Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24115 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 03/10/2018), n.24115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10491/2013 proposto da:

S.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3261/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/04/2012 r.g.n. 3815/2010.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte di appello di Roma con la sentenza n. 3261/2012 aveva rigettato l’appello proposto da S.R. avverso la decisione con la quale il tribunale locale aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di Poste Italiane spa, diretta alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti per il periodo 5/4/06-6/6/06.

La Corte territoriale aveva ritenuto che rispetto al contratto stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, fosse da ritenersi che la disciplina prevista dalla norma richiamata prevedesse una ipotesi aggiuntiva e alternativa di assunzione a termine rispetto a quelle previste dall’art. 1 dello stesso decreto legislativo, e che dunque al contratto non si applicassero i principi e le condizioni di cui all’art. 1. Rilevava altresì che la disciplina di cui all’art. 2, comma 1 bis non presentasse alcun aspetto di contrasto con l’ordinamento Europeo e con i principi costituzionali. Riteneva ancora infondata l’eccezione relativa alla omessa motivazione sul rispetto della clausola di contingentamento, in quanto la società aveva provveduto a depositare un prospetto, ritenuto prova sufficiente, che evidenziava il corretto rapporto tra assunzioni a termine e numero complessivo di dipendenti al momento della assunzione dello S..

Avverso detta decisione lo S. ha proposto ricorso affidandolo a un articolato motivo cui resisteva con controricorso Poste Italiane spa. Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con il motivo del ricorso è denunciata la omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5), nonchè la violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2. Si duole il ricorrente della omessa motivazione e valutazione del superamento del limite percentuale di assunzioni a termine e della carenza di prova a tale riguardo. Si duole altresì parte ricorrente della insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con riguardo al mancato rispetto della clausola di contingentamento, anche specificando di aver sottoposto al vaglio del giudici di merito la insufficienza della prova inerente il superamento dei limiti percentuali, nonchè l’inidoneità della documentazione allegata dalla società.

Deve premettersi che la Corte territoriale, esaminando il secondo motivo di gravame, ha esaminato puntualmente l’eccezione relativa alla clausola di contingentamento, rilevandone la infondatezza in quanto pur a fronte della genericità del motivo, la società aveva allegato documentazione attestante, nell’anno di assunzione dello S., il rispetto della percentuale delle assunzioni a termine. Alcuna omissione è dunque rinvenibile nella statuizione.

Val la pena ricordare che questa Corte, in punto di valutazione del rispetto delle percentuali fissate per le assunzioni a termine ha specificato che “In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, nel prevedere che il numero dei lavoratori assunti a termine dalle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste non può superare il limite percentuale del quindici per cento dell’organico aziendale, si riferisce al numero complessivo dei lavoratori assunti, in base ad un criterio quantitativo “per teste”, dovendosi escludere il computo dei contratti a tempo determinato “part-time” fino alla concorrenza dell’orario pieno, ossia secondo il criterio cd. “full time equivalent”, previsto dal D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 2, comma 1-bis, al fine di facilitare il calcolo dell’organico in sede di recepimento della direttiva 1997/81/CE e in vista della prevedibile estensione del lavoro a tempo parziale, ma non anche ai fini della disciplina dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, che ha una specifica “ratio”, riconducibile alla finalità antiabusiva della direttiva 1999/70/CE (Cass. n. 753/2018).

Il principio esposto avrebbe dunque richiesto una ulteriore specificazione rispetto ad eventuali e, attualmente non allegate e provate, assunzioni in eccedenza rispetto al limite fissato.

Quanto alla idoneità probatoria della documentazione allegata dalla società deve ritenersi che la Corte territoriale ha espresso una valutazione di merito sulla capacità e validità probatoria del documento, non ri-esaminabile in questa sede.

Quanto infine alla censura inerente le omesse comunicazioni sul numero delle assunzioni, questa Corte ha rilevato che “In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, la violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria le richieste di assunzione ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non è prevista come requisito di validità del negozio, non essendo ravvisabile, pertanto, nè una nullità testuale, nè una cd. virtuale, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1, per violazione di norma imperativa di legge, in quanto le modalità del controllo sindacale – come normativamente previste nella specie – mirano soltanto ad agevolare una verifica eseguibile anche altrimenti e che resta fondamentalmente garantita dall’onere probatorio (della legittimità del termine) incombente sul datore di lavoro, oltre che dalla possibilità di far valere l’inosservanza dell’obbligo come condotta antisindacale reprimibile ex art. 28 st.lav”. (Cass. n. 5718/2018)

Il ricorso deve essere rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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