Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2412 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.O., Avvocato, rappresentato e difeso da se medesimo, con

domicilio eletto in Roma, via Oslavia n. 30, presso l’Avv. Petraroja

Paolo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ASCOLI PICENO, in persona del sindaco pro-tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 82, presso

l’Avv. Stefano Bassi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Cantalamessa Alessandra e Sabrina Tosti, come da procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Cassazione n.

26614/08 depositata il 6 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.O. ricorre per cassazione per la revocazione della sentenza in epigrafe.

Resiste l’Amministrazione comunale di Ascoli Piceno con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Premesso che la sentenza de qua è stata depositata in data 6 novembre 2008 il termine lungo di un anno e quarantasei giorni è scaduto il 22 dicembre 2009, mentre il ricorso risulta notificato solo il 23 dicembre.

Non valgono invero a contrastare l’unico elemento certo risultante dagli atti (appunto l’avvenuta notificazione al destinatario in data 23 dicembre 2009) nè il timbro datario del 22 dicembre 2009 apposto in calce alla liquidazione delle spese di notificazione in quanto non risulta alcuna sottoscrizione che ne confermi l’apposizione da parte dell’Ufficiale giudiziario, posto che “il principio secondo il quale la notifica a mezzo dei servizio postale si perfeziona con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario pone a carico del notificante l’onere di provare l’avvenuto e tempestivo avvio del procedimento notificatorio. A tal fine, a fronte della puntuale contestazione ad opera della controparte della tardività della notifica (nella specie, avente ad oggetto un ricorso per cassazione), la dimostrazione dell’avvenuta consegna non può essere ricavata da un timbro apposto a margine dell’atto, recante numero cronologico e data senza alcuna firma o sigla del ricevente, quando non sia stata esibita alcuna certificazione integrativa idonea a far desumere la tempestività dell’adempimento notificatori (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13216 del 09/06/2009), nè quanto esposto nella memoria del ricorrente in ordine alla sussistenza di documenti idonei a provare l’avvenuta consegna all’Ufficiale giudiziario alla data del 22 dicembre 2009 in quanto alcun documento è stato tempestivamente depositato (artt. 369, 372 c.p.c.) con conseguente impossibilità per il Collegio di prenderne visione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 1.100, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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