Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24115 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24115 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 30174-2007 proposto da:
D’AMBROGIO NUNZIO DMBNNZ29A18F231V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1,
presso lo studio dell’avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE
PIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato
D’AMBROGIO NUNZIO con studio in 20034 GIUSSANO, VIA
2013

MERCALLI 8 giusta delega in atti;
– ricorrente –

1691

contro

IORIO VITTORIA, VIZZO ROCCO;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 24/10/2013

avverso

la

sentenza n.

2379/2006 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/10/2006, R.G.N.
3681/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/09/2013 dal Consigliere Dott. MARCO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto;

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ROSSETTI;

R.G.N. 30174/07
Ud. 20.9.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 24 luglio 1995 i sigg.ri Rocco Vizzo e
Vittoria Iorio convennero dinanzi al Tribunale di Monza l’avv. Nunzio
D’Ambrogio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che
assumevano avere patito in conseguenza di una infiltrazione d’acqua nel
proprio appartamento, ascritta a responsabilità del convenuto, proprietario

2. Il Tribunale di Monza accolse la domanda e condannò il convenuto al
risarcimento del danno (quantificato in lire 4.660.000 “oltre interessi dalla
messa in mora (9 novembre 1994) al saldo”) ed al pagamento delle spese
di lite.
L’appello del convenuto soccombente fu dichiarato inammissibile dalla Corte
d’appello di Milano, perché tardivo.

3. Tale ultima sentenza fu cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con la
sentenza 15 novembre 2004 n. 21579, per avere il giudice di secondo grado
non correttamente individuato il dies ad quem del termine per appellare,
ritenendolo erroneamente già spirato al momento della notificazione
dell’atto di gravame.

4. All’esito del giudizio di rinvio, riassunto dai sigg.ri Rocco Vizzo e Vittoria
Iorio, la Corte d’appello di Milano con sentenza 2 ottobre 2006 n. 2379:
(a) rigettò nel merito il motivo d’appello concernente l’an debeatur;
(b) accolse il motivo d’appello concernente la misura della condanna del
soccombente alla rifusione delle spese processuali del primo grado;
(c) condannò l’appellante, avv. Nunzio D’Ambrogio, alla rifusione delle spese
sia del giudizio di rinvio, sia del primo giudizio di appello.

5. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Nunzio
D’Ambrogio, adducendo quattro motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso.

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di un immobile sovrastante.

R.G.N. 30174/07
Ud. 20.9.2013

1.1. Con il primo motivo di ricorso l’avv. Nunzio D’Ambrogio lamenta sia la
violazione di legge (ex art. 360, n. 3 c.p.c.), sia il difetto di motivazione (ex
art. 360, n. 5, c.p.c.) della sentenza impugnata, nella parte in cui ha
rigettato il motivo d’appello concernente la liquidazione delle spese di
soccombenza, poste dal Tribunale a carico del convenuto.
Nell’illustrazione del motivo, il ricorrente si duole di due diversi errori in cui
sarebbe incorso il giudice di primo grado, non corretti da quello d’appello:

previste per le cause di valore compreso tra 5 e 10 milioni di lire, mentre la
condanna del Tribunale era stata inferiore a 5 milioni di lire, anche tenendo
conto degli interessi;
(-) sia il non avere compensato per due terzi le spese di lite, nonostante la
domanda attorea fosse stata ridotta di due terzi rispetto a quanto preteso
con l’atto di citazione.
Il motivo è concluso dal seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.,
vigente ratione temporis:

dica la Corte “se il valore del decisum della

sentenza debba risultare dalla sommatoria dell’importo deciso oltre interessi
dal dovuto alla notifica dell’atto di citazione”.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente – invocando l’art. 360 n. 3, c.p.c. raggruppa in una unica trattazione varie censure.
In primo luogo, si duole che il giudice del rinvio abbia preso in esame le
eccezioni di merito sollevate dagli appellati, in violazione dell’art. 394 c.p.c.:
tali eccezioni, infatti, secondo l’odierno ricorrente sarebbero state precluso
dal fatto che nel primo giudizio di appello gli appellati si erano limitati ad
eccepire l’inammissibilità del gravame.
In secondo luogo, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza di appello
gli abbia addossato non solo le spese del giudizio di rinvio, ma anche quelle
del primo giudizio d’appello, sebbene la sentenza conclusiva di quest’ultimo
fosse stata cassata dal giudice di legittimità.
In terzo luogo, il ricorrente si duole del fatto che la corte d’appello avrebbe
liquidato in modo erroneo ed eccessivo le spese del giudizio di rinvio.
Il motivo è concluso da un quesito di diritto (art. 366 bis c.p.c.) nel quale,
dopo avere premesso che la Corte d’appello ha liquidato le spese
processuali dovute alle parti vittoriose applicando le tariffe previste per le

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(-) sia l’avere determinato la misura degli onorari in base alle tariffe

R.G.N. 30174/07
Ud. 20.9.2013

cause di valore compreso tra 5.000 e 25.000 euro, ha chiesto alla Corte di
stabilire “se nei gradi successivi della causa possa essere aumentato il
valore della controversia rispetto a quello deciso dal giudice di grado
inferiore”, ai fini della individuazione dello scaglione sul quale calcolare
diritti ed onorari dovuti alla parte vittoriosa.

