Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24118 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 04/10/2017, dep.13/10/2017),  n. 24118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9216-2011 proposto da:

COMUNE DI PISTOIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA STUDIO LESSONA – CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso lo studio dell’avvocato VITTORIO CHIERRONI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARDUCCI 4,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIGHI, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2010 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 04/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHIERRONI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato PAOLETTI per delega

dell’Avvocato RIGHI che si riporta agli atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. P.D. impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Pistoia in materia di Ici per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativamente a fabbricati di sua proprietà accatastati, rispettivamente, in categoria A/10, C/1 e D/8 ed adibiti ad ufficio dell’attività commerciale, originaria rimessa agricola poi adibita a superficie espositiva strumentale all’attività commerciale, serre e capannoni strumentali all’attività di un ortovivaismo nonchè superficie di vendita. La commissione tributaria provinciale di Pistoia accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Toscana sul rilievo che per i fabbricati di cui si tratta, accatastati nel 1999, la contribuente aveva ottenuto una concessione in sanatoria nel 2002, provvedimento che prescriveva che i fabbricati non avrebbero potuto essere utilizzati se prima non fosse stato chiesto ed ottenuto il permesso di abitabilità. Tale permesso era stato ottenuto nel giugno del 2003 di talchè, considerato che prima di allora gli immobili non erano stati utilizzati per l’attività commerciale, l’Ici non era dovuta per le annualità antecedenti il 2003.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Pistoia affidato a sei motivi illustrati con memoria. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso pure illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di appello relativo al fatto che la contribuente, in relazione all’unità immobiliare classificata A/10 (ufficio dell’attività commerciale), non avrebbe potuto godere dell’esenzione in quanto il D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis convertito con la L. n. 222 del 2007, ha modificato del D.L. n. 557 del 1993, l’art. 9 introducendo il comma 3 bis secondo cui, ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. ed in particolare destinati ad uso ufficio dell’azienda agricola. Tale norma, che estende ai fini fiscali il carattere di ruralità agli uffici, non poteva ritenersi avere efficacia retroattiva e dunque l’Ici era dovuta in relazione all’immobile di cui si tratta per gli anni di imposta dal 2000 al 2002, pur avendo esso destinazione ad ufficio dell’azienda agricola.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 21. Invero il ricorso originario proposto dalla contribuente avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per mancata impugnazione dell’atto presupposto agli avvisi di accertamento impugnato in primo grado. Ciò in quanto gli immobili nel 1999 erano stati accatastati nelle categorie A/10, C/1 e D/8 e, non avendo la contribuente impugnato il provvedimento di classamento, era precluso ogni accertamento circa l’effettiva strumentalità all’attività agricola degli immobili.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.L. n. 567 del 1993, art. 9 convertito dalla L. n. 133 del 1994, al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 alla L. n. 212 del 2000, art. 1, al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis. Sostiene che assume rilevanza decisiva, ai fini della debenza dell’ICI, il fatto che gli immobili siano iscritti in catasto nelle categorie A/10, C/1 e D/8, rimanendo del tutto irrilevante il fatto che gli immobili stessi fino al 2003 fossero privi del certificato di agibilità.

6. Con il quarto motivo deduce motivazione erronea ed illogica circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha inteso far assurgere ad elemento determinante ai fini della non imponibilità all’Ici la circostanza che i manufatti fossero privi del certificato di agibilità.

7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5,8 e 11 ed all’art. 2697 c.c.. Sostiene che dagli atti del giudizio e dalla sentenza emerge che gli immobili oggetto della pretesa tributaria erano stati ultimati fin dal 1993 e che erano stati accatastati nel 1999. Ne consegue che erroneamente la CTR ha ritenuto che essi non fossero soggetti all’imposta per il fatto che non era stato rilasciato il certificato di agibilità; e ciò in quanto il presupposto dell’imposizione tributaria è il possesso dell’immobile e non l’idoneità di esso a produrre reddito.

8. Con il sesto motivo deduce contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR, pur dando atto che gli immobili erano stati accatastati fin dal 1999, ha considerato tale dato probatorio recessivo rispetto all’ottenimento dell’agibilità solo in un momento successivo alle annualità d’imposta in contestazione onde escluderne imponibilità ai fini Ici.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si osserva che il rilievi di inammissibilità del ricorso svolti dalla controricorrente sono infondati sia in quanto il ricorso stesso non difetta di autosufficienza per essere stato ampiamente esplicitato il thema decidendum sia perchè i motivi attengono alla qualificazione giuridica della fattispecie che la Corte può effettuare d’ufficio.

2. In ordine ai motivi di ricorso, si rileva che essi debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono le medesime questioni giuridiche.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, prevede che “Presupposto dell’imposta dell’ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a) sancisce che “Ai fini dell’ICI: a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano…”; il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, prevede che “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni”. Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, ossia quelle da ultimo apportate dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222prevede che “Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c.e in particolare destinate:…: 1) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative…”. Nel caso di specie si tratta di fabbricati censiti al catasto edilizio urbano alle categorie A/10, C/1 e D/8 adibiti, rispettivamente, ad ufficio dell’attività commerciale, originaria rimessa agricola poi adibita a superficie espositiva strumentale all’attività commerciale ed a serre e capannoni strumentali all’attività di ortovivaismo nonchè superficie di vendita. Questa Corte intende dare continuità all’orientamento espresso nel principio sancito dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 18565 del 21/08/2009 e seguito da numerose altre sentenze (Cass. n. 17824/17; 16789/17; 16822/17; 12315/17; 12296/17; 13763/16; 12775/16; 25098/16) secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”.

Le ragioni condivisibilmente espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza testè citata si sostanziano nella considerazione del fatto che la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 (Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni) ha la funzione di determinare in quale categoria catastale è classificabile il fabbricato per il che, se l’immobile è classificato come rurale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole) perchè in possesso dei requisiti indicati dalla richiamata norma, esso è automaticamente esente dall’imposizione Ici. Perciò alla classificazione catastale va ricollegata l’imponibilità. Se il fabbricato è già stato classificato come rurale, con attribuzione della relativa categoria, perchè in possesso dei requisiti indicati dalla norma di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è automaticamente escluso dall’area di imponibilità ai fini ICI ed è precluso ogni accertamento mentre, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale deve impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. L’accertamento dei predetti requisiti in difformità dalla attribuita categoria catastale non può essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente poichè compete all’organo che ha adottato il provvedimento di classamento la modifica di esso, eventualmente all’esito di azione giudiziale promossa dall’interessato. Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l’accertamento della ruralità può essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come fabbricato rurale; in questo caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall’imposta, spetterà al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis.

L’orientamento di legittimità così delineato non è scevro da alcuni precedenti di segno contrario (v. Cass. 16973/15; 10355/15; 14013/12 e talune altre), compresa la decisione 13998/12 pronunciata tra le stesse parti, secondo i quali l’esenzione dall’Ici dovrebbe venire riconosciuta in ragione del solo carattere di ruralità concretamente rivestito dall’immobile (nel senso, ricordato, di strumentalità all’esercizio dell’attività agricola), a prescindere dal suo classamento catastale.

Si tratta però di voci, largamente minoritarie, che si ritiene in questa sede di dover disattendere; segnatamente perchè non basate su una revisione critica del problema tale da poter superare quanto già affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18565 del 21/08/2009.

In considerazione di tutto quanto precede, trattandosi di immobili accatastati con le categorie A/10, C/1 e D/8 fin dal 1999, l’Ici è dovuta per le annualità di imposta di che trattasi. Invero va considerato che, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, il presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli “a qualsiasi uso destinati”, mentre per l’art. 5, comma 1 medesimo decreto, base imponibile è il valore venale degli immobili, il quale si determina, per i fabbricati iscritti in catasto, con riguardo alla rendita catastale; ne discende che restano irrilevanti la capacità del bene di produrre reddito, nonchè il rilascio del certificato di abitabilità, coincidendo il momento impositivo con la giuridica esistenza dell’immobile, qualificata dalla idoneità del bene ad essere iscritto in catasto (Cass. n. 8781 del 30/04/2015; Cass. n. 14820 del 18/06/2010; Cass. n. 5372 del 05/03/2009).

2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale ella Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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