Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24116 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24116 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 30759-2007 proposto da:
NOVA SERENISSIMA S.P.A. 00559760236, in persona del
legale rappresentante pro tempore, Sig. UBERTO
MARCHIOTTO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX
SETTEMBRE l, presso lo studio dell’avvocato ANGLANI
ANGELO, che la rappresenta e difende unitamente
2013
1693

all’avvocato CHIAVEGATTI GIAN ANDREA giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

MAISON ANTIQUE S.R.L.;

1

Data pubblicazione: 24/10/2013

- intimata –

avverso la sentenza n. 2933/2007 del TRIBUNALE di
CATANIA, depositata il 18/07/2007, R.G.N. 13803/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/09/2013 dal Consigliere Dott. MARCO

udito l’Avvocato ANGELO ANGLANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto;

2

ROSSETTI;

R.G.N. 30759/07
Ud. del 20.9.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2006 la società Maison Antique s.r.l. propose dinanzi al Tribunale di
Catania opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., nel corso di una
procedura di espropriazione mobiliare avviata in suo danno dalla società
Nova Serenissima s.p.a., chiedendo che venisse dichiarata la nullità
dell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva disposto la
vendita dell’unico bene pignorato.

provvedimento di fissazione dell’udienza di audizione delle parti, di cui
all’art. 485 c.p.c., non gli fosse mai stato notificato dal creditore, cui tale
onere era stato imposto dal giudice dell’esecuzione; né gli era stato
comunicato il provvedimento di rinvio ex art. 631 c.p.c. dell’udienza fissata
per la comparizione delle parti, andata deserta.

2.

In seguito al deposito del ricorso ex art. 617 c.p.c. il giudice

dell’esecuzione con ordinanza del 28.9.2006 sospese la vendita del bene
pignorato e dispose una nuova comparizione delle parti, contestualmente
fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito.
Quest’ultimo venne introdotto con citazione notificata il 13.12.2006,
conclusa, come s’è detto, dalla richiesta di dichiarazione di nullità della
prima ordinanza che aveva disposto la vendita del bene pignorato.

4. Il giudice dell’opposizione ritenne da un lato effettivamente sussistente il
vizio lamentato dall’opponente, ma dall’altro che esso fosse stato sanato
dalla circostanza che il giudice dell’esecuzione avesse comunque sospeso la
vendita e fissato una nuova udienza per la comparizione delle parti, con
provvedimento questa volta ritualmente notificato al debitore esecutato.
Di conseguenza dichiarò cessata la materia del contendere, condannando
tuttavia la parte opposta Nova Serenissima s.p.a. alla rifusione delle spese
di lite in favore dell’opponente, in virtù del principio della soccombenza
virtuale.

5. Secondo il Tribunale, infatti, al momento in cui venne proposto il ricorso
ex art. 617 c.p.c. (20.9.2006) l’opposizione era fondata e sorretta da un

3

A fondamento dell’opposizione la debitrice esecutata allegò che il

R.G.N. 30759/07
Ud. del 20.9.2013

interesse giuridicamente apprezzabile, rappresentato dall’intenzione del
debitore esecutato di chiedere la riunione ad altra procedura esecutiva.

6. La sentenza del Tribunale di Catania è stata impugnata per cassazione
dalla Nova Serenissima s.p.a., sulla base di un solo motivo.
La società intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

6.1. La società ricorrente allega che la sentenza del Tribunale di Catania
abbia una motivazione contraddittoria.
Tale contraddittorietà consisterebbe nell’avere condannato la società
opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opponente, nonostante
lo stesso giudicante avesse riconosciuto che l’irregolarità della procedura
esecutiva, sulla quale l’opponente aveva fondato la propria opposizione, era
stata sanata dal giudice dell’esecuzione nel prosieguo della procedura. Di
qui la conclusione che il giudizio di opposizione introdotto dalla Maison
Antique s.r.l. “deve ritenersi infondato”, e la richiesta di cassazione della
sentenza impugnata, con condanna della Maison Antique s.r.l. alla rifusione
delle spese del giudizio di merito.

6.2. Risulta dalla sentenza impugnata che il procuratore della Nova
Serenissima s.p.a., onerato dal giudice dell’esecuzione di dare avviso al
debitore esecutato della data fissata per l’udienza di audizione delle parti ex
art. 485 c.p.c., non lo fece.
Il giudice dell’esecuzione, tuttavia, non si avvide dell’irregolarità e – dopo un
rinvio interlocutorio ex art. 631 c.p.c. – dispose la vendita del bene
pignorato.
Risulta altresì che il giudice dell’esecuzione, in seguito all’opposizione
proposta dalla Maison Antique s.r.I., abbia sospeso la vendita, e disposto
una nuova convocazione del debitore, questa volta regolarmente avvisato.
Questa, dunque, fu la sequenza processuale che si verificò:
(a) dopo il pignoramento il giudice dell’esecuzione fissò per l’audizione delle
parti, ex art. 485 c.p.c., l’udienza del 16 gennaio 2006, onerando il
creditore procedente di darne avviso al debitore;

