Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24111 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. III, 07/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33725/19 proposto da:

-) A.J., elettivamente domiciliato a Roma, v.le Angelico

n. 38, presso l’avvocato Marco Lanzilao, che lo difende in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 6.9.2019 n. 3673;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.3.2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. A.J., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso non indica quali fatti vennero dedotti a fondamento della domanda. Riferisce soltanto che, quali motivi d’appello, dedusse “l’errata valutazione delle dichiarazioni rese dall’appellante alla commissione, e le sue dichiarazioni di professare la fede (OMISSIS) ed essere omosessuale”.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento A.J. propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che la rigettò con ordinanza 28 dicembre 2018.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 6 settembre 2019 n. 3673.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non poteva considerarsi “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da A.J. con ricorso fondato su sei motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo depositato un “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. E’ superfluo dare conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, a causa della insanabile insufficienza dell’esposizione dei fatti di causa. Il ricorrente, in particolare, non riferisce chiaramente quali fatti vennero dedotti a fondamento della domanda introduttiva del giudizio di primo grado; con quali ragioni venne rigettata dal tribunale; quali motivi di gravame vennero dedotti con l’atto d’appello.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione terza civile della Corte di cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

 

 

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