1.3. Col terzo motivo di ricorso lamenta, invocando l’art. 360, nn. 3, 4 e 5,

valutato le prove raccolte sulla entità del danno patito dagli appellati, e di
conseguenza sovrastimato il relativo pregiudizio.
In particolare, secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe
erroneamente rigettato il motivo di gravame col quale si ascriveva al giudice
di primo grado di avere prestato fede a testimoni interessati ed inattendibili,
svalutando al contrario le deposizioni di altro testimone per contro da
ritenersi attendibile.
Lamenta, poi, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente avallato l’opera
del consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice di primo grado, il quale

aveva stimato il danno preteso dalle controparti senza potere constatare
direttamente lo stato dei luoghi all’epoca in cui tale danno era ancora
presente.

1.4. Col quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello
avrebbe erroneamente rigettato la sua domanda riconvenzionale, avente ad
oggetto la condanna degli appellati al risarcimento del danno alla sua
proprietà, provocato da infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento
degli appellati.
Questo capo di sentenza viene censurato per due ragioni:
(a) sia perché la corte d’appello avrebbe erroneamente escluso che la
porzione

di

immobile

danneggiata

dalle

infiltrazioni

provenienti

dall’appartamento di proprietà dei sigg.ri Vizzo e brio (un androne) fosse di
proprietà dell’odierno ricorrente, nonostante il diritto di proprietà fosse stato
provato con la produzione del relativo titolo d’acquisto;
(b) sia perché la corte d’appello avrebbe erroneamente escluso che l’avv.
nunzio D’Ambrogio avesse sostenuto la spesa per il restauro dell’androne

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c.p.c., l’erroneità della sentenza impugnata per avere erroneamente

R.G.N. 30174/07
Ud. 20.9.2013

danneggiato, nonostante fosse stata ritualmente raccolta la prova di tale
pagamento.
Il motivo non è concluso da alcun quesito di diritto.

2. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi come correttamente il ricorso sia stato
notificato agli intimati presso la cancelleria della Corte d’appello di Milano.
Nel giudizio concluso dalla sentenza impugnata, infatti, i sigg.ri Rocco Vizzo
e Vittoria brio avevano eletto domicilio presso il loro avvocato nel Comune
di Seregno, ricadente nel circondario del Tribunale di Monza, così violando
l’art. 82, comma 2, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, il quale impone
all’avvocato che eserciti il proprio mandato al di fuori della circoscrizione del
tribunale cui è assegnato, di eleggere domicilio nel comune dell’ufficio
dinanzi al quale il giudizio è in corso, soggiungendo che in mancanza di tale
elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della
stessa autorità giudiziaria (così, ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 15500 del
11/06/2008).

4. Il primo motivo di ricorso.
4.1. Col primo profilo del primo motivo di ricorso, come s’è detto, il
ricorrente lamenta l’erronea liquidazione delle spese di soccombenza, poste
a suo carico dal giudice di primo grado e confermate da quello d’appello.
Tali spese sarebbero state liquidate – si assume – in base ai valori previsti
dal decreto ministeriale di approvazione delle tariffe forensi per le
controversie di valore compreso tra 5 e 10 milioni di lire, mentre la
condanna pronunciata dal Tribunale di Monza era inferiore ai 5 milioni di
lire.

4.2. Tale motivo è, nello stesso tempo, tanto inammissibile quanto
infondato.

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3. Premessa.

R.G.N. 30174/07
Ud. 20.9.2013

4.3. E’ inammissibile in quanto concluso da un quesito di diritto non
pertinente.
Il ricorrente ha infatti sostenuto che il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale
era di valore inferiore a £ 5.000.000, e che nel ritenere il contrario la Corte
d’appello aveva errato nel calcolare gli interessi dovuti dal soccombente.
Nondimeno, nel concludere tale motivo di ricorso il ricorrente ha domandato
alla Corte di cassazione di stabilire se nella liquidazione delle spese

determinarsi sommando il capitale e gli interessi: regola di diritto,
quest’ultima, che la Corte d’appello non solo non ha mai negato, ma anzi ne
ha fatto espressa applicazione, stabilendo che il valore della causa di primo
grado era superiore a £ 5.000.000 “in ragione del calcolo degli interessi”
(così la sentenza impugnata, pag. 6, § 7).
Una corretta formulazione del quesito di diritto avrebbe dovuto concernere
non già la regula iuris in base alla quale determinare il valore della causa ai
fini della liquidazione delle spese processuali, ma il criterio di computo degli
interessi applicato dal giudice di merito.

