Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24114 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 03/10/2018), n.24114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3700/2014 proposto da:

R.O., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G. FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO CARPIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato LAURA GIOLO, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

P.G., P.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ARNO 6, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO MANNINO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FLAVIO DE ZORZI, giusta delega

in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 482/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/11/2013 R.G.N. 159/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per improcedibilità, inammissibilità,

in subordine rigetto;

udito l’Avvocato LAURA GIOLO;

udito l’Avvocato FLAVIO DE ZORZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 482/2013, depositata il 12 novembre 2013, la Corte di appello di Venezia – respinta l’eccezione di prescrizione del credito, che invece il Tribunale di Rovigo aveva accolto – rigettava le domande proposte da R.O. e R.M., quali eredi di R.I., dirette all’accertamento, con le conseguenti pronunce di condanna, dell’esistenza di un rapporto di lavoro domestico intercorso fra la loro dante causa e B.E. fino al 13/5/1983 (rapporto in parte regolarizzato limitatamente al periodo 1954-1976) e fra la stessa e gli eredi del B. fino al 12/12/2002.

2. La Corte, dopo avere sottolineato la peculiarità di un rapporto protrattosi per oltre settant’anni, osservava a sostegno della decisione che se pure le complessive risultanze istruttorie comprovassero che R.I., in una qualche misura e diversamente negli anni, avesse continuato a svolgere, anche dopo la formale conclusione e definizione del rapporto di lavoro, attività materialmente riconducibili al lavoro domestico, risultava comunque indimostrato che tali attività fossero state svolte a titolo oneroso e sotto il vincolo della subordinazione e non invece rese, in forza di risalenti legami di natura morale e affettiva, in un contesto di totale comunanza di vita.

3. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza gli eredi R. con tre motivi, cui hanno resistito P.G. e P.R. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente disattendersi il rilievo di improcedibilità del ricorso, per essere stata depositata, con il medesimo, soltanto una copia autentica della sentenza notificata, anzichè due copie autentiche di essa (una per ciascuno dei ricorrenti), con le rispettive relazioni di notifica, dovendosi in proposito osservare come la previsione, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, sia funzionale, ad un tempo, al riscontro della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione e della verifica di completezza (e, quindi, di conoscibilità) della motivazione posta a base della decisione: esigenze peraltro soddisfatte nel caso di specie, essendo in atti copia autentica (completa di ogni pagina) della sentenza impugnata con la relazione di notifica ad entrambi i ricorrenti.

2. Con il primo motivo, deducendo la violazione dell’art. 115 c.p.c. e il vizio di cui all’art. 360, n. 5, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere respinto la domanda sul rilievo che fosse mancata la prova che l’attività domestica prestata dalla loro dante causa, R.I., per le famiglie B. e P., nel tempo successivo alla formale conclusione del rapporto, fosse stata svolta sotto il vincolo della subordinazione e avesse avuto carattere oneroso: affermazione che non era fondata su alcuna prova e che anzi era da ritenersi contraddetta dalle deposizioni rese dai testi dei ricorrenti e dalla stessa teste indicata dalla Corte di appello, così da risultare priva di una motivazione logica e coerente con le risultanze istruttorie complessivamente acquisite al giudizio.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per avere la Corte omesso di pronunciarsi circa la richiesta di ammissione degli ulteriori mezzi di prova (per testi) formulati con l’atto di appello, malgrado le circostanze capitolate fossero volte a dimostrare l’esistenza di un vero e proprio lavoro dipendente, intercorso senza soluzione di continuità dal 1930 al 2002.

4. Con il terzo motivo viene dedotta dai ricorrenti la violazione o falsa applicazione degli artt. 336 e 112 c.p.c., per avere la Corte, disponendo la compensazione per il solo grado di appello, omesso di pronunciare sulla domanda di rimborso delle spese di lite liquidate in esito al giudizio di primo grado, nonostante l’avvenuto accoglimento dell’unico motivo di gravame concernente l’erroneità della declaratoria di prescrizione dell’azione.

5. Il primo motivo è inammissibile.

6. Esso, infatti, dolendosi i ricorrenti che il ragionamento probatorio svolto dal giudice di merito presenti un’obiettiva deficienza, emergente dalla stessa sentenza impugnata, del procedimento logico che ha indotto la Corte, sulla scorta degli elementi acquisiti, al proprio convincimento (cfr. ricorso, p. 17), non si conforma al modello legale del nuovo vizio “motivazionale”, quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, pur a fronte di sentenza depositata il 12 novembre 2013, e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa.

7. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

8. Risulta parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso.

9. Come più volte affermato da questa Corte, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l’onere di indicare in modo specifico le circostanze oggetto di prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative: Cass. n. 17915/2010 (ord.).

10. A tale preciso onere di deduzione non si sono conformati i ricorrenti, non trascrivendo i capitoli di prova testimoniale riproposti al giudice di appello e dal medesimo non ammessi ma limitandosi alla loro indicazione per “grandi voci” o “linee tematiche” (cfr. ricorso, pp. 23-24), e di conseguenza formulando il motivo con modalità non rispondenti all’esigenza sottolineata nella giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

11. E’ invece fondato, e deve essere accolto, il terzo motivo di ricorso, alla stregua del consolidato orientamento, per il quale, in base al principio fissato dall’art. 336 c.p.c., comma 1, secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d’appello, di provvedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. n. 13059/2007).

12. Consegue da quanto sopra che l’impugnata sentenza n. 428/2013 della Corte di appello di Venezia deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, conformandosi al principio di diritto sub 11, provvederà all’esame della domanda degli odierni ricorrenti relativa alle spese del giudizio di primo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA