Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24118 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5621-2016 proposto da:

DO.GI. S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati AUGUSTO

TORTORELLI, e LUIGI COCCHI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato CESARE GLENDI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 118/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con atto di citazione notificato in data 10.11.2008, P.G. ed altri, in epigrafe indicati, nella qualità di proprietari di alcune unità immobiliari facenti parte dell’edificio sito in (OMISSIS), convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, la società DOGI s.r.l., per sentire accogliere la domanda di condanna della convenuta alla demolizione delle opere dalla stessa realizzate in violazione degli artt. 873 e 907 c.c. e della L.R. n. 9 del 1993, art. 26 con conseguente diritto al risarcimento dei danni, nella misura da liquidarsi in corso di causa.

1.1. A sostegno della pretesa azionata, gli attori deducevano che la convenuta aveva dato avvio, in data 31.01.1995, ad imponenti lavori nel sottostante rio (OMISSIS), con l’installazione di pilastri e muri di sostegno in cemento armato, preordinati alla copertura del rio mediante una piastra in cemento armato da destinarsi a parcheggio privato all’aperto, asservito alla ristrutturazione di altro edificio posto nelle immediate vicinanze. Esponevano che, a seguito di impugnativa del provvedimento concessorio, il Consiglio di Stato aveva confermato l’ordinanza del Tar di sospensione cautelare dei lavori.

1.2. Si costituiva in giudizio la DO.GI. S.r.l., e, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi l’illiceità della realizzazione dell’edificio in cui erano poste le unità degli attori, per violazione del T.U. n. 523 del 1904, art. 96, comma 1, lett. F, che espressamente prevedeva un divieto assoluto ed inderogabile, a tutela dei beni del demanio idrico, di costruzione, da parte dei privati, a distanza inferiore a mt. 10 dal piede dell’argine dell’acqua pubblica.

2. Con sentenza del 28.01.2015, la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale, che aveva accolto parzialmente la domanda principale ed accertato la violazione delle distanze dalle vedute, condannando la DO.GI S.r.l. alla demolizione dell’opera di copertura del rio (OMISSIS) o al suo abbassamento e/o arretramento a distanza legale di 3 metri ex art. 905 c.c.; rigettava, invece, la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad accertare l’illiceità del fabbricato di proprietà attorea perchè proposta da una parte priva della legittimazione ad agire, dovendosi ritenere spettante soltanto al proprietario dell’area – nella specie il Demanio statale – il diritto ad ottenere il rispetto delle distanze delle costruzioni;

2.1. Per quel che rileva in sede di legittimità, la Corte di merito osservava che, nelle more del giudizio di appello, il Tar Liguria aveva, su ricorso degli attori, annullato la concessione edilizia sulla quale la società fondava la sua legittimazione ad agire in via riconvenzionale. Non era, invece, rilevante, la perdurante validità della concessione idraulica rilasciata dalla Regione Liguria a favore della Società, non essendo la stessa equiparabile alla concessione edilizia.

2.2. Accertava, infine, la violazione delle distanze dalle vedute, in quanto le finestre, avente il lato inferiore all’altezza di cm 127 dal pavimento consentivano l’inspectio mentre, ai fini dell’esercizio della veduta, non era necessario l’esercizio della prospectio.

2.2. Quanto, infine, al rigetto dell’appello incidentale proposto da P.G. e dagli altri proprietari, per assenza dell’allegazione e prova del danno derivante medio tempore agli attori per la violazione delle distanze dalle vedute, la Corte non aderiva all’indirizzo giurisprudenziale favorevole all’esistenza di un danno in re ipsa.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per Cassazione la DO.GI S.r.l., sulla base di due motivi.

3.1.Hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale P.G. e gli altri proprietari delle singole unità immobiliari.

3.2. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memorie difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., art. 952 c.c. e T.U. n. 523 del 1904, art. 96, comma 1, lett. f), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale erroneamente affermato la carenza di legittimazione attiva della società concessionaria in ragione dell’intervenuto annullamento, disposto da parte del Tar Liguria con sentenza del 12.06.2014, della concessione edilizia sulla quale la stessa fondava la sua legittimazione ad agire, ritenendo, al contempo, priva di efficacia in tal senso la concessione idraulica rilasciata dalla Regione – con autorizzazione n. 128/92 del 3 luglio 1992 -, per non essere tale permesso equiparabile ad un’autorizzazione edilizia. Osservava, a tal proposito, parte ricorrente che la citata autorizzazione non sarebbe venuta meno a seguito della pronuncia del Tar Liguria, con la conseguenza che la legittimazione ad agire della DO.GI S.r.l. andava ricavata non dalla concessione edilizia annullata peraltro, per vizio soltanto formale -, bensì da tale titolo abilitativo, idoneo a determinare, in capo alla ricorrente, la titolarità di un diritto soggettivo assimilabile a quello derivante dal diritto di superficie e, in quanto tale, esercitabile, in maniera piena ed incondizionata, nei confronti dei privati.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. il TU n. 523 del 1904, art. 96, comma 1, lett. f testualmente prevede:

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.

