Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24114 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 28/11/2016), n.24114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2740-14 proposto da:

COMMERBANK AG FILIALE DI (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RIZZO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BONORA,

giusta procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

F.F., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

F.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

VOTANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO

SILVIO CLAUDIO MARINO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMMERBANK AG FILIALE DI (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RIZZO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BONORA,

giusta procura speciale notarile in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n,. 1226/2013 della CORTE D’APPELLO DI MILANO,

depositata il 23/07/2013 r.g.n. 513/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’avvocato BONORA CLAUDIO;

udito l’avvocato MARINO MARIO SILVIO CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23 luglio 2013, ha respinto l’appello principale proposto da Commerzbank AG Filiale di (OMISSIS) avverso la sentenza del locale Tribunale con cui la società era stata condannata a pagare a F.F. gli importi di Euro 28.960,91, a titolo di controvalore delle azioni Allianz detenute fiduciariamente dalla società datrice di lavoro e trattenute alla cessazione del rapporto, e di Euro 75.727,62, a titolo di indennità di cui al contratto cd. di secondment intercorso tra le parti.

Innanzitutto la Corte territoriale ha osservato che “la questione dell’asserito diritto della banca alla restituzione della somma di Euro 194.116,45 non è più oggetto del presente giudizio, essendosi formato giudicato interno sul capo della sentenza impugnata che ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e pendendo sul punto il giudizio avanti la Commissione tributaria instaurato dalla stessa appellante”.

Circa la condanna al pagamento delle altre somme la Corte ha ritenuto che correttamente il primo giudice avesse considerato come “alcuna contestazione fosse stata avanzata dalla società sulla debenza di tali somme e sulla loro quantificazione, essendosi quest’ultima limitata a dedurre nella memoria ex art. 416 c.p.c. di averle poste in compensazione con il proprio maggior credito oggetto della domanda riconvenzionale”; aggiunge la Corte che “anche nel gravame l’appellante nulla contesta, nell’an come nel quantum, relativamente alla somma dovuta a titolo di controvalore ricavato dalla vendita delle azioni Allianz”, mentre i rilievi formulati nell’appello riguardo l’indennità prevista dal contratto di distacco erano da considerare tardivi perchè non proposti in primo grado e quindi inammissibili.

Parimenti infondata – secondo i giudici d’appello – la doglianza circa la mancata compensazione dei crediti non contestati della lavoratrice con il maggior contro credito rivendicato dalla società, non essendo ammissibile una compensazione in carenza di facile e pronta liquidità di un credito legato alla correttezza del regime fiscale applicato dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta.

La Corte milanese ha respinto anche l’appello incidentale della F. avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua impugnativa di licenziamento intimatole per giustificato motivo oggettivo, consistente nella soppressione del posto di lavoro presso la sede di (OMISSIS).

Ha affermato che la valutazione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del recesso doveva riguardare il solo ambito aziendale del datore di lavoro distaccante, per cui era inconferente la circostanza che presso gli uffici di (OMISSIS) continuasse l’attività che la F. svolgeva nel corso del distacco, posto che l’effettività della soppressione della posizione di lavoro e l’impossibilità di repechage dovevano essere valutati con riferimento all’organizzazione della distaccante presso gli uffici di (OMISSIS).

2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale Commerzbank AG Filiale di (OMISSIS) con quattro motivi. Ha resistito con controricorso F.F., spiegando ricorso incidentale affidato ad un motivo. Ad esso ha resistito con controricorso la banca, che ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con il primo motivo del ricorso principale di Commerzbank si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in merito alla declinatoria della giurisdizione in favore del giudice tributario sulla domanda di restituzione della somma di Euro 194.116,45 formulata dalla Banca.

Si sostiene che “l’acquiescenza prestata dalla Banca alla declinatoria di giurisdizione espressa dal Tribunale di Milano concerneva il solo accertamento del credito, ma non il diritto della Banca ad ottenere la restituzione dalla lavoratrice delle somme finanziate (ed il corrispondente obbligo di quest’ultima di versarle)”.

Si deduce che la Banca non aveva mai rinunziato a chiedere al giudice del lavoro la condanna della dipendente alla restituzione degli importi anticipati all’Erario per suo conto, tanto che aveva richiesto anche in appello la condanna della F. alla restituzione delle somme finanziate, previa sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione del giudice tributario nel frattempo adito.

Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c., dell’art. 102 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, circa la declinatoria della giurisdizione del giudice del lavoro in favore del giudice tributario sulla domanda di restituzione di oltre 194 mila euro avanzata dalla Banca.

Si censura la Corte territoriale per non aver limitato la declinatoria della propria giurisdizione al solo accertamento della questione pregiudiziale (e cioè la determinazione delle ritenute sulle imposte dovute dal dipendente per il reddito conseguito all’estero), estendendo erroneamente tale declinatoria all’intera domanda riconvenzionale della Banca.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi alla domanda proposta in via riconvenzionale in primo grado dalla Banca volta alla restituzione della somma di Euro 194.116,45 quale importo anticipato per conto della F. a titolo di ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente maturati durante il distacco a Londra, non possono trovare accoglimento.

In proposito va rilevato che la Corte territoriale ha osservato che “la questione dell’asserito diritto della banca alla restituzione della somma di Euro 194.116,45 non è più oggetto del presente giudizio, essendosi formato giudicato interno sul capo della sentenza impugnata (ndr. del Tribunale di Milano) che ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e pendendo sul punto il giudizio avanti la Commissione tributaria instaurato dalla stessa appellante”.

Dunque la Corte milanese non si è pronunciata declinando la giurisdizione sulla domanda riconvenzionale della Banca bensì ha sostenuto che su di essa si sia formato un giudicato endo-processuale.

L’assunto va condiviso perchè al cospetto della decisione del Tribunale che aveva integralmente declinato la giurisdizione su tutta la domanda riconvenzionale avanzata dalla Banca (tanto vero che alcuna ulteriore pronuncia sul punto era residuata nella sentenza del primo giudice) quest’ultima aveva una duplice possibilità: o impugnare tale declinatoria ovvero fare acquiescenza ad essa, traslando il giudizio su detta domanda innanzi al giudice tributario.

La Banca ha scelto tale seconda strada, assumendo il relativo rischio, anche di veder preclusa dal giudicato interno la trattazione di ogni questione relativa alla domanda riconvenzionale proposta innanzi al giudice ordinario.

Peraltro neanche risulta che la Banca abbia specificamente gravato la sentenza di primo grado nella parte in cui nulla ha disposto circa la condanna della dipendente alla restituzione degli importi anticipati all’Erario, limitandosi detta pronuncia a dichiarare il difetto di giurisdizione sull’intera domanda riconvenzionale e non disponendo alcuna sospensione del giudizio rispetto alla questione che la Banca ritiene a valle di quella pregiudiziale concernente la legittimità delle ritenute fiscali. In proposito il motivo in esame, per di più partendo dall’errato presupposto che “nessuna declinatoria della giurisdizione è mai stata assunta dal Tribunale in ordine alla cognizione del credito restitutorio fatto valere per l’anticipazione delle somme versate”, è privo di autosufficienza, riportando nel corpo di esso meri stralci dell’appello inidonei a dimostrare che la Banca avesse devoluto alla cognizione della Corte milanese, mediante specifici motivi di censura avverso la sentenza di primo grado che aveva declinato senza residui la giurisdizione sulla riconvenzionale, la richiesta di condanna alla restituzione degli importi anticipati e non piuttosto che avesse formulato una impugnazione parziale, con acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata ex art. 329 c.p.c., comma 2.

All’infondatezza del primo motivo consegue che il secondo – con cui si chiede, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, l’affermazione, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria – è inammissibile perchè non vi è stata alcuna pronuncia sulla giurisdizione della Corte di Appello, preclusa dal pregiudiziale giudicato interno dichiarato dalla Corte medesima e che, per quanto sopra, ha superato il vaglio di legittimità.

4.- Con il terzo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c., nonchè dell’art. 295 c.p.c., e nullità della sentenza per mancata sospensione necessaria del processo.

