Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24114 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 06/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10896-2010 proposto da:

S.S.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTTAVIANO

42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2017 dal Consigliere Dott. VITO DI NICOLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. S.S.M. ricorre per cassazione impugnando la sentenza n. 46-18/2009 depositata il 4 marzo 2009 con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’Istituto di studi culturali La Verne University con sede in (OMISSIS) avverso la decisione n. 699-27/2007 della Commissione Tributaria Provinciale della medesima città che aveva respinto, compensando tra le parti le spese di causa, i ricorsi proposti dall’Istituto di Studi culturali La Verne University e dalla Signora S.S.M., la quale aveva eccepito, per quanto qui interessa, il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che la pretesa fiscale riguardasse esclusivamente l’attività dell’associazione.

La CTR – dopo aver ricordato che avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello il solo Istituto – sottolineava come la CTP avesse precisato che la pretesa fiscale riguardasse esclusivamente l’attività dell’Istituto “e, quindi, non poteva incidere sulla sfera giuridica della ricorrente S.”.

2. Il ricorso per cassazione proposto dalla ricorrente è affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata “per violazione del principio del contraddittorio”, sul presupposto che essa ricorrente, in quanto appellante, non aveva “ricevuto la comunicazione dell’udienza di trattazione della controversia”.

Alla stregua di ciò, sottopone il seguente quesito: “…, se la mancata comunicazione, alle parti costituite in grado di appello, della data stabilita per la trattazione della controversia non comporti la nullità della sentenza di secondo grado, per violazione del principio del contraddittorio, come recepito dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, e art. 61”.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata “laddove è giunta a disconoscere la deducibilità dei costi, corrispondenti ai proventi accertati quali ricavi imponibili, nonostante l’ufficio finanziario, nel proprio accertamento, non avesse rettificato tali costi, nè sotto il profilo della loro esistenza, inerenza, nè, tanto meno, sotto quello della prova degli stessi. Esercizio improprio del potere impositivo da parte del giudice tributario”.

Alla stregua di ciò, sottopone il seguente quesito, così formulato: “nel caso che ci occupa, i giudici di seconde cure hanno ritenuto che i costi contabilizzati dalla Associazione non fossero fiscalmente deducibili per mancanza della loro prova o per difetto di inerenza o di competenza. E ciò nonostante che l’UF non abbia sottoposto a rettifica i costi indicati in dichiarazione. In tal modo, i giudici hanno esercitato il potere impositivo che per legge spetta all’UF. Così riassunta la vicenda concreta, voglia codesta Suprema Corte stabilire se non sia illegittima quella statuizione della Giurisdizione Tributaria con la quale si neghi la deducibilità dei costi contabilizzati dal contribuente nonostante che l’UF non abbia sottoposto a rettifica quegli stessi costi”.

3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che “la sentenza impugnata è errata laddove è giunta a disconoscere la deducibilità dei costi, corrispondenti ai proventi accertati come ricavi imponibili, nonostante l’UF, durante la fase processuale, non abbia mai contestato la inesistenza o il difetto di inerenza o di competenza dei costi. Violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

Alla stregua di ciò, sottopone il seguente quesito, così formulato: “nel caso che ci occupa, i giudici di seconde cure hanno ritenuto che i costi contabilizzati dalla Associazione non fossero fiscalmente deducibili per mancanza della loro prova o per difetto di inerenza o di competenza. E ciò nonostante che l’UF non abbia eccepito, in sede processuale, il difetto di prova, di inerenza o di competenza degli stessi costi. Così riassunta la vicenda concreta, voglia codesta Suprema Corte stabilire se non sia illegittima, sotto il profilo della violazione del principio dispositivo e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, quella statuizione della Giurisdizione Tributaria con la quale si neghi la deducibilità dei costi contabilizzati dal contribuente nonostante che l’UF non abbia eccepito, in sede processuale, il difetto dei requisiti per la deducibilità dei costi medesimi”.

4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che “la sentenza impugnata è errata laddove è giunta a disconoscere la deducibilità dei costi, corrispondenti ai proventi accertati quali ricavi imponibili, risulta, inoltre, che essa violi l’art. 144 Tuir”.