1.3.1 divieti di edificazione sanciti dal R.D. n. 523 del 1904, art. 96 (Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche) sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ovvero di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cassazione civile sez. un., 27/11/2019, n. 31022).

1.4. La Dogi s.r.l. è titolare dell’autorizzazione con cui il Servizio Provinciale del Genio Civile ha rilasciato il nulla osta per la realizzazione della piastra cementizia ai sensi dell’art. 93 e ss. del RG 523/1904. La validità di detta autorizzazione non è cessata, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, per effetto della pronuncia del TAR Liguria, che ha annullato la concessione edilizia in quanto il titolo abilitativo all’occupazione dell’area demaniale discende dalla c.d. autorizzazione idraulica all’occupazione dell’area demaniale, che rimane in essere anche a seguito dell’annullamento della concessione edilizia.

1.5.La decisione della Corte d’appello non è conforme a diritto in quanto ha ritenuto che l’annullamento da parte del Tar – per ragioni che non vengono esplicitate nel provvedimento impugnato- non rilevi ai fini della legittimazione ad agire per la violazione del mancato rispetto delle distanze dagli argini.

1.6. Questa Corte ha affermato che, quando il diritto di superficie è conferito da un ente pubblico, su un bene appartenente al patrimonio o su di un bene demaniale, sorge in favore del privato un diritto soggettivo perfetto, che si configura come proprietà superficiaria, che degrada ad interesse legittimo nei confronti della Pubblica Amministrazione (Cass.7.10.1994, n. 8197).

1.7. La Dogi s.r.l., indipendentemente dall’annullamento della concessione edilizia, era titolare di un diritto soggettivo e legittimata ad agire per far accertare l’illiceità della realizzazione dell’edificio in cui erano poste le unità degli attori, per violazione del T.U. n. 523 del 1904, art. 96, comma uno, lett. F, che prevede un divieto assoluto ed inderogabile, a tutela dei beni del demanio idrico, di costruzione, da parte dei privati, a distanza inferiore a mt. 10 dal piede dell’argine dell’acqua pubblica.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 900 e 907 c.c. nonchè del T.U. n. 523 del 1904, art. 96, comma 1, lett. f), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che, ai fini della qualificazione di una veduta ex art. 900 c.c., fosse sufficiente la mera inspectio, con conseguente superfluità della prospectio.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2.Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell’art. 900 c.c., è necessario che le cd. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di “affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente” siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. In applicazione dell’enunciato principio, questa corte ha altresì elaborato criteri circa l’altezza del parapetto, anche in relazione al suo spessore, che deve esser sufficiente per garantire un affaccio sicuro (cfr. ad es. Cass. n. 7267 del 12/05/2003 e n. 26049 del 10/12/2014).

2.3.La corte d’appello è incorsa nell’error in iudicando denunciato dai ricorrenti in quanto ha ritenuto che la veduta possa essere esercitata solo attraverso l’inspectio e non anche attraverso la prospectio.

2.3.In particolare non risponde alla conforme pluridecennale interpretazione dell’art. 900 c.c., elaborate in sede di legittimità la tesi dedotta in ricorso laddove deve ritenersi che la non comodità deriva non soltanto dalla necessità di avvalersi di supporti strumentali, al fine di consentire l’affaccio e la possibilità di guardare liberamente in avanti, in alto, in basso e lateralmente, ma anche dalla difficoltà intrinseca di far luogo a tale attività, senza assumere posture innaturali, difficoltose o, addirittura, rischiose. Nella specie, è di tutta evidenza, per esperienza comune, che un uomo, anche di bassa statura, per affacciarsi da una apertura posta a 110 cm dal suolo deve prendere una posizione platealmente e scomodamente curva, che se può consentirgli una qualche visione diretta, tuttavia, rende la rotazione del capo e l’affaccio palesemente inusuali e scomodi. Di talchè, a tutto concedere, non potrebbe che trattarsi di assunzione posturale protraibile a fatica e solo per un tempo assai breve, con sforzo e senza alcuna comodità (fra le tante, si segnalano per l’assimilabilità della fattispecie, almeno quanto ad altezza dal suolo – in un caso, 90 cm e nell’altro, 120 – Sez. 2, n. 18910, 5/11/2012, Rv. 624113; Sez. 2, n. 4015, 977/1984, Rv. 435985).

3.La sentenza va, pertanto cassata in ordine ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

4.Va dichiarato assorbito il ricorso incidentale, con il quale si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 9071223,2043 e 2056 c.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale erroneamente motivato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli appellati, ritenendo che il danno patrimoniale derivante dalla limitazione della proprietà dovesse essere allegato e provato in quanto danno conseguenza mentre si tratterebbe di danno in re ipsa.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

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