Si censura quella parte della sentenza impugnata secondo cui la compensazione giudiziale non avrebbe potuto essere ammessa in quanto il credito opposto dalla Banca non sarebbe stato di facile e pronta liquidazione, esseno oggetto di accertamento davanti al giudice tributario. Si contesta altresì che la Corte adita non si sarebbe pronunciata sull’istanza di sospensione. Si richiama Cass. n. 23573 del 2013 e si opina che la Corte di Appello avrebbe dovuto mantenere la questione relativa alla compensazione degli opposti crediti come ancora non decisa e sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio tributario.

Il Collegio reputa il motivo infondato in adesione all’orientamento di recente ribadito da Cass. n. 1695 del 2015 secondo cui per l’applicabilità della compensazione è sempre richiesto che ricorrano da ambedue i lati i requisiti di cui all’art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione, pertanto un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, nè di compensazione giudiziale, poichè potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio (Cass. n. 23716 del 2013; Cass. n. 9608 del 2013), salvo che nel corso del giudizio di cui si tratta la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato con l’efficacia di giudicato nell’altro giudizio (Cass. n. 22133 del 2004; Cass. n. 8338 del 2011).

5.- Con il quarto motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 434 e 437 c.p.c. nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere condannato la Banca al pagamento di Euro 28.960,91, a titolo di controvalore delle azioni Allianz detenute fiduciariamente dal datore di lavoro e trattenute alla cessione del rapporto, nonchè di Euro 75.727,62, a titolo di indennità di cui al contratto di distacco.

Si rileva che sin dal primo grado la Banca avrebbe “eccepito e provato” che le somme trattenute dalla vendita delle azioni Allianz ammontavano non ad Euro 28.960,91, bensì al minor importo di Euro 23.058,77, e che “ne aveva eccepito la già avvenuta compensazione con le altre (e maggiori) somme dovute per la restituzione del finanziamento”.

La censura non può trovare accoglimento.

La Corte ha ritenuto che correttamente il primo giudice avesse considerato sussistenti detti crediti osservando come “alcuna contestazione fosse stata avanzata dalla società sulla debenza di tali somme e sulla loro quantificazione, essendosi quest’ultima limitata a dedurre nella memoria ex art. 416 c.p.c. di averle poste in compensazione con il proprio maggior credito oggetto della domanda riconvenzionale”. Ha ritenuto pertanto fondati i fatti costitutivi della pretesa in quanto non contestati e, quindi, non bisognevoli di prova.

Tale ratio decidendi, di per sè sola idonea a fondare la condanna al pagamento di entrambe le somme di denaro, con ultroneità degli ulteriori argomenti circa l’ammissibilità delle difese od eccezioni formulate in appello, non risulta efficacemente censurata in quanto nel corpo del motivo non si riportano i contenuti della memoria di costituzione della Banca in primo grado dai quali risulterebbe tale contestazione specifica (v. Cass. n. 301 dei 2014 la quale richiede, a pena di inammissibilità, la trascrizione del punto della memoria difensiva in cui viene effettuata la contestazione), non essendo all’uopo certo idonea la mera richiesta di rigetto della domanda avversaria ovvero l’eccezione in compensazione di non meglio precisati crediti nè individuati nè quantificati. Circa la eccepita compensazione inoltre vale quanto già esposto al paragrafo che precede, mentre riguardo la dedotta prova dell’avvenuto pagamento si tratta di accertamento di fatto precluso in sede di legittimità.

6.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale la F. impugna il capo della sentenza della Corte di Appello di Milano nella parte in cui ha respinto l’impugnazione della lavoratrice relativamente alla domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatole per giustificato motivo oggettivo, con le pronunce reintegratorie e risarcitorie consequenziali.

Denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativo all’effettiva sede del posto di lavoro della F. presso gli uffici di Londra, nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 e dell’art. 116 c.p.c. per erronea ed incongrua interpretazione delle prove degli atti di causa.

Il motivo non può trovare accoglimento in quanto tende a sollecitare una rivisitazione del giudizio di fatto, anche attraverso una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in quanto travalica i limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 8053 del 2014).

7.- Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere respinti e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Poichè le impugnazioni sono state entrambe proposte successivamente al 30 gennaio 2013 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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