4

6. Il motivo di ricorso.

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Ud. del 20.9.2013

(b)

all’udienza del 16 gennaio il debitore non comparve, perché non

avvisato dal creditore;
(c) il giudice dell’esecuzione rinviò la causa al 15.5.2006, ed anche questo
rinvio non fu comunicato al debitore;
(d)

il 21.7.2006 il giudice dell’esecuzione ordinò la vendita del bene

pignorato;
(e) il 21.9.2006 il debitore depositò il ricorso ex art. 617 c.p.c.;
il 28.9.2006 il giudice dell’esecuzione sospese la vendita del bene

pignorato, fissando termine per l’introduzione del giudizio di merito, e
convocando nuovamente dinanzi a sé le parti per l’udienza del 26.2.2007;
(g)

il 13.12.2006 il debitore esecutato notificò al creditore la citazione

introduttiva della fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi;
(h) il 26.2.2007, in esito alla nuova udienza fissata per la comparizione delle
parti, il giudice dell’esecuzione dispose nuovamente la vendita del bene
pignorato.

6.3. Alla luce della sequenza processuale sopra descritta, il Tribunale di
Catania ha ritenuto che l’opposizione proposta dalla Maison Antique s.r.l.
fosse stata fondatamente iniziata, e di conseguenza ha condannato la Nova
Serenissima a rifonderle le spese del giudizio di opposizione.
Trattasi di una decisione giuridicamente corretta.
Se, infatti, è vero che la riconvocazione delle parti, da parte del giudice
dell’esecuzione, aveva sanato la precedente irregolarità di comunicazione e
fatto venir meno l’interesse dell’opponente alla prosecuzione del giudizio di
merito sull’opposizione (così Sez. 3, Sentenza n. 26185 del 06/12/2011), è
altresì vero che, una volta venuta meno la materia del contendere, il giudice
di merito deve decidere sulla ripartizione delle spese di lite secondo il
principio della soccombenza virtuale (giurisprudenza sempre costante, a
partire dalla sentenza capostipite, rappresentata da Sez. 3, Sentenza n.
3426 del 24/11/1971, sino alla recente Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009).

6.4. Tuttavia la soccombenza virtuale va valutata non già al momento della
cessazione del contendere, ma al momento dell’introduzione del giudizio,
perché è alla luce dello stato di fatto e di diritto esistente a quel momento

5

(f)

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Ud. del 20.9.2013

che occorre stabilire se l’attore abbia iniziato una pretesa infondata o meno,
senza che possa tenersi conto, al fine della ripartizione delle spese, delle
vicende sopravvenute che hanno determinato la cessazione della materia
del contendere (in questo senso, sia pure con riferimento ad una diversa
fattispecie concreta, Sez. L, Sentenza n. 4869 del 26/04/1993).

6.5. Nel caso di specie, per quanto già detto, il debitore esecutato depositò

all’opposizione esisteva senz’altro, in quanto il giudice dell’esecuzione aveva
disposto con ordinanza la vendita del bene pignorato.
Né può rilevare in contrario la circostanza che, una volta disposta dal
giudice dell’esecuzione una nuova convocazione delle parti, il debitore non
comparve: per quanto già detto, infatti, l’interesse all’opposizione andava
valutato con riferimento alla data di introduzione del giudizio di opposizione,
e tanto ha fatto la sentenza impugnata, osservando – con valutazione in
fatto non sottoposta a censura – che a tale data il debitore aveva interesse a
domandare la riunione della procedura esecutiva con altra analoga,
pendente dinanzi ad altro giudice.
Nemmeno è consentito a questa Corte stabilire se il giudice dell’esecuzione
abbia correttamente liquidato in favore dell’opponente non solo le spese
della fase sommaria (introdotta quando vi era l’interesse ex art. 100 c.p.c.),
ma anche quelle della fase a cognizione piena (introdotta quando tale
interesse era venuto meno), non essendo mai stata tale questione posta dal
ricorrente.
La sentenza impugnata, pertanto, non ha una motivazione illogica o
contraddittoria, ma ha correttamente condannato la Nova Serenissima
s.p.a. alla rifusione delle spese in favore della parte che, pur non avendo più
interesse alla pronuncia nel momento in cui la decisione del tribunale fu
assunta, l’aveva però al momento in cui la lite fu introdotta.

8. Le spese del giudizio di legittimità.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo
svolto l’intimata attività difensiva.

P.q.m.

6

il ricorso ex art. 617 c.p.c. il 21.9.2006, ed a quella data l’interesse

R.G.N. 30759/07
Ud. del 20.9.2013

la Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della

Corte di cassazione, il 20 settembre 2013.

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