Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24117 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 03/10/2018), n.24117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28401-2016 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN

LORENZO IN LUCINA 26, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO STICCHI

DAMIANI, rappresentata e difesa dagli avvocati FERNANDO CARACUTA,

CINZIA DE GIORGI giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GILEAD SCIENCES S.R.L.;

– intimata –

Nonchè da:

GILEAD SCIENCES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MORIN COSTANTINO 45,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GIACCHETTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO TESTI, ANGELO

ZAMBELLI giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN

LORENZO IN LUCINA 26, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO STICCHI

DAMIANI, rappresentata e difesa dagli avvocati FERNANDO CARACUTA,

CINZIA DE GIORGI giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1297/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/10/2016 R.G.N. 492/2016.

Fatto

RILEVATO CHE

Con ricorso al Tribunale di Milano, S.E. impugnava il licenziamento disciplinare per giusta causa intimatole il 17.2.15 dalla Gilead Sciences s.r.l. Il Tribunale accoglieva, con ordinanza, integralmente la sua domanda, dichiarando illegittimo il licenziamento ed ordinando la sua reintegra nei posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 4; con sentenza applicava invece il comma 5 della norma citata (con risoluzione del rapporto di lavoro e condanna della società al pagamento di una indennità pari a 16 mensilità), ritenendo illegittimo il licenziamento per sproporzione tra la sanzione adottata ed i fatti contestati.

Con sentenza depositata il 14.10.16, la Corte d’appello di Milano confermava la reclamata pronuncia ritenendo insussistente la contestata (in data 3.2.15) recidiva, per carenza di prova in ordine alla sussistenza dell’addebito di cui alla precedente lettera del 15.12.14 (con cui le si contestava di non aver provveduto a trasmettere i report sulla situazione dei corsi di induction ed i tests richiesti dal superiore T., nonostante sollecitazioni in tal senso, per cui le venne applicata la sanzione di due giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione), che la corte di merito accertava essere infondato; annullando la relativa sanzione. Riteneva dunque illegittimo il licenziamento per giusta causa non esistendo alcuna recidiva che giustificava tale licenziamento ai sensi dell’art. 52, lett. L) del c.c.n.l. di categoria. Riteneva invece sussistenti gli addebiti contestati con lettera del 5.6.14, per assenza ingiustificata dal 26 al 30.5.14 e per aver provveduto ad effettuare il check-in per due sue colleghe, che comportò la sanzione di un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, e parzialmente sussistente quello contestato con lettera del 3.2.15 (per non aver preparato un report richiestole e per non aver messo a disposizione dei superiori un file Excel ed altre minori mancanze, che configuravano in tesi una insubordinazione, esclusa dalla sentenza impugnata) e recidiva in talune altre mancanze, che portò al suo licenziamento per giusta causa in case all’art. 52, lett. K) e L) del c.c.n.l. per gli addetti all’industria chimica e chimica farmaceutica. Ha ritenuto tali fatti contestati sussistenti ma non così gravi da giustificare il recesso per giusta causa, confermando così l’applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 5.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la S., affidato a sei motivi, cui resiste la società Gilead Sciences con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a cinque motivi, cui resiste la S. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO CHE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18,comma 4 lamentando l’insussistenza di taluni dei fatti addebitati.

Il motivo è inammissibile in quanto diretto ad una diversa valutazione dei fatti di causa rispetto a quella operata dal giudice del merito nel regime di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.-Con secondo motivo la S. denuncia la violazione del citato art. 18 in combinato disposto con l’art. 51 del c.c.n.l. di categoria perchè il fatto rientra tra le condotte punibili con sola sanzione contestata.

Anche tale motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non spiegando minimamente la ricorrente principale per quali ragioni ed in base a quale precisa norma contrattuale collettiva (di cui non riporta il contenuto) i fatti valutati dalla Corte di merito sarebbero sanzionati con misura solo conservativa.

3 – Con terzo motivo la S. denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. per motivazione solo apparente e contraddittoria, lamentando che la Corte di merito ritenne apoditticamente accertati taluni, ma non meglio specificati, fatti disciplinarmente rilevanti.

Anche tale motivo è inammissibile in quanto censura accertamenti compiuti dai giudici di merito (la sentenza impugnata fa invero frequente riferimento all’istruttoria svolta in primo grado) nel regime di cui al novellato art. 360, n. 5 cit. La motivazione della sentenza, poi, non contiene alcuna contraddizione laddove afferma che “il licenziamento non può essere considerato proporzionato in relazione all’entita dei fatti suddetti”, valutato il regime sanzionatorio applicabile L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18 novellato così come interpretato da questa Corte.