Alla stregua di ciò, sottopone il seguente quesito, così formulato: “nel caso che ci occupa, una volta chiarito che i giudici di seconde cure non avrebbero potuto giudicare sulla congruità dei costi dichiarati dall’Associazione, in quanto non sottoposti a rettifica da parte dell’UF, nè da questo contestati in sede processuale, risulta evidente che la sentenza è illegittima nella parte in cui non ha riconosciuto la deducibilità dei costi imputabili ai ricavi tassabili in capo all’Associazione ricorrente. Così riassunta la vicenda concreta, voglia codesta Suprema Corte stabilire se non sia illegittima, per violazione dell’art. 144 Tuir, quella statuizione della Giurisdizione Tributaria con la quale si neghi la deducibilità dei costi contabilizzati da un ente non commerciale, imputabili ai ricavi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali che, ín quanto tali, sono sottoposti ad imposizione”.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. Risulta che la S. (la quale non propose ricorso in primo grado) si limitò, in quanto le fu notificato l’avviso di accertamento nella qualità di ex amministratrice e legale rappresentante dell’associazione, a chiedere, nel corso del giudizio di primo grado, una pronuncia dichiarativa della suo difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la pretesa fiscale riguardasse esclusivamente l’attività dell’associazione.

Dal testo della sentenza impugnata, emerge che l’odierna ricorrente fu ritenuta carente di legittimazione passiva, sul presupposto che la pretesa fiscale riguardasse esclusivamente l’attività dell’istituto e, quindi, non potesse incidere sulla sfera giuridica della ricorrente S., la quale, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non ha appellato la prima sentenza e non ha mai assunto la qualità di parte nel giudizio di secondo grado.

5.2. La Corte di cassazione ha affermato che, nel processo tributario, il diritto della parte alla comunicazione dell’avviso di trattazione del giudizio di appello, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 31, è condizionato ad un atto di diligenza processuale, rappresentato dalla costituzione in giudizio, la cui omissione, corrispondendo ad una scelta legittima della stessa parte, le impedisce di dolersi della lesione del suo diritto di difesa (Cass., Sez. 6 – 5, 05/05/2017, n. 11103, Rv. 643971), tant’è che è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31,nella parte in cui non prevede che la comunicazione della data fissata per la trattazione del ricorso debba essere data anche alla parte non costituita (nella specie, nel giudizio di appello), in quanto, pur non esistendo un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole tra i diversi tipi di processo, i diversi ordinamenti processuali ben possono differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e delle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, anche in relazione all’epoca della disciplina ed alle tradizioni storiche di ciascun procedimento, cosicchè nel processo tributario il diritto della parte all’informazione è condizionato ad un atto di diligenza processuale, rappresentato dalla costituzione in giudizio, la cui omissione, corrispondendo ad una scelta legittima della stessa parte, le impedisce di dolersi della lesione del suo diritto di difesa (Cass., Sez. 5, 21/11/2005, n. 24520, Rv. 585564).

Il primo motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato.

5.3. Tanto chiarito, ne discende anche il difetto di legittimazione della S. ad impugnare la sentenza emessa dalla CTR di Napoli.

Va tuttavia anche ricordato come la giurisprudenza di legittimità sia ferma nel ritenere che, in tema di contenzioso tributario, la persona fisica la quale, come nel caso in esame, riceva la notifica dell’avviso di accertamento a carico di un ente, avendo ricoperto in passato, ma non attualmente, le cariche di amministratore e legale rappresentante non ha più nè il potere, nè l’interesse e neppure è legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante all’ente (Cass., Sez. 5, 12/11/2010, n. 22999, Rv. 615820; Cass., Sez. 5, 05/10/2004, n. 19870, Rv. 578404).

Siccome l’interesse all’impugnazione – inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass., Sez. U, 19/05/2008, n. 12637, Rv. 603219), ne deriva, non potendo la ricorrente far valere in giudizio alcun diritto spettante all’Istituto, anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e la conseguente preclusione, anche per questa via, all’esame dei motivi di gravame svolti nel merito dalla ricorrente stessa.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio come liquidate nel pedissequo dispositivo.

PQM

 

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 7.700,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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