Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24116 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 27/09/2019), n.24116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6688-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PATRIZIA BORTOLETTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2685/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 4.12.2017, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato il rigetto delle istanze di protezione internazionale avanzate da M.A., nato in Bangladesh, il quale aveva narrato di aver lasciato il suo Paese a seguito della distruzione dell’azienda di sartoria, gestita unitamente al fratello, dovuta all’incendio appiccato, presumibilmente dai figli dello zio paterno, indispettito dalla richiesta di trasferirsi altrove, per consentire l’ampliamento dell’attività commerciale. La Corte ha escluso la credibilità soggettiva del richiedente, che si era vistosamente contraddetto, ed ha comunque rilevato che i fatti narrati non costituivano atti persecutori rilevanti ai fini della protezione internazionale, nè erano stati posti in essere per le ragioni codificate al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8. I giudici d’appello hanno quindi escluso i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria e situazioni di vulnerabilità ai fini della concessione umanitaria.

Lo straniero propone ricorso per cassazione per due motivi. Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. La Corte d’Appello, lamenta il ricorrente, ha errato nel ritenerlo inattendibile: non rispondeva al vero che le sue dichiarazioni erano contraddittorie in quanto la discrasia era relativa ad elementi di dettaglio. Il giudice, per il dovere di cooperazione istruttoria, su lui incombente, avrebbe, dunque, dovuto procedere all’acquisizione di informazioni aggiornate.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di plurime disposizioni normative, affermando che, anche in ipotesi di dichiarazioni ritenute non credibili, “il giudice, in tema di riconoscimento dello status di rifugiato politico, o della protezione internazionale, deve sempre valutare la situazione del paese di origine, potendo concedere comunque lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o il permesso per motivi umanitari”. Sarebbe stato, dunque, necessario approfondire la situazione del Bangladesh, che dal sito di Amnesty International consta versare in forte instabilità, il che avrebbe dovuto comportare il riconoscimento, quanto meno, della protezione umanitaria, tanto più che, ove rimpatriato, esso ricorrente si troverebbe in una situazione di particolare vulnerabilità, essendo del tutto privo di risorse nel proprio Paese.

3. I motivi, da valutarsi congiuntamente, vanno rigettati. La Corte del merito ha evidenziato che, innanzi alla Commissione territoriale, il ricorrente aveva negato di aver denunciato l’incendio della sua azienda alle Autorità, per paura di essere ucciso, mentre, in sede di audizione innanzi al Tribunale, ha affermato di essersi recato in un distretto di Polizia non competente territorialmente, ma di non essere in possesso della denuncia, perchè i poliziotti, a suo dire, si erano rifiutati di riceverla. La conclusione di non credibilità soggettiva del racconto, su circostanze tutt’altro che marginali, risulta dunque assunta in conformità dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251, art. 3, comma 5, lett. b) e c), e tale accertamento costituisce un apprezzamento di fatto qui incensurabile; le dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono, infatti, alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017).

4. Il ricorrente confonde, peraltro, l’onere di allegazione con quello della prova. Ed al riguardo, questa Corte ha, di recente, ribadito (Cass. n. 3016 del 2019) che solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto l’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda. In altri termini, la cooperazione istruttoria si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova.

5. Nella specie, il racconto del richiedente – incentrato sull’incendio con la perdita dell’attività produttiva – non fa alcun cenno nè alle ipotesi di cui al menzionato art. 14, lett. a) e b), nelle quali la riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo della protezione sussidiaria, e neppure all’ipotesi di cui alla lett. c) non essendo stata allegata la situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato, che, pur non essendo connotata da una riferibilità soggettiva, nel senso specificato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), necessità, comunque, dell’allegazione di tale specifico danno, in sede di esposizione dei fatti da parte del richiedente, e ciò in quanto il dovere di cooperazione è bilaterale, per essere così esplicitamente considerato dalla legge (“in cooperazione col richiedente”).

6. In riferimento alla tutela umanitaria, va rilevato che anch’essa presuppone, quale misura di protezione, il previo positivo riscontro di credibilità soggettiva, in quanto la vulnerabilità ha carattere individuale, va ricondotta a specifiche limitazioni dei diritti umani e non può esser genericamente riferita ad un’intera popolazione.

7. Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA