Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2412 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 04/02/2020), n.2412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9710-2018 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 5292/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – G.M., cittadino nigeriano, ricorre per tre mezzi, nei confronti del ministero dell’interno, contro il decreto del 12 febbraio 2018 con cui il Tribunale di Milano ha respinto il suo ricorso avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. –Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia nullità del decreto impugnato per violazione del D.Lgs. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), nonchè dell’artt. 101 c.p.c., dell’art. 3Cost., dell’art. 24Cost., comma 2, dell’art. 6CEDU (art. 360 c.p.c., n. 4); violazione del principio del contraddittorio, per aver trattato e deciso la causa con un contraddittorio meramente cartolare anzichè consentire al difensore di esporre e integrare le proprie difese oralmente in udienza.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. da 2 a 6, nonchè art. 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, degli artt. 2 e 3 CEDU, nonchè omesso esame di fatti decisivi in ordine alla domanda di protezione sussidiaria; il Tribunale ha dato illegittimamente rilievo all’asserita esistenza di aree sicure, nel paese di origine; ha trascurato di esaminare la situazione generale del paese di origine quale documentata da plurime fonti di informazione e accertata anche da numerose pronunce di giudice di merito (ivi compreso il medesimo Tribunale di Milano) da cui risulta una violenza generalizzata, diffusa e indiscriminata.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dell’art. art. 8 Conv. Europea Dir. dell’Uomo, difetto di motivazione ex/ art. 111 Cost, e art. 360 c.p.c., n. 5, e omesso esame di elementi decisivi: illegittimamente la Corte di Appello) ha ritenuto che ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari non abbia rilevanza alcuna la raggiunta integrazione dello straniero in Italia e la condizione di povertà estrema nel paese di origine, tale da impedire il soddisfacimento di bisogni primari e vitali e determinare una condizione di vulnerabilità.

Ritenuto che:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è fondato.

5.1. – Va accolto il primo motivo.

Il Tribunale ha ritenuto che l’udienza di comparizione delle parti non dovesse essere fissata.

Così facendo è però incorso in violazione del principio che segue: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35- bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli 1101l’verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

5.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.

6. – Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Milano in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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