Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24116 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 02/10/2017, dep.13/10/2017),  n. 24116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCARLINI Enrico Valerio – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 26101 del ruolo generale del 2011,

proposto da:

s.r.l. Diamante Fruit, già s.r.l. Ortofrutticola Acese dei fratelli

G., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dagli avvocati Fabio Paparella e Roberto Esposito,

elettivamente domiciliatosi presso lo studio del primo in Roma, al

corso d’Italia, n. 19;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio delle dogane di Catania,

in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

e nei confronti di:

s.p.a. Serit Sicilia, oggi s.p.a. Riscossione Sicilia, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta

procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Alberto

Giaconia, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via

Baiamonti, n. 4, presso lo studio dell’avv. Rosaria Internullo;

– controricorrente –

per la revocazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione

28 luglio 2010, n. 17602;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 2

ottobre 2017 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Celeste Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo di ricorso, assorbito il resto;

sentiti per la società l’avv. Roberto Esposito, per l’Agenzia

l’avvocato dello Stato Pasquale Pucciariello e per la s.p.a. Serit

Sicilia l’avv. Marco Machetta, per delega dell’avv. Alberto

Giaconia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società ricorrente ricevette notificazione di avvisi di accertamento suppletivi e di correlativi inviti al pagamento, scaturenti dai controlli concernenti i certificati AGRIM in virtù dei quali aveva importato banane nel territorio nazionale.

Ne scaturì l’iscrizione a ruolo dei relativi importi; la società impugnò la cartella conseguente, indicata in atti.

Riferisce l’Agenzia che l’impugnazione riguardò anche la legittimità degli atti prodromici, ma che, a fronte dell’integrale rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale, con l’appello la contribuente limitò i profili di contestazione a quelli concernenti i vizi propri della cartella ed eccepì il difetto di giurisdizione quanto alla cognizione degli atti prodromici, che aveva comunque già impugnato dinanzi al giudice ordinario.

La Commissione tributaria regionale ritenne che le contestazioni riguardanti gli atti impositivi dovessero ritenersi non proposte, perchè andavano decise dal giudice ordinario e rigettò nel resto il gravame.

In esito a ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello, questa Corte, nel respingerlo, ha escluso la rilevanza delle censure afferenti alla pretesa impositiva ed ha giudicato infondate quelle basate sui vizi propri della cartella.

La società impugna questa sentenza per sentirla revocare, articolando il ricorso in cinque motivi, di cui quattro concernenti la fase rescindente ed uno quella rescissoria, cui replicano con controricorso l’Agenzia delle dogane e l’agente per la riscossione, il quale deposita altresì memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Inammissibile per carenza d’interesse ad agire è l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso, proposta da s.p.a. Riscossione Sicilia perchè il ricorso per cassazione è stato notificato presso il proprio domicilio e non già presso il procuratore costituito.

Ciò in quanto la costituzione ha determinato la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, restando esclusi dalla possibilità di sanatoria soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, si da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916).

2.- Con i primi tre motivi di ricorso la s.r.l. Diamante Fruit sostiene che la sentenza n. 17602/10 di questa Corte debba essere revocata in quanto, allorquando la Corte ha deciso, contrariamente a quanto erroneamente supposto in sentenza, gli inviti al pagamento dai quali è scaturita la cartella erano stati annullati dal Tribunale di Catania.

I tre motivi vanno esaminati insieme, perchè con essi la contribuente prospetta la medesima questione sotto diversi profili:

– col primo motivo, denuncia che l’errore di fatto risultava dagli atti e dai documenti di causa, ossia dalla memoria depositata in data 11 maggio 2010 e dalle note di udienza del 21 maggio 2010;

– col secondo motivo, lamenta che l’errore di fatto è scaturito dall’omesso esame della memoria nonchè delle note di udienza;

– col terzo motivo, ripropone la questione costruendola come errata comprensione della domanda, in base a quanto esposto nella memoria e nelle note d’udienza. In definitiva, la ricorrente si duole del fatto che la Corte non abbia letto la memoria e le note o che, pur avendole lette, non ne abbia tenuto adeguatamente conto.

La complessiva censura così proposta si rivela inammissibile.

2.1.- La narrativa della sentenza impugnata dà conto sia della presentazione della memoria, sia del deposito delle note di replica alla requisitoria del pubblico ministero.

Anzi, la Corte riferisce che il ricorso per cassazione è stato “integrato con memoria”, utilizzando un verbo che non si limita ad evocare la mera esplicazione, ad opera della memoria, del contenuto del ricorso.

La Corte ha quindi preso visione e della memoria, e delle note; sicchè si deve presumere che abbia letto entrambe.

Il che esclude in radice l’astratta configurabilità della svista percettiva dedotta a fondamento dell’errore revocatorio (in termini, in relazione ad una fattispecie similare, vedi Cass. 21 aprile 2017, n. 10110).

2.2.- Quanto, poi, alla dedotta superficiale lettura dell’atto, va ribadito, come anche di recente questa Corte ha precisato (tra varie, Cass., sez. un., 16 novembre 2016, n. 23306 e 17 febbraio 2017, n. 4237), che non ricorre errore revocatorio nel preteso errore nell’individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso (Cass., ord. 31 agosto 2017, n. 20635), nel preteso errore nell’interpretazione dei motivi (Cass., ord. 3 aprile 2017, n. 8615) o nella lettura del ricorso (Cass., ord. 26 febbraio 2008, n. 5076).

Statuizioni, queste, a maggior ragione applicabili con riguardo ad analogo errore relativo alla memoria.

2.3.- A tanto va comunque aggiunto che anche il contenuto di memoria e note relativo all’intervenuto annullamento in primo grado degli inviti al pagamento non è immancabilmente decisivo, perchè non era idoneo a condurre necessariamente ad una decisione di segno diverso da quella presa (secondo la precisazione di Cass., ord. 7 novembre 2016, n. 22561).

Ciò perchè soltanto con la sentenza 13 gennaio 2017, n. 758 le sezioni unite di questa Corte hanno stabilito il principio generale in base al quale l’annullamento, in tutto o in parte, dell’avviso di accertamento, disposto con sentenza anche non definitiva, elide anche la mera probabilità di esistenza del diritto di credito, di modo che all’ente impositore o al giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la conseguente cartella di pagamento non resta che adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, mediante lo sgravio o il rimborso.

In precedenza non vi era uniformità di vedute nella giurisprudenza di legittimità, al punto che si è originato il contrasto in ordine agli effetti prodotti sulla cartella di pagamento dall’annullamento non definitivo dell’avviso di accertamento ad essa prodromico, che soltanto la suddetta sentenza delle sezioni unite è intervenuta a comporre.

3.- In virtù delle considerazioni che precedono va disattesa, per difetto di rilevanza, di là da ogni considerazione inerente alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale della disciplina della revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione adombrata col quarto motivo di ricorso.

Ne risulta altresì assorbito il quinto motivo di ricorso, che concerne la fase rescissoria.

4.- Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza in relazione alle parti costituite.

Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall’Agenzia, perchè il ricorso proposto, per quanto inammissibile, non risulta temerario o comunque contrassegnato da mala fede o colpa grave.

PQM

 

la Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società a pagare le spese di lite sostenute dalle parti costituite, che liquida in Euro 30.000,00 per compensi cadauna, oltre alle spese prenotate a debito quanto all’Agenzia ed al 15% a titolo di spese forfettarie, oltre agli accessori di legge, quanto alla parte privata. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall’Agenzia.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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