Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24113 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 27/09/2019), n.24113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14147-2018 proposto da:

O.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORNELLA FIORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO in persona del

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONI;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 28797/2017 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – O.G.A. ricorre per sei mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 30 marzo 2018 con cui il Tribunale di Torino ha respinto l’opposizione dal medesimo spiegata avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva disatteso la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis comma 2, lett. a), e correlata nullità del procedimento a quo e del relativo provvedimento definito, violazione dell’art. 24 Cost., comma 2, e dell’art. 101 c.p.c. (violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio conseguente alla mancata fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e senza previo interrogatorio libero del ricorrente).

Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, lett. b), e correlata nullità del procedimento a quo e del relativo provvedimento definito, violazione dell’art. 24 Cost., comma 2, e dell’art. 101 c.p.c. (violazione principio del contraddittorio conseguente alla mancata fissazione di udienza comparizione delle parti e senza previo interrogatorio libero del ricorrente). Nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4, del procedimento e del provvedimento per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, motivazione apparente, incomprensibile e manifestamente illogica ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. c), e correlata nullità del procedimento a quo e del relativo provvedimento definito, violazione dell’art. 24 Cost., comma 2, e dell’art. 101 c.p.c. (violazione del principio del contraddittorio conseguente alla mancata fissazione di udienza di comparizione delle parti e senza previo interrogatorio libero del ricorrente), nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4 del procedimento e del provvedimento per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. g), in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, con riferimento al giudizio sulla credibilità del ricorrente, nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4, del procedimento e del provvedimento per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132 c.p.c., n. 4 motivazione apparente, incomprensibile o manifestamente illogica ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.lgs. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4 del procedimento e del provvedimento per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, motivazione apparente, incomprensibile o altamente illogica, omesso esame di fatti decisivi allegati dal ricorrente: esistenza di una situazione di violenza generalizzata in Nigeria ivi compreso 1Vdo State da cui proviene il ricorrente.

Il sesto motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 del 2008, artt. 8 e 32, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6,, nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4, del procedimento e del provvedimento per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

Ritenuto che:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è fondato nel senso che segue.

5.1. – Il primo motivo è fondato in applicazione del principio secondo cui: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

Nel caso di specie, difatti, il Tribunale ha omesso la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ritenendo erroneamente che essa non fosse dovuta in presenza della verbalizzazione dell’audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale.

5.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.

6. – Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Torino che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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