Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24114 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24114 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 31933-2007 proposto da:
BRIZIARELLI ADRIANO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato
RIZZO CARLA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ZUCCACCIA NERIO giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
4

1684

contro

COMUNE PERUGIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA
8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARTASEGNA MARIO

Data pubblicazione: 24/10/2013

giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio
FILIPPO DURANTI in Perugia del 13/03/2009 rep. n.
53218;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 187/2007 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 15/06/2007 R.G.N. 664/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato CARLA RIZZO;
udito l’Avvocato MARIO CARTASEGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilita’ del ricorso.

2

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-

Con la decisione impugnata la Corte d’Appello di Perugia

ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Adriano
Briziarelli nei confronti del Comune di Perugia avverso le
sentenze, non definitiva (per la quale era stata fatta riserva

cui era stato dichiarato risolto alla data del 31 dicembre
1986 il contratto di locazione stipulato tra il Comune, quale
locatore, ed il Briziarelli, quale conduttore, ed era stato
condannato quest’ultimo al pagamento della somma di C
37.512,76, a titolo di risarcimento del danno per l’indebito
protrarsi

dell’occupazione,

oltre

interessi

e

spese

processuali.
1.1.- La Corte d’Appello ha rilevato che, benché la causa
fosse stata trattata nel primo grado di giudizio col rito
ordinario, il Briziarelli aveva proposto appello con ricorso
anziché con citazione notificata alla controparte e che il
ricorso, pur depositato nel termine di trenta giorni dalla
notificazione della sentenza, era stato notificato oltre tale
termine. Ha perciò reputato tardiva l’impugnazione e ne ha
dichiarato l’inammissibilità, con condanna dell’appellante al
pagamento delle spese del grado.
2.-

Avverso la sentenza Adriano Briziarelli ha proposto

ricorso con un motivo.
Il Comune di Perugia si è difeso con controricorso, illustrato
da memoria.

3

di impugnazione) e definitiva, del Tribunale di Perugia con

MOTIVI DELLA DECISIONE
l.-

Con l’unico articolato motivo si deduce «violazione e

falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione agli artt. 325, 342, 433, 426, 434, 439, 447 bis
c.p.c. ed all’art. 90 1. 353/90>>.

rito, applicato dalla Corte d’Appello, non si attaglierebbe al
caso di specie. Premesso che non è in contestazione che la
controversia oggetto del presente ricorso fosse soggetta al
rito speciale delle locazioni, il detto principio non dovrebbe
trovare applicazione perché l’appellante, odierno ricorrente,
ha proposto l’appello con ricorso con le forme e i termini
propri del rito locatizio: la ragione della non applicazione
del principio di ultrattività del rito starebbe, secondo il
ricorrente, nel fatto che questo sarebbe invocabile a tutela
dell’appellante soltanto quando si sia sbagliato nel proporr
l’impugnazione seguendo un rito diverso da quello applicabile
al giudizio; non anche quando, come nel caso di specie, ha
introdotto il giudizio di impugnazione secondo il rito proprio
della controversia, dovendosi, in tal caso, seguire le norme
che regolano le forme e i tempi di tale rito.
2.- Il motivo è infondato.

Il principio di ultrattività del rito, più volte richiamato
nella giurisprudenza di legittimità, non è posto a tutela
esclusiva della parte impugnante, come presuppone il
ricorrente; esso piuttosto serve a garantire la certezza delle

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Il ricorrente sostiene che il principio di ultrattività del

forme dell’impugnazione,

essendo specificazione del più

generale principio secondo il quale l’individuazione del mezzo
di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio
dell’apparenza,

cioè

con

riguardo

esclusivo

alla

qualificazione, anche implicita, dell’azione e del

n. 682/05).
Conseguentemente, si è affermato e va qui ribadito che il
principio di ultrattività del rito postula che il giudice
abbia trattato la causa secondo quello erroneamente adottato,
implicitamente ritenendo che il rito in concreto seguito sia
quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve
proseguire nelle stesse forme. Pertanto, qualora una causa in
materia di locazione sia stata trattata con il rito ordinario,
l’atto di appello va proposto con citazione, a norma dell’art.
342 cod. proc. civ., da notificare entro trenta giorni dalla
notifica della sentenza; ove, invece, l’appello sia stato
proposto erroneamente con ricorso, ai fini della tempestività
del gravame occorre guardare non alla data di deposito dello
stesso, bensì a quella della notifica del ricorso alla
controparte in una col provvedimento del giudice di fissazione
dell’udienza (Cass. n. 12290/11; cfr. anche Cass. n. 22738/10,
per la prima parte; nonché Cass. n. 4498/09, per la seconda
parte).
Avendo il giudice d’appello fatto corretta applicazione dei
detti principi, il ricorso va rigettato.

5

provvedimento compiuta dal giudice (cfr., tra le altre, Cass.

3.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da

dispositivo.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Adriano
Briziarelli, al pagamento in favore del resistente, Comune di

complessivamente in C 4.700,00, di cui C 200,00 per esborsi,
oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 19 settembre 2013.

Perugia, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida

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