Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24111 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 03/10/2018), n.24111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3040/2013 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO

CATALANO e LORELLA FRASCONA’, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B. S.N.C. DI B.L.M. & C. S.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 732/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO

depositata il 24/07/2012; R.G.N. 217/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2018 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Torino (sentenza del 24.7.2012) ha accolto l’impugnazione della società B. s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, che le aveva dichiarato ammissibile il ricorso volto alla restituzione della somma di Euro 1740,80 versata in eccesso a titolo di premi obbligatori, ed ha condannato l’Inail a restituirle il predetto importo.

La Corte ha ritenuto che la società non fosse decaduta, come affermato dal primo giudice, dal diritto di vedersi restituita la predetta somma versata in eccesso quale impresa colpita dall’alluvione del 1994 che aveva interessato il Piemonte, atteso che la medesima avrebbe dovuto beneficiare del rimborso del 90% dei premi versati, il tutto ai sensi della L. n. 289 del 2002, estesa ai soggetti colpiti dal predetto evento.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inail con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Rimane solo intimata la società B. s.n.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione del D.L. 28 dicembre 2006, art. 3 quater, comma 1, convertito con L. n. 17 del 2007, in combinato disposto con la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, l’Inail si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della mancata conferma, da parte della Corte territoriale, della dichiarazione con la quale il primo giudice aveva accolto la preliminare eccezione di decadenza dell’impresa dalla richiesta di rimborso dei premi versati, decadenza dovuta alla tardiva proposizione della stessa istanza dopo il termine perentorio di scadenza del 31.7.2007 fissato dalla legge. In particolare, l’istituto ricorrente contesta l’affermazione della Corte di merito secondo la quale il termine in questione riguardava esclusivamente la definizione delle posizioni debitorie ancora pendenti alla data del 31.7.2007 e non già quelle, come nella fattispecie in esame, aventi ad oggetto una richiesta di rimborso di quanto già versato.

2. Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 T.F.U.E., nonchè delle regole del diritto comunitario in tema di erogazione dei benefici e della necessaria preventiva approvazione della Commissione Europea in riferimento alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90 e al D.L. 28 dicembre 2006, n. 200, art. 3-quater, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

3. Osserva la Corte che il primo motivo è fondato.

Invero, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, nell’estendere l’applicazione delle disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi”, restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 7, in quanto il richiamo dell’art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, D.L. ult. cit., da parte della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, è funzionale esclusivamente all’individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all’individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l’agevolazione, e – precisando che tale interpretazione trova espressa e letterale conferma nel D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater (conv. con L. n. 17 del 2007), che ha esplicitamente stabilito l’operatività dell’agevolazione “per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all’alluvione del Piemonte del 1994” – ha fugato ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell’insegnamento di Corte Cost. n. 274 del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l’interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).

Ha, inoltre, chiarito questa Corte che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che all’entrata in vigore della normativa recante i beneficio avessero già ottemperato al pagamento dell’obbligazione contributiva, che un’interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.).

4. Così ricostruita la portata oggettiva e soggettiva del beneficio in questione, deve escludersi che – come ritenuto dalla Corte territoriale – l’imposizione del termine del 31.7.2007 sia collegata soltanto ad un’ipotesi di versamento non effettuato, per modo che l’impresa che abbia effettuato il versamento possa invece ripeterlo (nella fattispecie la richiesta era del 28.10 – 12.11.2009).

Infatti, il termine del 31.7.2007, risultante per la presentazione delle domande di regolarizzazione, L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, a seguito della proroga dell’originario termine del 31.7.2004 da parte del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1 (conv. con L. n. 17 del 2007), si applica anche alle imprese che abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece, abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione “regolarizzare la posizione”, di cui all’art. 4, comma 90, cit., include tanto l’ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10% del dovuto, quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90% del versato (Cass. n. 12603 del 2016).

5. Va, altresì, precisato che il termine in questione, benchè non espressamente qualificato dal legislatore come perentorio, costituisce un termine di decadenza: invero, non trattandosi di un termine di natura processuale, per il quale vige la regola di cui all’art. 152 c.p.c., spetta all’interprete di individuarne la portata ordinatoria o perentoria in relazione allo scopo che esso persegue, cioè agli interessi che intende tutelare. Nè vi è dubbio che la natura pubblica dell’interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti previdenziali, che a sua volta è correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati Europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione Europea per controllarne l’osservanza (come sottolineato da Corte cost. n. 425 del 2004), depone univocamente in tal senso, non vertendosi in ipotesi di ristoro per un pregiudizio ascrivibile ad un fatto obiettivo e incolpevole da cui la collettività abbia tratto vantaggio e dovendo pertanto il principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 Cost., trovare adeguato bilanciamento rispetto ad altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale (cfr. in tal senso Corte cost. n. 118 del 1996).

Per contro, l’acclarata struttura unitaria del beneficio della regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, esclude che possano trovare in specie applicazione le disposizioni concernenti la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., giacchè in mancanza di (tempestiva) domanda di rimborso non può logicamente configurarsi alcun pagamento indebito, essendo la domanda amministrativa condizione necessaria per lo stesso sorgere del diritto al beneficio (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 5318 del 2016).

Pertanto, dato il carattere dirimente della rilevata decadenza di cui al primo motivo, si rende superfluo l’esame del secondo, con la conseguenza che l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto dell’originaria domanda.

La novità e straordinaria complessità della disciplina consentono di ravvisare nella fattispecie gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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