Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24119 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. III, 07/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 07/09/2021), n.24119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30689/19 proposto da:

-) J.M., elettivamente domiciliato a Milano, via Lamarmora

n. 42, presso l’avvocato Daniela Gasparin, che lo difende in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 6 settembre 2019 n. 7100;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.M., cittadino bengalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo avere perduto i due terreni che davano il sostentamento a lui e dalla sua famiglia: il primo devastato da un’alluvione, il secondo sottrattogli con violenza da una potente famiglia locale.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento J.M. propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con decreto 6 settembre 2019 n. 7100.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da J.M. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente censura il decreto del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non attendibile il racconto posto a fondamento della domanda di protezione.

Nella illustrazione di tale doglianza, tuttavia, il ricorrente mescola due censure distinte.

Alle pagine 4-7 il ricorrente sostiene che il Tribunale, nel ritenere contraddittorio e generico il racconto del richiedente, avrebbe compiuto una valutazione superficiale.

Dalla pagina 7 in poi il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire ex officio informazioni più dettagliate sulla situazione del (OMISSIS), e alla luce di queste avrebbe poi dovuto soppesare l’attendibilità della storia da lui riferita. Se l’avesse fatto, conclude il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto concludere per l’attendibilità della storia da lui riferita.

1.2. Il motivo è inammissibile pr due indipendenti ragioni.

La prima ragione è che, per quanti sforzi faccia il ricorrente, in definitiva la censura da lui prospettata si risolve nell’affermare che male avrebbe fatto il Tribunale a non credere al racconto del richiedente. Una censura, quindi di puro merito.

Ne’ sussiste nel caso di specie alcuna violazione, da parte del Tribunale, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5,: su questo punto, infatti, il motivo di ricorso incorre in una vera e propria tautologia a pagina 12, terzo capoverso, ove afferma che tale norma sarebbe stata violata perché il giudice ha reputato inattendibile il richiedente, omettendo di tenere conto dei fatti decisivi “allegati dal ricorrente quali la minaccia alla vita, l’emarginazione e la paura di far rientro nel proprio paese”.

Ma i “fatti allegati dal ricorrente” sono proprio quelli ce il tribunale ha reputato non credibili: di talché la censura si risolve in una aporia, e cioè sostenere che violi la legge il giudice il quale non tenga in considerazione circostanze di fatto riferite dall’attore e ritenute inverosimili.

1.3. La seconda ragione di inammissibilità di questo primo motivo di ricorso è il difetto di decisività dell’eventuale errore che vien ascritto al Tribunale.

Il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda di asilo e quella di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b), non solo per l’inattendibilità del richiedente, ma anche, con motivazione ad abundantiam, sul presupposto che l’episodio da lui riferito non rientra “nelle due fattispecie di protezione internazionale invocate” (così il decreto impugnato, pagina 6, penultimo capoverso).

Questa autonoma ratio decidendi, giusta o sbagliata che fosse, non è stata impugnata dalla ricorrente, e su essa si è pertanto formato il giudicato interno.

2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, nonché il vizio di omesso esame di fatti decisivi. Anche questo motivo contiene, a ben vedere due censure.

Il ricorrente innanzitutto sostiene che il Tribunale ha reputato “generico e contraddittorio” il suo racconto con una motivazione, essa sì, generica. Sostiene che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, nel suo racconto non vi era nessuna contraddizione.

2.1. Con una seconda censura (illustrata a partire da pagina 17) il ricorrente contesta la valutazione con cui il Tribunale ha escluso la sussistenza in (OMISSIS) di una situazione di violenza indiscriminata derivante da armato. Allega che il Tribunale ha compiuto la sua valutazione limitandosi a rinviare a due siti Web, per di più non aggiornati. Riferisce diffusamente di varie violenze a sfondo politico avvenute in (OMISSIS) fra il 2015 e il 2016; della scarsa indipendenza della magistratura (OMISSIS); della corruzione in quel paese della pubblica amministrazione.

2.2. La prima delle suesposte censure è infondata.

Il Tribunale infatti ha reputato inattendibile il ricorrente sulla base dei seguenti rilievi:

-) il racconto sull’occupazione del suo terreno era privo di elementi di dettaglio;

-) il racconto delle aggressioni subite era privo di elementi circostanziali;

-) il racconto delle minacce ricevute dopo il trasferimento in un altro villaggio era privo di elementi di dettaglio: in particolare sulle ragioni delle minacce, avvenute dopo il rilascio del terreno;

-) la descrizione degli aggressori era generica ed incoerente;

-) il ricorrente aveva fornito due versioni diverse dei fatti circa l’occupazione del suo terreno;

-) lo stesso ricorrente aveva affermato di avere “lasciato il (OMISSIS) per poter andare all’estero a lavorare e sostenere la mia famiglia”.

Si tratta di una motivazione ampia ed esaustiva, insindacabile nella presente sede di legittimità, e niente affatto in contrasto coi precetti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Giova ricordare, a tal riguardo, che secondo la giurisprudenza di questa corte la suddetta norma non può certo dirsi violata sol perché il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile il racconto fatto dal richiedente asilo, né tanto meno la suddetta norma impone al giudice di merito di concedere la richiesta di protezione per il solo fatto che il racconto del richiedente non contenta contraddizioni.

