Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24113 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 03/10/2018), n.24113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10415/2013 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, LELIO MARITATO,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1162/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/04/2012. r.g.n. 3463/2009.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1162/2012, ha respinto il gravame proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia con la quale era stata accolta la domanda proposta da M.A. al fine di far accertare il suo diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dai quali era stata a suo dire indebitamente cancellata dall’I.N.P.S.;

la Corte riteneva non corretto il ragionamento del primo giudice secondo cui l’annullamento della iscrizione operato dall’I.N.P.S., costituendo atto di autotutela, avrebbe dovuto avvenire nei limiti temporali, ritenuti superati dal Tribunale, di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21-novies e di cui (limite triennale) alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 136, u.p.;

tuttavia si affermava che, a fronte della prova fornita dalla precedente iscrizione della lavoratrice, i verbali di accertamento I.N.P.S. non avrebbero potuto considerarsi sufficienti per la disposta cancellazione, in quanto essi avevano accertato solo la natura prevalente dell’attività aziendale di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, sicchè non negavano che parte di tali prodotti fossero direttamente coltivati e raccolti dall’impresa, mentre del resto i medesimi erano stati elaborati con riferimento all’azienda ove la M. sarebbe stata impiegata e non alla persona della lavoratrice;

l’I.N.P.S. ha impugnato la sentenza con due motivi, mentre la M. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo di ricorso deduce violazione e o falsa applicazione del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12,D.Lgs. n. 59 del 1948, art. 4,D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9-quinquies, conv. con modif. in L. n. 608 del 1996, art. 2697 c.c., nonchè della L. n. 92 del 1979, art. 6, lett. d) e vizio di motivazione, sul presupposto che la sentenza sia da considerare errata laddove ha attribuito all’I.N.P.S. l’onere di provare la fondatezza del proprio operato e cioè della cancellazione dalle liste anagrafiche del lavoratore agricolo, seppure a seguito di accertamento ispettivo relativo alla posizione del datore di lavoro.

con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12,D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 59, art. 4,D.L. n. 510 del 1996, art. 9-quinquies, convertito con modif. in L. n. 608 del 1996, art. 2697 c.c., nonchè della L. n. 92 del 1979, art. 6, lett. d) e vizio di motivazione, sostenendosi che, una volta posta correttamente la regola del riparto dell’onere probatorio, il lavoratore avrebbe dovuto provare l’esistenza, la durata, la natura onerosa e la subordinazione del rapporto di lavoro agricolo, il che non era accaduto ed in più era stata omessa la valutazione dei contenuti del verbale ispettivo;

il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, è fondato;

come questa Corte ha recentemente osservato – si cita testualmente – “si contrappongono, in sostanza, la pretesa dell’iscritto nell’elenco dei lavoratori agricoli a rimanere tale, e l’obbligo dell’Istituto di imporre il rispetto della regola della effettività dell’attività connessa all’ iscrizione assicurativa; si tratta di posizioni giuridiche non legate ad alcun interesse legittimo nè ad alcuna discrezionalità amministrativa, giacchè all’espletamento dell’attività agricola subordinata corrisponde il diritto all’iscrizione, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione, per cui è evidente che non si possa inquadrare la fattispecie in esame nell’ ipotesi della disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 5 all.to E della L. n. 2284 del 1865, ponendo a base della disamina la disciplina dell’annullamento in autotutela ed in genere della L. n. 240 del 1991, che riguardano l’attività amministrativa in senso stretto” (Cass. 30 maggio 2018, n. 13677);

sempre Cass. 13677/2018 rileva come in sede di legittimità sia stato “affermato ripetutamente il principio secondo il quale l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l’I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. 10096 del 2016, nonchè anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014). Ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn. 1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000 secondo cui “il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell’ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un’attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l’attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l’elemento) essenziale per la nascita del rapporto”; tuttavia in taluni casi la legge prevede, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti” aggiungendosi che “così per il lavoro in agricoltura lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell’anno deve essere certificato dall’iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, che ha stabilito la compilazione per ogni comune di elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell’agricoltura, distinti per qualifiche, con il relativo compito di accertamento affidato dapprima a commissioni comunali, quindi attribuito agli Uffici provinciali SCAU (Servizio per i contributi agricoli unificati). La disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, nella L. n. 83 del 1970, che, tra l’altro, ha affidato la compilazione di detti elenchi a commissioni locali della mano d’opera agricola, appositamente costituite presso gli uffici locali di collocamento, poi sostituite da altri organi per effetto delle successive disposizioni che hanno apportato ulteriori modifiche al sistema di accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura. Nella materia è, quindi, intervenuto il D.Lgs. n. 375 del 1993 (che ha, in particolare, riformato il sistema dei ricorsi amministrativi). Allo SCAU (soppresso dalla L. n. 724 del 1994, art. 19) è, poi, subentrato l’I.N.P.S. (D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 sexies, con v. con modif. nella L. n. 608 del 1996)” per concluderne che “richiamando le suddette pronunce a Sezioni unite, va tenuta presente la regola generale posta dall’art. 2697 c.p.c., comma 1, secondo cui l’onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte. Pertanto, il lavoratore che domandi l’erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un’attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell’anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra l’iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com’è ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice), essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce)” precisando ancora che “se poi è vero che l’iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale – salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice. Ne deriva che, quando contesti l’esistenza dell’attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l’ente previdenziale ha l’onere di fornire la relativa prova, cui l’interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova; con l’ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l’iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) – l’esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa”;

nel caso in esame, tenuto conto di tutte le considerazioni svolte, deve essere negativamente valutata la decisione impugnata in quanto ha ritenuto che l’iscrizione negli elenchi nominativi mantenga in sostanza una presunzione di legittimità (v. il punto c della pag. 4 della sentenza d’appello) che non potrebbe essere superata dall’ente previdenzìale attraverso gli esiti ispettivi contenuti in un verbale di accertamento della irregolarità della conduzione aziendale da parte dell’asserito datore di lavoro, in quanto soggetto diverso dalla lavoratrice;

ciò è errato giacchè, come questa Corte ha ripetutamente affermato nei precedenti sopra ricordati, da parte dell’Inps può essere offerta la prova contraria dell’esistenza del rapporto di lavoro risultante dagli elenchi anche mediante la produzione, come nel caso di specie, del verbale ispettivo dal quale l’Istituto trae elementi concreti a sostegno della denuncia del carattere simulato del rapporto di lavoro agricolo, derivanti dalla sussistenza di incongruenze tra le ore di lavoro denunciate dal datore di lavoro e le ore di lavoro agricolo necessarie all’attività, il che inficia le risultanze formali dell’iscrizione, imponendo la verifica dell’effettività del lavoro svolto dal bracciante in questione;

neppure ha pregio il rilievo operato dalla Corte territoriale in ordine al fatto che tale verbale riguardava essenzialmente l’irregolarità della conduzione aziendale dell’asserito datore di lavoro, senza specifico riferimento al lavoratore qui interessato, in quanto tale circostanza non esclude la pertinenza del verbale rispetto a quanto oggetto di causa, essendo evidente che gli effetti che la citata giurisprudenza riconnette all’accertamento contrario contenuto nel verbale ispettivo, si dispiegano automaticamente allorquando per i periodi riguardati dal verbale il singolo lavoratore risultasse addetto come bracciante agricolo presso quello stesso datore;

la sentenza impugnata è quindi errata per avere mantenuto il giudizio su basi di mero confronto tra astratte presunzioni, privilegiando immotivatamente quella a favore del lavoratore.

il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Bari in diversa composizione e che, nella concreta valutazione del materiale istruttorio ritualmente acquisito, dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: “L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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