Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24117 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24117 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 31558-2007 proposto da:
CIORRA ANNA MARIA CRRNMR66A46F224K, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POMEZIA 44, presso lo studio
dell’avvocato FARALLO PIERO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRAVANTE LUIGI giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CARIGE ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. (già
LEVANTE NORDITALIA S.P.A.) 01677750158, in persona
del procuratore speciale Sig. FABRIZIO BERETTA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,

Data pubblicazione: 24/10/2013

presso lo studio dell’avvocato SPATAFORA GIORGIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato VINCIGUERRA
PIETRO giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2745/2007 della CORTE

3784/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/09/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato LUIGI GRAVANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto;

2

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 5/9/2007, R.G.N.

R.G.N. 31558/07
Ud. del 20.9.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 5.4.2001 il sig. Quirino Ciorra perse la vita in conseguenza di un
infortunio.
La figlia, sig.a Anna Maria Ciorra, allegando di essere beneficiaria
dell’assicurazione contro gli infortuni mortali stipulata dal proprio padre,
convenne in giudizio la società Levante Norditalia Assicurazioni s.p.a. (che
in seguitò mutò ragione sociale in quella di Carige s.p.a., e come tale d’ora

staccata di Carinola, chiedendone la condanna all’adempimento del
contratto, ovvero al risarcimento del danno.

2. Nel corso del giudizio l’attrice dichiarò di rinunciare alla domanda di
adempimento originariamente proposta, e chiese la condanna
dell’assicuratore convenuto al pagamento dell’indennizzo per ingiustificato
arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c..
Il Tribunale accolse la domanda di risarcimento del danno e condannò
l’assicuratore al pagamento della somma di € 51.645,68, oltre accessori.

3. La Corte d’appello di Napoli ha riformato questa decisione, ritenendo che:
(a) con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c. l’attrice avesse
rinunciato non solo alla domanda di condanna dell’assicuratore al
pagamento dell’indennizzo, ma anche a quella di risarcimento del danno da
inadempimento del contratto;
(b) la domanda di condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo
ex art. 2041 c.c. proposta dall’attrice

in sostituzione

di quelle

originariamente proposte era inammissibile, in quanto la natura residuale di
tale azione la rende improponibile quando l’attore, pur avendo a
disposizione altre azioni, vi rinunci volontariamente.

4. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la sig.a Anna
Maria Ciorra, sulla base formalmente di tre motivi.
La Carige s.p.a. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’eccezione preliminare.

3

innanzi indicata) dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione

R.G.N. 31558/07
Ud. del 20.9.2013

1.1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso
per difetto della trascrizione, nella copia notificata, della procura speciale.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti stabilito che ai fini
dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il
mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla
notificazione del ricorso all’intimato, non occorre che la procura sia
integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi

certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto
(Sez. U, Ordinanza n. 17866 del 23/07/2013).
Nel caso di specie, la circostanza che la procura alle liti sia materialmente
congiunta al ricorso induce a ritenere che essa sia stata rilasciata
contemporaneamente alla redazione di quest’ultimo, e dunque prima della
sua notificazione.

2. I motivi di ricorso.
2.1. La ricorrente assume di avere rinunciato, nel corso del giudizio di primo
grado, alla sola domanda di condanna della convenuta all’adempimento, ma
non anche a quella di condanna della convenuta al risarcimento del danno
da inadempimento.
La Corte d’appello, pertanto, avrebbe errato nel ritenere volontariamente
abbandonate tutte e due le suddette domande, e di conseguenza nel
ritenere inammissibile quella di ingiustificato arricchimento.

2.2. Il ricorso è manifestamente inammissibile, a causa della totale
omissione dei quesiti di diritto prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis al presente giudizio, in quanto avente ad oggetto una
sentenza depositata dopo il 2.3.2006 (data di entrata in vigore della
suddetta disposizione) e prima del 4.7.2009 (data della sua abrogazione).

3. Le spese del giudizio di legittimità.
3.1. Le spese del presente giudizio seguiranno la soccombenza, e si
liquidano come in dispositivo.
P.q.m.
la Corte di cassazione dichiara in ammissibile il ricorso;

4

pervenire d’ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla

R.G.N. 31558/07
Ud. del 20.9.2013

condanna Anna Maria Ciorra al pagamento in favore della Carige s.p.a. delle
spese di lite, che si liquidano in € 7.200, di cui 200 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della

Corte di cassazione, il 20 settembre 2013.

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