Occorre infatti considerare secondo il consolidato indirizzo di legittimità (cfr. ex aliis, Cass. n.20540/16, Cass. n. 18418/16) l’insussistenza del fatto contestato, di cui all’art. 18 st.lav., come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1,comma 42, comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicchè in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità. In sostanza una volta ritenuto il fatto sussistente ma privo dei carattere dell’antigiuridicità, si applica la tutela reintegratoria, restando questione distinta e diversa quella della proporzionalità. Inoltre, mentre l’insussistenza del fatto contestato, di cui all’art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, lett. b), comprende sia l’ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, nondimeno non presenti profili di illiceità, nelle ipotesi in cui il fatto contestato sussista ma non concreti gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento si applica la tutela reintegratoria cd. attenuata (cfr. da ultimo, Cass. n. 13383/17). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, sicchè la censura risulta infondata.

4.- con quarto motivo la S. denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4, in combinato disposto con gli artt. 1455,2106 e 2119 c.c. per difetto del requisito della proporzionalità; lamenta in particolare che una volta accertata l’insussistenza di una giusta causa di licenziamento non poteva che trovare applicazione l’art. 18, comma 4.

Il motivo è infondato in quanto in contrasto con la lettera della legge che prevede la reintegra cd. piena (comma 4) solo nell’ipotesi di accertata insussistenza del fatto contestato, nel senso chiarito, mentre nelle altre ipotesi in cui il (o i) fatto(i) contestato(i) risulti(no) sussistente ma senza configurare una giusta causa (o un giustificato motivo di licenziamento è prevista la tutela reintegratoria cd. attenuata (comma 5), correttamente applicata dalla sentenza impugnata.

5.-Con quinto motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, lett. L) del c.c.n.l. di categoria quanto alla sussistenza della recidiva ed in particolare quanto alla sua valida contestazione e sussistenza.

Il motivo, esplicitamente subordinato, è infondato, avendo la sentenza impugnata ritenuto solo formalmente contestata la recidiva, giudicata tuttavia (sia pur, come si vedrà, erroneamente) insussistente per la infondatezza dei precedenti addebiti cui era collegata.

6. – Con sesto (ed ulteriormente subordinato) motivo la S. denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 5, con riferimento all’erronea quantificazione del risarcimento del danno.

La censura, come sarà ora chiarito, è assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale.

7.- Il ricorso principale deve dunque rigettarsi.

Venendo all’esame del ricorso incidentale si osserva:

8.-Con il primo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 52, lett. L) del c.c.n.l. di categoria, lamentando che la norma collettiva prevedeva il licenziamento anche in caso di recidiva in una sola infrazione disciplinare.

Il motivo è fondato.

Ed in effetti, seppure è vero che la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore per una condotta contemplata, a titolo esemplificativo, da una norma del contratto collettivo fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa deve essere, in ogni caso, effettuata attraverso un accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonchè del rapporto di proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche quando si riscontri l’astratta corrispondenza di quel comportamento alla fattispecie tipizzata contrattualmente (Cass. n. 8826/17, Cass. n. 2830/16), occorre rilevare che nella specie la sentenza impugnata, pur avendo accertato la sussistenza (pag. 5 sentenza) degli addebiti di cui alle lettere 5.6.14 (per assenza ingiustificata dal 26 al 30.5.14 e per non aver provveduto ad effettuare il check-in per due sue colleghe) e 3.2.15 (per non aver preparato un report richiestole e per non aver messo a disposizione dei superiori un file Excel, oltre ad altre mancanze), certamente riconducibili ad infrazioni sanzionate dasll’art. 51, punti f), g), i), k) e I) del c.c.n.l. di categoria, non ha minimamente considerato che l’art. 52 del c.c.n.l. prevedeva la sanzione del licenziamento in tronco in caso di recidiva in una (nella specie in più d’una) delle mancanze in questione, pur accertate dalla Corte di merito come commesse e del resto già sanzionate dalla società con distinte sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione, ma ha solo escluso potersi configurare una recidiva “per la carenza di prova in ordine alla sussistenza dell’addebito di cui alla lettera del 15.12.14” (pag. 3 sentenza impugnata), violando così palesemente la disciplina contrattuale collettiva di cui doveva, anche L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 30, tenere quanto meno conto. In tale contesto risulta irrilevante che, ad avviso dei giudici di appello, le altre infrazioni accertate e sanzionate, di cui sopra, non concretassero gli estremi della giusta causa di licenziamento, difettando qualsiasi motivazione in ordine alla deroga ad una ipotesi esplicitamente prevista dal c.c.n.l. come legittimante la sanzione del licenziamento in tronco.

9.- Deve dunque rigettarsi il ricorso principale ed accogliersi il primo motivo del ricorso incidentale, restando assorbite le restanti censure proposte dalla società Gilead Sciences, nonchè il sesto motivo del ricorso principale.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia e per la regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle inerenti il presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo, essendo stato rigettato il ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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