa cancelleria a notificare la

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gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la

sentenza), tale affermazione non può trovare applicazione nella specie laddnve nessuna delle
parti ha curato la produzione della sentenza comprensiva anche della relata di notificazione (v.
certificazione di cancelleria del 16.06.2017).
In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato
improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di
cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore del
Condominio, che liquida in complessivi €. 2.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle
spese forfettarie e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma
17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2″ Sezione Civile, il 16 giugno 2017.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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