Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24116 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5133-2016 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VENTUNO

APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE ALBERTO ROMANO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISABETH MARIA

KUPPELWIESER, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.R., D.S.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIUSEPPE AVEZZANA 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA

TURINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA

GIRAMONTI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1154/2015 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata

il 18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza del Tribunale di Bolzano, pubblicata il 18 novembre 2015 e notificata il 18 dicembre 2015, che ha deciso in sede di rinvio da Cassazione n. 28917 del 2011, nella causa riassunta da A.B. e M.M. ved. A. nei confronti di F.R. e di D.S.M..

1.1. Il giudizio di primo grado fu introdotto dalle sigg. A. e M. – la prima nuda proprietaria e la seconda usufruttuaria del fondo distinto come p.ed. (OMISSIS) – per ottenere la condanna dei convenuti alla rimozione di cespugli e di un albero di noce piantati a distanza inferiore, rispettivamente, a metri 1 e a metri 3 dal confine sul quale insisteva un muro divisorio sormontato da una palizzata. I convenuti contestarono la pretesa e formularono domanda riconvenzionale.

1.2. Con sentenza del 18 febbraio 2004 il Giudice di pace di Bolzano rigettò entrambe le domande.

2. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 19 dicembre 2005, rigettò l’appello principale proposto dalle attrici ritenendo che nella fattispecie fosse applicabile l’art. 892 c.c., comma 4, norma derogatoria delle distanze, e ciò sul presupposto che la palizzata che sormontava il muro di confine tra le due proprietà fosse equiparabile a muro divisorio.

Lo stesso Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale, che i convenuti avevano riproposto con l’appello incidentale, e condannò le attrici alle spese.

3. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28917 del 27 dicembre 20911, accolse il primo motivo del ricorso proposto da A.B. e M.M. ved. A. e annullò con rinvio la sentenza del Tribunale.

4. Riassunta la causa, il Tribunale di Bolzano ha rigettato la domanda e condannato le originarie attrici alle spese.

5. A.B., nel frattempo divenuta proprietaria del fondo, ricorre per la cassazione della sentenza di rinvio sulla base di quattro motivi, ai quali resistono F.R. e D.S.M.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.l. c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, che denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e degli artt. 384 e 394 c.p.c., si lamenta che la motivazione resa dal Tribunale sarebbe identica a quella già oggetto di annullamento, di modo che il giudice del rinvio avrebbe disatteso le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 28917 del 2011, violando ad un tempo l’obbligo di motivazione ed il vincolo derivante dalla sentenza rescindente.

Osserva la ricorrente che, nella parte in cui ha affermato che “la palizzata (che sormonta il muro di confine) è tale da impedire pressochè completamente la vista delle piante”, il giudice del rinvio avrebbe riproposto la motivazione ritenuta inidonea a giustificare l’applicazione dell’art. 892 c.c., comma 4. La sentenza rescindente, infatti, aveva evidenziato che il giudice d’appello, dando atto della presenza di fessure nella palizzata, dalle quali era percepibile la presenza della siepe, e della sporgenza di alcuni rametti nel fondo adiacente, aveva motivato in modo “contraddittorio e insufficiente” la equiparazione tra la struttura esistente in loco e il muro divisorio indicato nell’art. 392 c.c.

2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione, costituito dalla consistenza della palizzata (o steccato).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 892 e 894 c.c., e lamenta che il Tribunale, pur avendo accertato la violazione delle distanze dal confine della siepe e dell’albero di noce piantati dai resistenti, non ne abbia ordinato l’estirpazione.

4. Con il quarto motivo è denunciata ulteriore violazione o falsa applicazione degli artt. 892 e 894 c.c. e si censura l’argomento utilizzato dal Tribunale per giustificare il rigetto della domanda di estirpazione dell’albero di noce. In proposito, il Tribunale ha rilevato che “tale pianta non reca alcun concreto pregiudizio all’attore”, laddove, secondo la ricorrente, la valutazione “in concreto” non è consentita in materia di distanze.

5. Il primo motivo è fondato e assorbe i rimanenti.

5.1. In premessa è necessario chiarire la portata della sentenza rescindente (Cassazione n. 28917 del 2011), per le ricadute in tema di ammissibilità dei motivi che denunciano violazione di legge.

5.2. La sentenza citata ha ribadito che la ratio su cui poggia l’art. 392 c.c., comma 4, – che era stato applicato dal giudice di merito – risiede nella considerazione che se piante o gli alberi non superano in altezza il muro divisorio, il rispetto delle distanze diventa irrilevante: nessuna lesione può prodursi a danno del vicino in termini di sottrazione di aria, luce, soleggiamento e panoramicità se esiste un muro divisorio, o manufatto equivalente (ex plurimis, Cass. 12/07/2018, n. 18439; Cass. 01/08/2008, n. 21010; Cass. 29/09/2000, n. 12956).

Ciò posto, la sentenza rescindente ha annullato con rinvio la sentenza di merito perchè dalla motivazione non emergeva la piena equiparazione tra il manufatto posto sul confine tra i due fondi ed il muro divisorio, non risultando che quel manufatto fosse totalmente schermante, sicchè non era giustificata l’applicazione della norma derogatoria delle distanze.

5.3. Il vizio di motivazione rilevato dalla sentenza rescindente imponeva, pertanto, al giudice del rinvio un nuovo esame della fattispecie, avuto riguardo specificamente alla capacità schermante del manufatto “palizzata”.

In sede di rinvio e sulla base del medesimo quadro probatorio, il Tribunale ha motivato affermando che la palizzata ivi esistente impedisce “pressochè completamente” la vista delle piante, e che le fessure ivi esistenti non sono tali da far venir meno la funzione di schermo, laddove la sentenza di annullamento aveva chiarito che la presenza di “fessure dalle quali era percepibile la presenza della siepe (ancorchè la siepe “fosse appena percepibile”)” e di alcuni rametti sporgenti nel fondo adiacente o che sporge nel fondo adiacente era incompatibile con l’equiparazione della palizzata al muro divisorio di cui all’art. 892 c.c., comma 4.

A sostegno dell’applicazione della deroga, il giudice del rinvio ha richiamato la CTU, nella parte in cui ha accertato che la palizzata realizza una barriera anche visiva “che limita” la visuale tra i due fondi, ma anche questo accertamento è già stato valutato nella sentenza rescindente, e ritenuto implicitamente non satisfattivo.

5.4. Si deve rilevare, pertanto, che il giudice del rinvio ha disatteso il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge), il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (ex plurimis, Cass. 29/05/2014, n. 12102; Cass. 14/06/2006, n. 13719).

6. Nell’accoglimento del primo motivo di ricorso rimangono assorbiti i rimanenti motivi, e la sentenza è cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame della fattispecie nei termini indicati. Il giudice del rinvio provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Bolzano in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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