Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24116 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 03/10/2018), n.24116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26761-2016 proposto da:

DANA ITALIA S.R.L., in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO 67,

presso lo studio degli avvocati DANIELE GERONZI, ALBERTO MAGGI,

STEFANO PARLATORE (Studio Legance – Avvocati Associati) che la

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LE DELLE MILIZIE

9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DARIO ROSSI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 23/09/2016 R.G.N. 40/2016.

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 70/2016, depositata il 23 settembre 2016, la Corte di appello di Trento ha respinto il reclamo di Dana Italia S.r.l. e confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di Rovereto, pronunciando a seguito di opposizione della società e confermando l’ordinanza emessa nella fase di urgenza, aveva accertato, con le pronunce conseguenti, la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a P.S., con lettera del 29/9/2014, per avere il lavoratore svolto, in periodo di malattia, attività inconciliabili con la sussistenza di tale stato;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Dana Italia S.r.l. con otto motivi, assistiti da memoria, cui il lavoratore ha resistito con controricorso.

Diritto

RILEVATO

che con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 51-57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte, pur a fronte del diritto costituzionale alla prova nell’ambito di un procedimento a cognizione piena, trascurato la richiesta di rinnovazione o di supplemento della consulenza d’ufficio disposta nella fase sommaria del procedimento;

– che con il secondo, deducendo la violazione degli artt. 2014-2106, 2110,2119,2697 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittimo il licenziamento nonostante il lavoratore, che ne era gravato, non avesse assolto l’onere della prova circa la compatibilità dell’attività svolta con lo stato di malattia e nonostante la comprovata inesistenza della malattia denunciata;

– che con il terzo, deducendo la violazione dell’art. 111 Cost., comma 2, artt. 2104-2106, 2110 e 2119 c.c., artt. 101,115,116,194 e 195 c.p.c., nonchè art. 90 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittimo il licenziamento senza considerare il fatto che la condotta posta in essere dal lavoratore era stata imprudente e, in ogni caso, tale da pregiudicare o ritardare la guarigione, alla stregua di una valutazione da compiersi ex ante e sotto un profilo meramente potenziale; con il medesimo motivo censura inoltre la sentenza per non avere considerato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza medico-legale con riferimento al ritardo o al pregiudizio per la guarigione e per avere altresì affermato che l’acquisizione di un documento proveniente dal medico curante del lavoratore, in violazione peraltro del principio del contraddittorio, non aveva arrecato alcun pregiudizio alla difesa del datore di lavoro;

– che con il quarto motivo, deducendo la violazione degli artt. 191,194 e 195 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto corretta la decisione del consulente d’ufficio di non tenere in considerazione le testimonianze acquisite, nonostante che il giudice di primo grado, nel formulare il quesito, avesse chiesto esplicitamente un accertamento “letti gli atti e i documenti di causa”, nella nozione di atti processuali essendo compresi i verbali contenenti le dichiarazioni dei testi escussi;

– che con il quinto, deducendo la violazione dell’art. 2110 c.c. e del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41 in relazione all’art. 360, n. 3, la ricorrente censura la sentenza per non avere la Corte di appello fatto applicazione del principio di diritto, secondo il quale il lavoratore è tenuto ad offrire al proprio datore la prestazione di lavoro parziale a cui sarebbe potuto risultare idoneo, prima di svolgere analoga o anche più gravosa attività per suo conto;

– che con il sesto, deducendo la violazione dell’art. 196 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente censura la sentenza per avere deciso sulla base di una consulenza tecnica lacunosa e contraddittoria, che, quindi, doveva necessariamente essere rinnovata o integrata;

– che con il settimo, deducendo la violazione dell’art. 195 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto non necessario che il consulente d’ufficio prendesse posizione sulle specifiche e circostanziate osservazioni dei consulenti della società, riducendo la motivazione sul punto ad una mera e apodittica clausola di stile;

