Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2412 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21556-2013 proposto da:

S.E., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato DOMENICO AMODEO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO;

– intimata –

sul ricorso 22275-2013 proposto da:

S.E. RICORSO NON DEPOSITATO AL 17/10/2013;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 07/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha

chiesto la riunione dei procedimenti in via preliminare per

inammissibilità, in via subordinata accoglimento dei ricorsi.

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni, in rettifica della dichiarazione irpef presentata da S.E. per l’anno 2005, ritenendo sussistente una plusvalenza non dichiarata e da assoggettarsi ad imposta ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b) derivata dalla cessione di un terreno;

2. l’impugnazione proposta dalla contribuente contro l’avviso di rettifica facendo valere che lo stesso doveva essere ritenuto illegittimo perchè, per un verso, privo di motivazione in ordine alle somme pretese per imposta e sanzioni e, per altro verso, privo di presupposto, atteso che il terreno era da considerarsi inedificabile, veniva respinta dalla adita commissione tributaria provinciale di Salerno, con il motivo per cui le doglianze della ricorrente apparivano “generiche e prive di riscontro probatorio idoneo a dimostrare l’asserita impossibilità di utilizzazione del terreno de quo”;

3. la decisione era confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania con sentenza in data 7 febbraio 2013, nella quale, la commissione, dava conto del fatto che la contribuente aveva lamentato l’omessa pronuncia, da parte dei giudizi di primo grado, sul difetto di motivazione dell’atto impositivo, dichiarava poi che “la tesi della contribuente… della impossibilità di utilizzo del terreno per scopi edificatori, per l’attraversamento di una strada prevista dal piano regolatore generale in una con i vincoli idrogeologici…, in assenza di documenti probatori a supporto, quali una eventuale richiesta di rigetto da parte del comune di Polla, non può essere presa in considerazione” e che non vi erano “altri motivi di opposizione all’operato dei giudici di primo grado”;

4. il ricorso della contribuente per la cassazione della suddetta sentenza, articolato su tre motivi, è stato inviato per posta dal difensore alla Agenzia delle Entrate ed è stato iscritto a ruolo con il n.21556;

5. l’Agenzia delle Entrate, a mezzo della Avvocatura di Stato, ha depositato controricorso – che è stato iscritto a ruolo come separato procedimento n. 22275/2013 – con il quale ha eccepito la irritualità dell’invio del ricorso in quanto effettuato non a mezzo di ufficiale giudiziario bensì per posta semplice dal legale che non risulta essere stato autorizzato alla notifica diretta;

6. la Procura Generale ha depositato requisitoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, la S. lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia sulla eccezione di nullità dell’avviso per difetto di motivazione riguardo alla quantificazione delle somme pretese a titolo di imposta e di sanzioni;

2. con il secondo motivo di ricorso, la S. lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione della pronuncia resa dalla commissione sulla eccezione di non edificabilità del terreno in parola;

4. con il terzo motivo di ricorso, la S. lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli arrt. 2697 e 2727 c.c., della L. n. 212 del 2000, art. 10, dell’art. 99 Cost., comma 1, e dell’art. 53 Cost., commi 1, 2 e 3, per avere la commissione ritenuto edificabile il terreno in questione malgrado che lo stesso risultasse, da certificato di destinazione urbanistica, gravato da un vincolo idrogeologico e fosse pertanto insuscettivo di qualsiasi impiego edificatorio;

5. deve preliminarmente disporsi la riunione al presente procedimento, del procedimento n. 22275/2013;

6. in merito alla notifica del ricorso si osserva, da un lato, che la stessa, in quanto eseguita per posta semplice da avvocato il quale non risulta avere i requisiti imposti dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53 (rubricata Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) è nulla, ai sensi dell’art. 11 della medesima legge e dunque, proprio in quanto nulla e non inesistente (Cass., ord. n.14840 del 07/06/2018; Cass. sentenza n.5743 del 10/03/2011) suscettibile di sanatoria “ex tunc” per conseguimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e, dall’altro lato, che di fatto detta notifica è stata sanata dalla costituzione della Agenzia delle Entrate;

7. merita aggiungere che in contrario a quanto eccepito dall’Agenzia, e richiamando la pronuncia di questa Corte n. 23985 del 24/11/2016, che la sentenza d’appello emessa in un giudizio nel quale l’Agenzia delle Entrate abbia partecipato senza il patrocinio dall’Avvocatura dello Stato, deve essere notificata presso la sede centrale dell’Agenzia o, alternativamente, presso la sede del suo ufficio periferico (essendo stato implicitamente abrogato, ad opera del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo delle agenzie fiscali, la L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 21, che imponeva in ogni caso la notifica presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato), mentre solo qualora l’Agenzia si sia avvalsa del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato – il chè nella specie non risulta essere accaduto – la notificazione va eseguita, secondo i principi generali, presso quest’ultima (cfr. Cass., sez. un., nn. 3116 del 2006 e 22641 del 2007, e, da ult., Cass. nn. 25980 del 2014,441 del 2015);

8. il primo motivo di ricorso è fondato posto che la commissione tributaria regionale ha omesso di decidere sulla eccezione di nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione, che, come dedotto dalla contribuente e come evidenziato dalla stessa commissione nella parte della sentenza finalizzata alla narrazione dello svolgimento del processo, era stata riproposta in appello a seguito del silenzio su essa tenuto dei giudici di primo grado;

9. il secondo motivo di ricorso è inammissibile atteso che ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione applicabile ai ricorsi per cassazione proposti contro sentenze – quali quella che interessa – pubblicate a partire dall’11.9.2012 (D.L. 83 del 2012, conv. in L. 134 del 2012), può essere denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti mentre nel caso di specie viene denunciato un contrasto tra la motivazione della sentenza, nella parte relativa all’esame del fatto decisivo e controverso costituito dalla edificabilità del terreno, e le risultanze istruttorie documentali (piano regolatore e certificato urbanistico);

10. il terzo motivo di ricorso è inammissibile atteso che esso veicola la richiesta a questa Corte di legittimità, di riesaminare le risultanze istruttorie e pronunciarsi sul merito della edificabilità del terreno in questione;

11. conclusivamente, in relazione al primo motivo di ricorso, che va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rimessa alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, perchè l’eccezione sollevata dalla contribuente con detto primo motivo trovi risposta;

12. le spese saranno regolate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte, riuniti al presente procedimento il procedimento n. 22275/2013, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri motivi, cassa

la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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