Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24117 del 28/11/2016
Cassazione civile sez. lav., 28/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 28/11/2016), n.24117
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 73919-2074 proposto da:
CRACCHIOLO S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato LUIGI CIMINO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.A.;
– intimato –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE
DE ROSE, LELIO MARITATO, SCIPLINO ESTER ADA, giusta delega in calce
alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –
Nonchè da:
P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MONTE ZEBIO 25, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE,
rappresentato e difeso dagli avvocati TERESA SCORTINO, ALESSANDRO
DUCA, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
CRACCHIOLO S.R.L. – (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2414/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 04/12/2013 R.G.N. 2713/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/09/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito l’Avvocato D’ALOISTO CARLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per ricorse principale,
assorbito il ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 4 dicembre 2013, ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disposto dalla s.r.l. Cracchiolo nei confronti di P.A. con lettera del 25 giugno 2010 per giustificato motivo oggettivo, e più precisamente per “cessazione del servizio scolastico” e “forte contrazione delle corse”.
La Corte anzidetta ha osservato che era infondato il primo motivo di gravame della società – la quale aveva dedotto di avere meno di sedici dipendenti – atteso che la stessa, cui incombeva il relativo onere, non aveva provato tale circostanza.
Parimenti, ad avviso della Corte di merito, era infondato l’altro motivo di gravame, relativo alla ritenuta illegittimità, da parte del primo giudice, del giustificato motivo oggettivo del recesso. La Società non aveva infatti provato la definitiva cessazione del servizio di trasporto degli studenti anche per il periodo successivo all’estate del 2010 nè la soppressione del posto cui era addetto il P., considerato peraltro che nel mese di settembre 2010 la società aveva assunto tre lavoratori a tempo parziale, per un monte ore complessivo pari sostanzialmente alle ore di lavoro svolte dal P..
Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione la società sulla base di un solo motivo. Resiste il lavoratore con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
L’INPS, al quale il ricorso è stato pure notificato, ha rilasciato procura al difensore, il quale ha partecipato alla discussione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Rileva che la Corte di merito nel valutare le dichiarazioni del teste R.D., dalla stessa escusso sugli articoli di prova non ammessi dal Tribunale, ha erroneamente ritenuto, sulla base di mere presunzioni, che da tale deposizione non fosse emerso che il numero dei dipendenti occupati dalla società fosse inferiore a sedici. Il teste anzidetto aveva infatti affermato che “i dipendenti erano 78”, onde non poteva essere confermata la decisione di primo grado, che aveva applicato la tutela reale.
2. Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 in relazione sia all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 censura in realtà l’impugnata sentenza sotto tale ultimo profilo, e più precisamente sotto l’aspetto della non corretta valutazione della prova per testi, non considerando che l’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’attuale versione, qui applicabile (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4 dicembre 2013), ha disposto che il ricorso per cassazione può essere proposto solo “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053/14), l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Di conseguenza, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.
Nella specie nulla di tutto ciò risulta, essendosi la ricorrente limitata a denunciare la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto il profilo della non corretta valutazione della prova testimoniale.
Deve aggiungersi che, con la citata sentenza, le Sezioni Unite hanno altresì affermato che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (conforme: Cass. 8 ottobre 2014 n. 21257).
Nella specie non si ravvisa siffatta anomalia, avendo la Corte di merito, nell’esaminare la deposizione resa dal teste R., dopo avere affermato che l’onere della prova circa il numero dei dipendenti occupati incombeva alla società e che al riguardo non risultava prodotta alcuna documentazione, ma solo il libro matricola risalente all’anno 2004, ritenuto del tutto insufficienti, ai fini di detta prova, le dichiarazioni rese dal teste suddetto, avendo il medesimo riferito di non potere essere preciso sul numero dei dipendenti occupati dalla società Cracchiolo nel 2010, e rilevando che allo stesso teste “era del tutto ignota la consistenza del personale dell’ufficio amministrativo”, essendosi egli limitato a riferire “che i dipendenti non erano meno di sei o sette (dato quantitativo presumibilmente riferibile ai soli conducenti di linea), nulla ricordando in merito al numero complessivo degli stessi, unico dato rilevante al fine di escludere la tutela reintegratoria L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18”.
3. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato, con il quale il lavoratore ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per invalidità e difetto di procura, non essendo individuabile il soggetto da cui è stata conferita (primo motivo) nonchè l’inammissibilità della prova testimoniale, non potendo il requisito numerico essere dimostrato attraverso la prova orale (secondo motivo).
4. La ricorrente, soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto, con riguardo all’INPS, che il difensore ha partecipato alla sola discussione.
La ricorrente è tenuta al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; assorbito quello incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, a favore di P.A., ed in Euro 1.000,00 per compensi professionali a favore dell’INPS.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016