Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24113 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 05/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11883 del ruolo generale

dell’anno 2010, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

Fallimento di s.r.l. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

e nei confronti di:

C.R.M., rappresentata e difesa, giusta procura

speciale a margine del controricorso, dagli avvocati Elenio Bidoggia

e Livia Salvini, presso lo studio dei quali in Roma, al viale

Mazzini, n. 9, elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale del Molise, sezione 1^, depositata in data 14 maggio 2009,

n. 28/01/09.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate accertò in relazione all’anno 1999 maggior reddito d’impresa nei confronti della s.n.c. (OMISSIS), applicando la percentuale di redditività del 10% ai ricavi ricostruiti mediante l’applicazione dello studio di settore, giacchè la società non aveva risposto al questionario e recuperò le maggiori imposte dei redditi, nonchè, in base ai medesimi elementi, maggiore imponibile ai fini irap ed iva. Il maggior reddito accertato in capo alla società fu poi imputato ai soci C.R.M. e Co.Sa. ai fini della rispettiva irpef.

Ne scaturì la notificazione, nel 2004, del relativo avviso di accertamento al curatore della s.r.l. (OMISSIS), in cui si era trasformata la s.n.c. e che nel frattempo, ovvero nel (OMISSIS), era fallita, nonchè ai due soci della società, ad uno dei quali, ossia a C.R.M., fu notificato anche nella qualità anche di autrice della violazione. La narrativa della sentenza dà altresì conto della circostanza che ai due soci furono notificati separati avvisi concernenti la rettifica del rispettivo reddito di partecipazione.

Nell’inerzia del curatore, l’avviso concernente la società fu impugnato da C.R.M. nella qualità di socia e di amministratore della società, che ne ottenne l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.

Quella regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio, anzitutto riconoscendo la legittimazione della contribuente e poi rimarcando l’insufficienza degli elementi addotti dall’Agenzia, basati in via esclusiva sullo scostamento dallo studio di settore.

Contro questa sentenza propone appello l’Ufficio, che affida a due motivi ed illustra con memoria, corredata, tra l’altro, da visura camerale, da cui emerge l’intervenuta chiusura del fallimento, cui la contribuente, spendendo la qualità di socia e di amministratrice della s.r.l. (OMISSIS), reagisce con controricorso, parimenti illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Infondata è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di rituale instaurazione del processo, ossia per carenza di legittimazione processuale. A sostegno dell’eccezione, la contribuente deduce che il ricorso è stato erroneamente proposto nei confronti del fallimento, anzichè della parte processuale unica legittimata, ossia, appunto, di C.R.M. quale socia ed amministratrice di (OMISSIS) s.r.l.

Va premesso che la sentenza è stata pronunciata nei confronti della s.r.l. (OMISSIS) e che la contribuente stessa, secondo quanto riportato nella narrativa della sentenza impugnata, ha riferito di aver ricevuto notificazione dell’avviso “anche nella veste di rappresentante legale della Società e, quindi, nella sua qualità di autore della violazione”, di modo che in tale doppia veste ha proceduto all’impugnazione. E va da sè che la dichiarata veste di rappresentante legale della società ha comportato che l’impugnazione dell’avviso nella doppia qualità spesa sin dall’inizio ha determinato, in virtù del rapporto d’immedesimazione organica, l’evocazione in giudizio della società.

Corretta è quindi l’evocazione nel giudizio di legittimità della società, non essendovi dubbi che l’Agenzia, benchè citi il fallimento nell’epigrafe del ricorso, si sia riferita non già al fallimento, peraltro chiuso, come documentato in allegato alla memoria, in persona del curatore, bensì alla società fallita, in persona dell’attuale legale rappresentante pro tempore.

Il ricorso è quindi rivolto alla giusta parte processuale; d’altronde, la costituzione nel giudizio di legittimità di C.R.M. anche nella qualità di socia ha realizzato il litisconsorzio processuale tra le parti del giudizio definito con la sentenza impugnata, la quale dà conto, appunto, della spendita, da parte della contribuente, anche della qualità di socia e di autrice della violazione.

2.- Ciò posto, va rilevata la nullità della sentenza e dell’intero giudizio, perchè, in relazione all’anno d’imposta 1999, la società (OMISSIS) era una società di persone, di modo che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.

Va difatti ribadita l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società, sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815; per identica soluzione in tema di irap, 20 giugno 2012, n. 10145).

Laddove, quanto all’iva, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, come nel caso in esame, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, iva ed irap, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile iva, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass. 30 dicembre 2015, n. 26071).

La sentenza va dunque cassata, con rinvio degli atti, anche per le spese, alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso.

PQM

 

la Corte:

dichiara la nullità del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette, anche per le spese, gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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