4.4. Anche a tacer di ciò, il primo profilo del prdmo motivo di ricorso
sarebbe stato comunque – lo si rileva

ad abundantiam – infondato nel

merito. Il ricorrente, ai fini della determinazione del valore della causa, ha
computato gli interessi sulla somma da lui dovuta alle parti vittoriose
assumendo quale termine iniziale la data di costituzione in mora, e quale
termine finale la data di notifica dell’atto di citazione.
Tuttavia, vertendosi in tema di interessi compensativi da computarsi su un
credito risarcitorio, la produzione di essi non è affatto cessata per effetto
della notifica dell’atto di citazione, ma è proseguita e lo avrebbe fatto fino
alla data di adempimento, come del resto statuito dal Tribunale, nel
condannare il convenuto alla corresponsione degli interessi dalla
costituzione in mora “fino al saldo”.
Pertanto, avendo lo stesso ricorrente allegato che la costituzione in mora
avvenne il 9 novembre 1994, e che la sentenza di primo grado fu depositata
il 6 dicembre 1999, a quella erano maturati – in base al saggio degli
interessi legali vigente pro tempore – già interessi per £ 1.574.186,31, che

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processuali il valore della causa da porre a base del calcolo debba

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Ud. 20.9.2013

sommati al capitale rendevano il valore della causa largamente superiore ai
5 milioni di lire.

4.5. Col secondo profilo del primo motivo di ricorso l’avv. Nunzio
D’Ambrogio lamenta di essere stato condannato alla rifusione integrale delle
spese del giudizio di primo grado, nonostante il Tribunale avesse ridotto di
due terzi la somma pretesa dagli attori con l’atto di citazione.

di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

5. Il secondo motivo di ricorso.
5.1. Il secondo motivo di ricorso, come s’è detto, è articolato in tre profili.
Col primo l’avv. Nunzio D’Ambrogio lamenta che la Corte d’appello avrebbe
inammissibilmente consentito agli appellati di sollevare eccezioni di merito,
non sollevate nel corso del giudizio d’appello concluso dalla sentenza poi
cassata in sede di legittimità.

5.2. Il motivo è inammissibile, in quanto non concluso da alcun quesito di
diritto ex art. 366 bis c.p.c..

5.3. Col secondo profilo del secondo motivo di ricorso il ricorrente si duole di
essere stato condannato a pagare alla controparte vittoriosa sia le spese del
giudizio di rinvio, sia quelle del primo giudizio d’appello, sebbene la
sentenza conclusiva di quest’ultimo fosse stata cassata dal giudice di
legittimità.

5.4. Anche questo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto concluso da
un quesito non pertinente.
Il ricorrente infatti, dopo avere lamentato nella sostanza una violazione
dell’art. 92 c.p.c., nella parte in cui vieta di porre a carico della parte
vittoriosa le spese di lite, ha domandato alla Corte di stabilire se il giudice
d’appello possa liquidare le spese di lite ponendo a base del calcolo le tariffe
previste per le cause di valore superiore a quello ritenuto dal giudice di
primo grado. Quesito,dunque, del tutto inconferente, perché non coglie la
ratio decidendi della sentenza impugnata.

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Anche questo motivo è inammissibile, in quanto del tutto privo del quesito

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Ud. 20.9.2013

5.5. Col terzo profilo del secondo motivo di ricorso il ricorrente-~rent-e
si duole del fatto che la corte d’appello avrebbe liquidato in modo erroneo
ed eccessivo le spese del giudizio di rinvio.
Anche questo motivo è inammissibile, perché non concluso da alcun quesito
di diritto.

6.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sollecita una diversa valutazione
delle prove testimoniali assunte nelle fasi di merito, ed una diversa
valutazione delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d’ufficio
nominato dal giudice di primo grado.
Si tratta di una allegazione che, pur formalmente qualificata come vizio di
motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., chiede in realtà alla Corte di
cassazione un giudizio di fatto, come tale inammissibile.

7. Il quarto motivo di ricorso.
7.1. Il quarto motivo di ricorso censura il rigetto della domanda
riconvenzionale proposta dal ricorrente. Anche questo motivo è
inammissibile, per non essere concluso da alcun quesito di diritto.

8. Le spese del giudizio di legittimità.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo
svolto gli intimati attività difensiva.

P.q.m.
la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della
Corte di cassazione, il 20 settembre 2013.

6. Il terzo motivo di ricorso.

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