Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24117 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 27/09/2019), n.24117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7083-2018 proposto da:

G.P., GI.RO., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARMELO LA FAUCI BELPONER,

ARMANDO BUTTITTA;

– ricorrenti –

contro

REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E

DELL’IDENTITA’ REGIONALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1857/2011 della CORTE D’APPELLO di

PALERMO, depositata il 24/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 24.7.2017, la Corte d’Appello di Palermo ha determinato in Euro 6.864,00 l’indennità dovuta dall’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Regionale della Sicilia, per l’espropriazione dell’area sita in quella (OMISSIS), in cui insisteva un appartamento, ubicato al 2 piano, già di proprietà di G.P. e Gi.Ro.. Gli espropriati propongono ricorso per cassazione con un motivo, successivamente illustrato da memoria. L’Amministrazione regionale ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il proposto ricorso, la decisione è censurata per “assenza totale di motivazione ed omesso esame circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Dopo aver esposto principi giurisprudenziali in tema di insufficienza della motivazione nell’ipotesi di acritica adesione alle conclusioni assunte dal CTU mediante il metodo sintetico comparativo, G.P. e Gi.Ro. lamentano che la Corte territoriale abbia aderito alla quantificazione effettuata dall’Amministrazione espropriante e si sia discostata dalle conclusioni della CTU, che aveva, peraltro, seguito il metodo indicato dallo stesso giudice, in totale assenza di motivazione. Tale omissione, proseguono i ricorrenti, si risolve nell’omesso esame di un punto decisivo della controversia, che attiene alla ricerca della giusta indennità di espropriazione.

2. Il motivo è infondato. Esclusa la pertinenza dei richiami giurisprudenziali, in quanto l’addebito che si muove alla decisione impugnata è, proprio al contrario, lo scostamento dalle conclusioni del CTU, che si assumono corrette, ed a parte che i vizi motivazionali (in tesi, l’insufficienza della motivazione) non sono più consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va rilevato che la determinazione dell’indennità, in dissenso dal parere dell’ausiliario, si fonda sugli argomenti (esposti nelle pag. 8 e segg.) che possono così riassumersi: a) l’immobile era abusivo e non era condonabile; b) si trattava di area vincolata a verde pubblico e ad edifici monumentali; c) la valutazione del CTU adottata in riferimento al valore dell’area, quale sedime del fabbricato (“secondo la usuale prassi consolidata nella misura di 1/3 del valore della costruzione..” della stessa), era errata dovendo la determinazione del valore esser compiuta quale area nuda in modo da evitare che l’abusività potesse concorrere, anche indirettamente, ad accrescere il valore del fondo.

3. Il richiamo alla disposizione di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 38, comma 2 bis, effettuato in sede di memoria, non è conducente, tenuto conto che l’interpello del Comune presuppone la pendenza di una procedura di sanatoria, di cui il ricorso non parla, e che la sanabilità del manufatto è stata esclusa, non solo, come si è detto, dalla Corte territoriale ma anche dal CTU, le cui conclusioni sono, poi, state invocate dai ricorrenti.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna alle spese, che si liquidano, in Euro 3.100,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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