Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24112 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 28/11/2016), n.24112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 7935-2011 proposto da:

T.G., C. F. (OMISSIS), elettivamente domicilioto in ROMA,

VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

ANGELETTI, che rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO

VANNUCCI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

OM OLEODINAMICA SRL, (già TIEFFE TRADING S R. L.) P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO BONOMI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1179/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/09/2010 R.G.N. 976/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’avvocato GNISI LEONARDO per delega avvocato ANGELETTI

ALBERTO;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega verbale Avvocato BOCCIA

FRANCO RAIMONDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Livorno del 5.9.2016 veniva rigettata la domanda proposta da T.G. di condanna della datrice di lavoro OM Oleodinamica srl al pagamento della somma di complessivi Euro 102.353,87 per restituzione di Euro 18.083,87 trattenuta per mancato preavviso dalla società, indennità ex art. 14, comma 8 CCNL Dirigenti avendo il T. rassegnate le dimissioni non avendo accettato il trasferimento da (OMISSIS) disposto dalla Direzione il 4.11.2004, e per il pagamento dell’indennità di trasferta nei giorni 11,12,e 13 ottobre e per tre giorni di ferie non godute. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 21.9.2010 rigettava l’appello del T.. Circa l’applicabilità dell’art. 14 del CCNL Dirigenti industria la Corte territoriale osservava che Io stesso autorizzava il dirigente alla risoluzione del rapporto entro 60 gg. dalla comunicazione del trasferimento rifiutandolo, ma che quello in esame non poteva essere qualificato come un trasferimento dal punto di vista tecnico-giuridico ex art. 2103 c.c. in quanto era emerso che la OM Ehrco srl aveva deliberato di mutare denominazione sociale in Tieffe Trading srl e di trasferire la sede a (OMISSIS); pertanto era stato soppressa la sede di (OMISSIS) ove operava l’appellante e l’unica disponibile era quella di (OMISSIS); il trasferimento in senso tecnico presuppone un’opzione ed una scelta (sia pure motivata) da parte del datore di lavoro, mentre nel caso in esame lo spostamento di sede era l’unica opzione per consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro come stabilito anche dalla giurisprudenza di legittimità. La Tieffe Trading aveva l’obbligo di mantenere il posto di lavoro solo presso le sedi della società e non in quelle delle consociate, il che si sarebbe potuto realizzare solo in via pattizia. Pertanto le dimissioni non erano sorrette da giusta causa e non era applicabile l’invocato art. 14 del CCNL. Non era fondata neppure la domanda per le trasferte posto che nei giorni indicati emergeva da un certificato INAIL che il T. era in infortunio e per la domanda sulle ferie la posizione di dirigente e di amministratore dell’appellante richiedeva una più articolata ed univoca deduzione circa le modalità con cui egli stesso determinava i suoi periodi di ferie.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il T. con tre motivi, corredati da memoria; resiste controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., nonchè degli artt. 1362 e 1363 e dell’art. 14 CCNL Dirigenti industria, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. Nè l’art. 2103 c.c., nè il CCNL applicabile indicavano che non vi è trasferimento quando lo spostamento del lavoratore serva a salvargli il posto di lavoro. Ratio della norma contrattuale è quella di consentire al Dirigente di scegliere se trasferirsi. La società non aveva deciso comunque di risolvere il rapporto, ma di consentire al T. di scegliere tra una delle sedi in Italia, tra le quali vi era anche (OMISSIS).

Il motivo appare infondato. Si deve condividere la tesi accolta dalla Corte di appello (e confortata dai precedenti della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 3827/2000) per cui il trasferimento di cui all’art. 2103 c.c. presuppone un’opzione per il datore di lavoro che, proprio per questa ragione deve motivare in ordine alla decisione relativa. Anche la norma di cui all’art. 14 CCNL riferendosi ad un “trasferimento” non può che riferirsi alla scelta del datore di lavoro di trasferire il dipendente da un posto ad un altro, non alla diversa ipotesi relativa allo spostamento in un posto di lavoro che è rimasto l’unico possibile ed a disposizione, nell’ottica della prosecuzione del rapporto nell’unico modo possibile. La sentenza impugnata ha accertato che l’unico sede disponibile era quella di (OMISSIS): la decisione del T. di dimettersi non avendo accettato lo spostamento nella sede di (OMISSIS) non è pertanto coperta dall’art. 14 CCNL per quanto sopra detto. Non risulta dalla sentenza impugnata che fossero disponili altre posizioni di lavoro afferenti direttamente alla società oggi intimata che era l’unica tenuta a reperire altra occasione di lavoro, nè si dice nel ricorso le sedi indicate formalmente a quali società appartenessero e se fossero di natura dirigenziale. Circa la mancata intenzione della società di licenziare il dipendente si tratta di circostanza inidonea all’accoglimento della domanda posto che il T. non è stato licenziato, ma si è dimesso. Nessuna carenza motivazionale pertanto sussiste posto che la motivazione della decisione impugnata appare congrua e logicamente coerente e indica tutti gli elementi pertinenti anche di natura fattuale posti a fondamento della decisione.

Con il secondo motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. La possibile destinazione del ricorrente non era solo quella di Modena, ma una delle tre sedi delle società del gruppo. La lettera di trasferimento era stata inviata dalla società capogruppo ed era stata sottoscritta dal consigliere delegato di questa.

Il motivo appare infondato posto che sul punto la sentenza impugnata ha già motivato in modo persuasivo e logicamente corretto in quanto ha evidenziato come l’obbligo di spostare il ricorrente in sedi di società di cui non era dipendenti in quanto afferenti ad altre società del gruppo poteva derivare solo da accordi pattizi nel caso in esame non dimostrati. Il motivo non offre alcun elemento in senso contrario in quanto non si richiamano accordi specifici tra le parti distonanti con l’accertamento della Corte di appello.

Con il terzo motivo si allega la violazione dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La società non aveva contestato che il 4, 5 e 6 ottobre il ricorrente avesse svolto prestazioni di lavoro con conseguente diritto all’indennità sostitutiva delle ferie.

Il motivo appare carente sul piano dell’autosufficienza in quanto non documenta adeguatamente la mancata contestazione di controparte in primo grado ed in appello in merito alla circostanza dello svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni indicati. In ogni caso ben poteva il Giudice verificare che era lo stesso T. come dirigente che si autoassegnava le ferie ed a rilevare che occorreva una articolazione della domanda più chiara essendo rimasti nebulosi i presupposti giuridici della domanda oltre a quelli meramente fattuali. Non sussistono, pertanto, manifestamente le lamentate carenze motivazionali.

Si deve quindi rigettare il ricorso. Le spese di lite, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.100,00 di cui Euro 4.000,00 per compensi oltre compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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