– che con l’ottavo, deducendo la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 in relazione all’art. 360, n. 3, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la media degli straordinari dovesse essere inclusa nel conteggio per la determinazione della misura mensile della retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore licenziato;

Osservato:

che il primo e il sesto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per sostanziale identità delle censure proposte, sono infondati, posto che – come più volte affermato da questa Corte – il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronuncia sul punto (cfr., fra le altre, Cass. n. 22799/2017);

– che il secondo e il terzo motivo risultano inammissibili, in quanto, pur denunciando entrambi il vizio di cui all’art. 360, n. 3, non contengono – nell’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 – la specifica indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che motivatamente si reputano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione che di esse è stata fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da non consentire alla Corte di cassazione di adempiere il proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della violazione denunciata (cfr., fra le molte, Cass. n. 3010/2012);

– che, in realtà, i motivi in esame si risolvono nella inammissibile sollecitazione ad una rilettura e ad una nuova valutazione delle risultanze probatorie, difforme da quella della sentenza impugnata, là dove la Corte di merito, con ampia e articolata motivazione, ha ritenuto dimostrato lo stato di malattia del lavoratore (cfr. pp. 20-23) ed escluso che le modeste e sporadiche attività desumibili dai filmati dell’agenzia di investigazioni, ad essi avendo ristretto il materiale di prova utile ai fini della decisione per l’inattendibilità dei testi del datore di lavoro, potessero avere avuto effetti sul processo di guarigione dalla malattia diagnosticata (cfr. pp. 27-29);

– che i motivi quarto, quinto e settimo risultano anch’essi inammissibili e in particolare: il quarto, per difetto di autosufficienza, poichè non riporta le dichiarazioni testimoniali non considerate dal consulente d’ufficio e che, secondo l’assunto della ricorrente, avrebbero condotto ad un diverso esito del giudizio, fermo restando che si tratta delle deposizioni dei testimoni che la Corte, nell’esercizio delle prerogative proprie del giudice di merito, ha valutato come inattendibili (pp. 25-26); il quinto, in quanto non si confronta con la specifica ragione posta dalla Corte di appello a fondamento del rigetto del corrispondente motivo di gravame (p. 33), così da essere privo di riferibilità alla decisione impugnata; il settimo, poichè la ricorrente non indica quali affermazioni in diritto contenute in sentenza giustificherebbero la censura che con il motivo in esame le viene rivolta, così da risultare anch’esso carente di specifica riferibilità alla decisione impugnata, dovendosi comunque rilevare che la Corte non si è limitata all’affermazione di p. 35, secondo cui il c.t.u. “ha spiegato con chiarezza e coerenza logica le proprie difformi conclusioni” (rispetto a quelle del consulente di parte della società) “indicando i criteri medico-legali di efficienza causale applicati”, ma tali conclusioni ha in dettaglio esaminato in altra parte della sentenza, confrontandole con quelle del consulente di parte (pp. 29-30) e chiarendo, con adeguata motivazione, come dall’acquisizione della relazione del medico curante del lavoratore non fosse derivato – diversamente da quanto dedotto nell’ambito del terzo motivo di ricorso – alcun pregiudizio al diritto di difesa di Dana Italia e al contraddittorio fra le parti (pp. 30-31);

– che, infine, l’ottavo motivo è infondato, essendosi la Corte uniformata al consolidato orientamento, secondo il quale l’indennità risarcitoria di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 deve essere liquidata in riferimento alla retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore al tempo del licenziamento, comprendendo nel relativo parametro di computo non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento (con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali), in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui (Cass. n. 19956/2009): previo avvenuto accertamento da parte della Corte di merito – non oggetto di censura con il motivo in esame – del fatto che il lavoratore aveva costantemente percepito emolumenti per lavoro straordinario (p. 35);

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– che di esse va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. Dario Rossi, come da sua dichiarazione e richiesta.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore dell’avv. Dario Rossi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA