Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24119 del 28/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 28/11/2016), n.24119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10829-2011 proposto da:

B.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VALENZA,

rappresentate e difeso dagli avvocati PIERO GUALTIERI, MAURO

GUALTIERI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA DELL’ADRIATICO S.P.A. (già SANPAOLO BANCA DELL’ADRIATICO);

P.I. 02249950417, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliala in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABRIZIO DAVERIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 524/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/01/2011 R.G.N. 429/2007;

udita la reazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Doto. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato GUALTIERI MAURO;

udito l’Avvocato FLORIO SALVATORE per delega Avvocato LOTTI MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRANCESCA CERONI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 13 gennaio 2011, la Corte d’appello di Ancona rigettava la domanda di B.F. di condanna della propria datrice San Paolo Banca dell’Adriatico s.p.a. al rimborso delle spese legali (pari a Euro 9.275,92) sostenute per la difesa nel giudizio penale per truffa, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato: così riformando la sentenza di primo grado, che invece l’aveva accolta.

A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la ripetibilità della somma dal lavoratore, in quanto relativa all’esercizio del diritto di difesa in relazione ad un fatto da aversi, a norma dell’art. 16 del CCNL di settore, come non commesso nell’esercizio delle sue funzioni: locuzione normativa da intendere in senso non già meramente cronologico (in occasione), ma secondo le istruzioni e le direttive della banca e pertanto nell’interesse (a causa).

Ed essa riteneva ciò doversi escludere nel caso di specie, essendo stato B.F. querelato da un cliente cui aveva richiesto autorizzazione all’utilizzo del conto corrente per lo sconto di titoli di persone delle quali aveva garantito la solvibilità, avendo poi superato il limite concordato e in favore di soggetti diversi dai garantiti: così avendo egli agito al di fuori dei compiti affidatigli e in violazione delle regole impartite, per finalità egoistiche, contrarie all’interesse della banca.

Con atto notificato il 21 (27) aprile 2011, B.F. ricorre per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste Banca dell’Adriatico s.p.a. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, su un punto decisivo della controversia, quale la propria mancata contestazione della ricostruzione dei fatti, contrariamente agli atti e alle risultanze istruttorie (esposizione del ricorso introduttivo, dichiarazioni rese nei procedimento penale da C.R.M. e dal ricorrente medesimo, contabili e titoli contenuti nel fascicolo relativo al procedimento penale): circostanza assolutamente priva di motivazione o comunque sufficiente, da cui inferita una non corretta interpretazione dell’art. 16 del CCNL di settore, in assenza dì alcun danno per la banca nè di proprio elemento soggettivo connotato da dolo o colpa grave (solo giustificante l’esclusione del rimborso delle spese legali sostenute dal funzionario per fatti inerenti l’esercizio delle proprie mansioni, secondo la corretta interpretazione del giudice di primo grado), persino escluso dalla società datrice, che gli aveva dato atto di un atteggiamento di buona fede nella lettera di sospensione dal servizio del 4 febbraio 1994.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere la corretta interpretazione in diritto dell’art. 16 del CCNL di settore, secondo cui le spese legali di difesa debbano intendersi ripetibili perchè relative a fatti commessi nell’esercizio delle funzioni, in senso non già meramente cronologico (in occasione), ma secondo le istruzioni e le direttive della banca e pertanto nei suo interesse (a causa) e non invece al di fuori dei compiti affidati, in violazione delle regole impartite, per finalità egoistiche, contrarie all’interesse della banca (Cass. 4 ottobre 2013, n. 22721; Cass. 7 ottobre 2008, n. 24733).

La Corte territoriale ha tuttavia fondato una tale interpretazione sul presupposto di una ricostruzione dei fatti (con specifico riferimento alla richiesta di B.F. di autorizzazione ad un cliente di utilizzazione del suo conto corrente per lo sconto di titoli di persone di cui aveva garantito la solvibilità e che aveva invece poi scoperto il superamento dei limite di utilizzo concordato e pure in favore di soggetti diversi da quelli garantiti, per cui aveva querelato B., nei cui confronti era stato aperto il procedimento penale in questione: cosi al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) che essa ha ritenuto non risultare “mai contestata dall’appellato, nè in primo grado nè in appello” (secondo capoverso di pg. 6 della sentenza). Da questo assunto la Corte d’appello ha quindi ritenuto la prova dei fatti illustrati.

Ma un tale convincimento non è stato punto giustificato, risultando anzi la motivazione apodittica e pertanto meramente apparente, siccome priva di argomentazioni idonee a rivelare la ratio decidendi (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161).

Contrariamente a quanto ingiustificatamente opinato dalla Corte marchigiana, il lavoratore ha invece dedotto la propria tempestiva e ferma contestazione dei fatti suindicati, con adeguata allegazione di atti e di risultanze istruttorie, non in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso (in particolare illustrati alle sue pgg. da 8 a 11). Sussiste allora il vizio motivo denunciato, per la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione inficiante il ragionamento del giudice di merito (Cass. s.u. 25 ottobre 2013, n. 24148), nella esatta individuazione del punto decisivo della controversia, sul cui corretto accertamento ha inciso detto vizio in ordine alla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice alla selezione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie (Cass. 14 febbraio 2013, n. 3688). E pertanto con riferimento, secondo la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile al caso di specie ratione temporis), ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (Cass. 20 agosto 2015, n. 17037).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’accoglimento del(l’unico motivo di) ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione dette spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA