Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24119 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24119 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 31571-2007 proposto da:
RENAULT TRUCKS ITALIA S.P.A.(gia’ INVEPAR S.R.L.)
09354500150, in persona del suo procuratore Dott.
VINCENZO RABBOLINI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell’avvocato
MARZANO ARTURO, che la rappresenta e difende
2013
1770

unitamente all’avvocato GATTO ANDREA giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

MAIKOLCAR S.R.L., in persona del rappresentante p.t.

1

Data pubblicazione: 24/10/2013

sig. MALVO MICHELUCCI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio
dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato POTITO M.PASQUARELLA
giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 2582/2006 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/10/2006 R.G.N.
3308/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato CARLO MARZANO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilita’ in subordine il rigetto del
ricorso.

2

– controricorrente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Invepar (già spa Invepar) chiese alla Corte d’Appello di
Milano la revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 5 cpc, della
sentenza dalla stessa emessa nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo tra essa attrice e la srl Maikolcar;

ingiuntivo da parte del Tribunale.
Sostenne che la sentenza oggetto di revocazione aveva
pronunciato in contrasto con altra avente tra le parti autorità
di cosa giudicata ( sentenza n. 848/93 della Corte d’Appello di
Bologna, confermata da Cass. 5515/96); che oggetto del
contrasto era la questione della eventuale opponibilità ad
Invepar, da parte di Maikolcar,

della scrittura privata in

data 18.2.1987 quale titolo che giustificava la inesigibilità
dei crediti azionati dalla prima in danno della seconda in sede
monitoria, con la conseguente invalidità o revocabilità dei
relativi decreti; che sulla questione era intervenuto il
giudicato nel senso della inopponibilità e della irrilevanza.
Ne conseguiva la revocazione della decisione della Corte
d’Appello di Milano.
La Corte d’Appello, con sentenza del 23.10.2006, ha rigettato
l’impugnazione.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi
illustrati da memoria Renault Trucks Italia spa, già Invepar
srl.
Resiste con controricorso Maikolcar srl.
3

giudizio che si era concluso con la revoca dello stesso decreto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia

violazione e/o

falsa applicazione del disposto degli artt. 2909 c.c. e 112 e
324 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il

Il motivo non è fondato.
Nel caso in esame, la Corte di merito ha affermato che la
scrittura privata in data 18.2.1987 –

NN

costituente il

fondamento della sentenza della Corte di Appello di Milano per
cui si agisce in revocazione” – ” ben lontana dall’essere presa
in esame nello ambito del procedimento a suo tempo svoltosi
avanti alla autorità giudiziaria di Bologna e definitivamente
conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n.
5515/96″ ” era rimasta, in realtà, del tutto estranea a tal
vicenda giudiziaria, al punto che la Corte regolatrice (v.
pagg. 14 e seg. della più volte citata sentenza) aveva
dichiarato l’inammissibilità della correlata censura avverso la
pronuncia della Corte di Appello di Bologna giusto perché,
attraverso il richiamo della ridetta scrittura, si
“prospettavano nuove questioni_ rimaste estranee alla materia
del dibattimento processuale in sede di gravame ed implicanti
indagini ed accertamenti di fatto preclusi in sede di
legittimità”.
E’ stato, quindi, escluso categoricamente che il tema della
validità ed efficacia della scrittura privata del 18.2.1987
4

giudizio ( nn. 3 e 5 di cui all’art. 360, 1 0 co., c.p.c.).

rientrasse nel

thema decidendum della sentenza della quale si

invoca l’autorità di cosa giudicata.
Né il richiamo al giudicato implicito è pertinente nel caso in
esame.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 395, n. 5, c.p.c., infatti,

precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e,
quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due
giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra
le due vicende sussista una ontologica e strutturale
concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il
secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della
decisione emessa per prima.
Nel senso, cioè, che la precedente sentenza deve avere ad
oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non
anche un fatto costituente un possibile antecedente logico,
restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di
cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all’oggetto degli
accertamenti in essa racchiusi, e risultando l’apprezzamento
del giudice della revocazione al riguardo sottratto al
sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da
vizi logici e giuridici (Cass. 11.12.1999 n. 13870; Cass.
27.5.2009 n. 12348; Cass. 21.12.2012 n. 23815).
La sentenza della quale s’invoca il giudicato deve quindi, da
un lato, avere ad oggetto ” il medesimo fatto od un fatto ad
esso antitetico”, ma non ” un fatto costituente un possibile
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perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra

antecedente logico”; dall’altro, la contrarietà con la sentenza
avente autorità di cosa giudicata è ipotizzabile solo in
relazione all’oggetto degli accertamenti in essa racchiusi.
Sotto entrambi i profili difettano, nel caso in esame, i
presupposti per l’esperibilità della revocazione invocata.

infatti, non solo non ha costituito ” il medesimo fatto od un
fatto ad esso antitetico”, ma, tutt’al più, un antecedente
logico, ma – punto essenziale – non è stata oggetto di alcun
accertamento da parte della sentenza in ordine alla quale è
invocato il giudicato, così come emerge dalla sentenza
impugnata, i cui punti salienti sono stati più sopra riportati.
Con il secondo motivo si denuncia

violazione e/o falsa

applicazione del disposto degli artt.2699 e 2700 c.c. ed artt.
116, 126 e 130 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente e/o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio ( nn. 3 e 5 di cui all’art. 360, l °
co., c.p.c.).
Con il terzo motivo si denuncia

violazione e/o falsa

applicazione del disposto degli artt.1362 e 2729 c.c. ed artt.
84 e 116 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente e/o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio ( nn. 3 e 5 di cui all’art. 360, l°
co., c.p.c.).
Con il quarto motivo si denuncia

violazione e/o falsa

applicazione del disposto degli artt.1362, 2702, 2729, 2730 e
6

La questione relativa alla scrittura privata in data 18.2.1987,

2733 c.c. ed artt. 84, 116, 229 e 365 c.p.c., nonché omessa e/o
insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ( nn. 3 e 5 di cui
all’art. 360, l ° co., c.p.c.).
Con il quinto motivo si denuncia

violazione e/o falsa

116, 126, 130 c.p.c. ed art. 65 R.D. 30/01/1942 n. 12, nonché
omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( nn. 3 e 5 di
cui all’art. 360, 1 0 co., c.p.c.).
I motivi sono inammissibili tendendo ad un’inammissibile nuova
rivalutazione dei fatti e del materiale probatorio, che avrebbe
potuto formare oggetto di nuovo esame soltanto ove
l’impugnazione per revocazione, prospettata ai sensi dell’art.
395 n. 5 c.p.c., fosse stata fondata.
In particolare, con il secondo motivo si denuncia il supposto
errore in cui sarebbe incorso la Corte di merito nel non
recepire come acquisito al giudizio la scrittura privata del
18.2.1987; con il terzo, nel non valutare, in base agli artt.
116 e 2729 c.c., le dichiarazioni sfavorevoli che si afferma
essere state rese dal difensore non munito di procura speciale;
con il quarto, nel mancato rilievo confessorio della
dichiarazione che si ritiene essere stata resa dal difensore in
ordine all’avvenuto deposito della scrittura del 18.2.1987; con
il quinto, nel ritenere la Corte d’Appello che le indicazioni
fornite dalla Corte di Cassazione circa l’estraneità al
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applicazione del disposto degli artt.2699 e 2700 c.c., artt.

dibattito processuale della questione relativa alla valenza
della scrittura privata del 18.2.1987 le impedissero un
autonomo accertamento perché al di fuori del

thema decidendum.

In realtà, poi, le questioni oggetto di tali motivi, sotto
l’apparente denuncia di

errores in iudicando,

riguardano

valutazione, favorevole alla tesi della ricorrente; come tali
il loro esame non è, neppure sotto questo profilo, consentito
in sede di legittimità.
Conclusivamente il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese che liquida in complessivi C 4.800,00, di
cui C 4.600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 1 ottobre 2013 in Roma, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

profili fattuali, dei quali si pretende una diversa

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