Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24115 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 06/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15493-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO COOPERATIVE EDIL TRE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI

GALLICANI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO MOBILIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 147/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 20/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. VITO DI NICOLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione impugnando la sentenza n. 147-05/2009 depositata il 20 aprile 2009 con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sezione distaccata di Salerno, ha accolto l’appello proposto dalla società Consorzio tra Cooperative EDIL TRE, Società Cooperativa, con sede in (OMISSIS) avverso la sentenza n. 512 del 15 ottobre/19 novembre 2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.

La CTR ha spiegato come dal processo verbale di constatazione emergesse che il Consorzio non poteva essere sanzionato per la mancata regolarizzazione delle fatture emesse nell’anno 2002 e ad esso spedite nell’anno 2004, il cui pagamento avvenne dal maggio 2004 in poi, sul rilievo che detta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41 non poteva essere considerata sussistente innanzitutto per un motivo di fatto accertato dall’Ufficio e cioè che il Consorzio aveva registrato, al 31 dicembre 2002, il credito per le prestazioni resegli in quanto non aveva ricevuto le fatture nè poteva avere nemmeno il “sospetto” della loro emissione in quanto il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, poneva l’onere di emettere la fattura a carico della società che aveva reso le prestazioni a favore del Consorzio, se questo avesse operato pagamenti in suo favore. Ma agli atti risultava (non contestato) che i pagamenti erano avvenuti dal maggio 2004 in poi, ossia dopo la ricezione materiale delle fatture, con la conseguenza che la successione degli eventi, così come emergenti dagli atti, non consentiva di ravvisare un comportamento omissivo della Cooperativa, il cui appello veniva pertanto accolto e le spese di lite compensate tra le parti.

2. Il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate è affidato a due motivi.

La Edil tre società cooperativa resiste con controricorso, con il quale confuta tutti i motivi di ricorso riproponendo, con ulteriori ed approfondite argomentazioni, le ragioni poste a fondamento dell’impugnata decisione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 7,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 8, Art. 360 c.p.c., n. 3, commi 3 e 4”, l’Agenzia delle Entrate assume che la disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, (secondo la quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo) si completa con il successivo comma 4 il quale prevede che se anteriormente al pagamento del corrispettivo (e cioè anteriormente al verificarsi degli eventi indicati ai precedenti commi) “sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’operazione si considera effettuata… alla data della fattura o a quella del pagamento”.

Essendo pacifico dal processo verbale di constatazione, non contraddetto dal contribuente, che i servizi erano stati effettuati nell’anno 2002, contabilizzati dalla società per lo stesso anno 2002, e le fatture relative erano state predisposte nell’anno 2002, conclude che, in tale contesto e in assenza di prove sulla data di effettivo pagamento, la CTR non poteva ritenere:

a) che la prestazione dovesse ritenersi effettuata nel 2004;

b) che pertanto non ricorrevano i presupposti di fatto per la sanzione, non sussistendo ritardo.

Alla stregua di ciò, sottopone il seguente quesito: “Dica codesta Corte se in giudizio avverso sanzione IVA per tardiva emissione della fattura e tardivo pagamento della stessa, la CTR possa ritenere che trattandosi di prestazione di servizi l’operazione si consideri effettuata al momento del pagamento della stessa, asseritamente nel 2004, come ha fatto la CTR di Salerno, o non avrebbe dovuto piuttosto considerare che la prestazione svolta nel 2002 e per la quale era stata emessa fattura nel 2002, seppur trasmessa successivamente, doveva considerarsi comunque effettuata in tale anno, con conseguente ritardo e applicazione della sanzione D.Lgs. 471 del 1997, ex art. 6, comma 8”.

Il motivo è infondato perchè, se è vero che il principio affermato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, (secondo il quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo) si completa con il successivo comma 4 (il quale prevede che se anteriormente al pagamento del corrispettivo, e cioè anteriormente al verificarsi degli eventi indicati ai precedenti commi, “sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’operazione si considera effettuata… alla data della fattura o a quella del pagamento”), tuttavia, nel caso in esame, la fattura, “predisposta” nell’anno 2002, come la stessa ricorrente esplicitamente ammette, dall’esecutore della prestazione non può ritenersi emessa, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 1, u.p., in mancanza “della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del (…) committente”.