Infatti i criteri di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente, elencati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, sono indicativi e non tassativi, né vincolanti per il giudice di merito: con la conseguenza, da un lato, che è sempre consentito al giudice reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti; e dall’altro ritenere – con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – che l’inattendibilità sia dimostrata da altre e diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (Sez. 1 -, Ordinanza n. 28782 del 16/12/2020, Rv. 660022 – 01).

2.2. La seconda delle censure riassunte supra, al p. 2.1, è infondata.

Il Tribunale ha escluso la sussistenza in (OMISSIS) di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato sulla base di fonti addirittura più aggiornate di quelle invocate dal ricorrente.

In ogni caso le stesse fonti citate dal ricorrente nel proprio ricorso non fanno riferimento ad una situazione di guerra, ma solo ad una situazione di violenza politica.

Infine, i brani che il ricorrente trascrive a pagina 21-22 del ricorso, risultano estratti da un rapporto EASO (del quale, significativamente, il ricorrente non indica l’anno) del 2017 (per l’esattezza, al p. 3.4 di p. 28: cfr. https://(OMISSIS)bangladesh(OMISSIS)) e dunque anteriore di un anno rispetto al rapporto EASO utilizzato dal Tribunale, e anteriore di due anni rispetto al rapporto di (OMISSIS) pure richiamato dal Tribunale.

3. Col terzo motivo il ricorrente impugna il decreto di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione umanitaria.

Deduce, tra l’altro, che il Tribunale ha omesso qualsiasi approfondimento circa la situazione dei diritti umani in (OMISSIS).

3.1. Il motivo è fondato.

Il Tribunale, dopo una amplissima esposizione dei principi di diritto che presiedono al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, conclude affermando:

-) che il ricorrente aveva dedotto, a fondamento della domanda di protezione umanitaria, la sussistenza nel proprio paese di “condizioni di vita del tutto inadeguate ai parametri di benessere e dignità umana”;

-) che “alla luce di quanto sopra il ricorrente non presenta profili soggettivi di vulnerabilità”.

3.2. Le due affermazioni sopra riassunte sono tra loro in contraddizione.

Ed infatti colui il quale alleghi che, nel proprio Paese, le condizioni di vita siano tali da ledere il nucleo minimo della dignità umana, allega per ciò solo una situazione di vulnerabilità soggettiva.

Compito del giudice di merito sarà dunque, in questo caso, accertare in punto di fatto se tale situazione sussista o meno.

Solo all’esito di tale accertamento – che nella specie, come si dirà, è mancato – può stabilirsi se il richiedente presenti o non presenti “profili di vulnerabilità soggettività”.

Per contro, rilevare da un lato che il richiedente ha lamentato l’esistenza, nel proprio Paese, di condizioni di vita “inadeguate alla dignità umana”, e nello stesso tempo rigettare la domanda per la mancanza di “vulnerabilità soggettiva” senza alcun previo accertamento, dal punto di vista della logica motivazionale equivale a ritenere infondata una domanda, senza averne previamente accertato il fondamento.

3.3. In secondo luogo, il Tribunale non ha accertato ex officio, come avrebbe dovuto, la sussistenza di condizioni oggettive di vulnerabilità nel paese del richiedente, a tal fine essendo irrilevante la sola insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

Giova ricordare al riguardo che le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).

Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in primo luogo, la “vulnerabilità soggettiva”, e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente (come nel caso, ad esempio, dei motivi di salute o di età).

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente.

Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l’esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto.

3.4. Da ciò discendono due corollari.

Il primo è che la ritenuta falsità delle dichiarazioni compiute dal richiedente protezione impedisce di ritenere dimostrata una condizione di vulnerabilità soggettiva, ma non osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, laddove ricorressero le condizioni di vulnerabilità oggettiva.

E’ infatti evidente che una persona cui nel proprio Paese sia impedito l’esercizio dei diritti fondamentali non possa essere rimpatriata, a nulla rilevando che nel chiedere protezione abbia dimostrato la prudentia serpis, piuttosto che la simplicitas columbae.

3.5. Il secondo corollario è che la sussistenza delle condizioni di vulnerabilità oggettiva deve essere accertato d’ufficio, ricorrendo a fonti di informazione attendibili ed aggiornate sul paese di provenienza del richiedente (a meno che, ovviamente, il giudizio di inattendibilità non investa addirittura la provenienza stessa del richiedente).

3.6. Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto a questi principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

Infatti il Tribunale ha correttamente accertato ex officio se in (OMISSIS) sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, ma altrettanto non ha fatto al fine di accertare se i diritti inviolabili della persona siano o non siano, nel paese di provenienza del richiedente, gravemente compromessi in modo intollerabile.

3.7. Il decreto va dunque cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in differente composizione, il quale tornerà ad esaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari indagando ex officio sulla esistenza o meno, in (OMISSIS), di una grave compromissione dei diritti umani fondamentali, ed avvalendosi a tal fine di fonti attendibili ed aggiornate, con riferimento specifico alla persona ed alle condizioni del richiedente.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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