La CTR ha infatti chiarito che, da quanto rilevabile dal p.v.c., il Consorzio non poteva essere sanzionato per la mancata regolarizzazione delle fatture emesse nell’anno 2002 e ad esso spedite nell’anno 2004, il cui pagamento era avvenuto dal maggio 2004 in poi, e ciò sul rilievo che “il Consorzio aveva registrato, al 31 dicembre 2002, il credito per le prestazioni resegli in quanto non aveva ricevuto le fatture nè poteva avere nemmeno il “sospetto” della loro emissione in quanto il sopra richiamato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3 poneva l’onere di emettere la fattura a carico della società che aveva reso le prestazioni a favore del Consorzio se questo avesse operato dei pagamenti in suo favore. Ma agli atti risulta (non contestato) che i pagamenti sono avvenuti dal maggio 2004 in poi dopo, cioè, la ricezione materiale delle fatture”.

Ne consegue che, in tema di I.V.A., il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, disponendo che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, pone una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della sua percezione e la data di esecuzione della prestazione cui il corrispettivo si riferisce, per cui, ogni qual volta si debba individuare quando una determinata prestazione di servizi è stata effettuata, non rileva accertare la data nella quale storicamente la medesima sia stata eseguita, bensì (salvo il caso di precedente emissione di fattura, che qui, per le ragioni in precedenza esposte, non rileva) quella di percezione del relativo corrispettivo (Cass., Sez. 5, 19/02/2009, n. 3976, Rv. 606704; Cass., Sez. 1, 26/10/1995, n. 11150, Rv. 494387).

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8 e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6. Erronea, contraddittoria, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, la ricorrente Agenzia delle Entrate deduce che la CTR ha accolto l’appello del contribuente ritenendo pacifico tra le parti: a) che le prestazioni sono state rese a favore del Consorzio fino al 31 dicembre 2002; b) le fatture sono state spedite nel mese di maggio 2004; c) e il relativo pagamento è iniziato dal 15.5.2004.

Mentre quanto asserito sub a) è ritenuto corretto, le altre due proposizioni sono state, ad avviso della ricorrente, meramente asserite da CTP nel ricorso in appello e sono state contestate dall’Ufficio. Posto che la sanzione era stata comminata sulla base degli accertamenti contenuti nel processo verbale, e cioè delle prestazioni e delle contabilizzazioni operate dalla società nei propri registri, incombeva all’attore provare che la prestazione era stata pagata nel 2004, come meramente asserito dall’opponente, depositando gli atti di pagamento e fornendo così la prova che l’operazione poteva considerarsi effettuata nel 2004, come stabilito dal richiamato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6. Erroneamente quindi il giudice di secondo grado ha ritenuto l’inapplicabilità della sanzione sul presupposto, non dimostrato, che i pagamenti fossero avvenuti nel maggio 2004 e quindi l’effettuazione dell’operazione dovesse slittare di due anni.

Alla stregua di ciò, sottopone il seguente quesito, così formulato: “Dica codesta Corte se nel caso in cui il contribuente contesti l’irrogazione di una sanzione IVA per tardiva emissione delle fatture, possa la CTR ritenere la tempestività delle stesse sulla base di mere asserzioni, come ha fatto la CTR, o non debba piuttosto il giudice richiedere che la parte fornisca la prova dei pagamenti dei servizi, a modifica del momento di perfezionamento dell’operazione IVA e ai fini del calcolo dei termini per l’emissione delle fatture”.

Il motivo è inammissibile perchè articolato in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

L’assunto della ricorrente, secondo il quale la CTR ha accolto l’appello del contribuente ritenendo pacifico tra le parti che le fatture erano state spedite nel mese di maggio 2004 e che il relativo pagamento fosse iniziato dal 15.5.2004, è meramente assertivo.

Invece, la CTR è pervenuta alla conclusione censurata sul presupposto, desumibile dal testo della sentenza impugnata, che dagli atti risultava (non contestato) che i pagamenti erano avvenuti dal maggio 2004 in poi; dopo, cioè, la ricezione materiale delle fatture.

La ricorrente, allora, avrebbe dovuto non limitarsi a censurare assertivamente il dato probatorio utilizzato ma avrebbe dovuto osservare l’onere di suffragare la validità dell’assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti del processo dai quali fosse risultata la contestazione del fatto, in modo da rendere possibile l’apprezzamento del vizio dedotto.

Peraltro la CTR ha ritenuto sussistente la prova dei pagamento eseguiti nel 2004 sulla base degli atti prodotti dal Consorzio, allegati anche al controricorso, ossia sulla base dei partitari e quindi dell’elenco cronologico delle operazioni riguardanti il singolo conto, riferito al periodo di causa.

Il ricorso va pertanto respinto.

3. Al rigetto del ricorso, segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio come liquidate nel pedissequo dispositivo.

PQM

 

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 7.830, oltre spese prenotate addebito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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