Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24110 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 28/11/2016), n.24110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10396-2013 proposto da:

ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante oro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE

PARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.R., (OMISSIS), C.C. (OMISSIS), LO.PA.

C.F. (OMISSIS), S.L. C.F. (OMISSIS), SA.RO. C.f.

(OMISSIS), SI.VI. C.F (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO

PLACIDI, rappresentati e difesi all’avvocato GIOVANNI SALVIA, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

sentenza n. 586/2012 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il

10/01/2013, R.G. 7A/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato CARLO BOZZI per delega verbale Avv. ENZO MORRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 586 in data 13 dicembre 2012 – 10 gennaio 2013 la Corte d’appello di Potenza, in riforma delle impugnate pronunce nn. 405, 407 e 413 del 12 febbraio 2010, nonchè n. 1029 in data 12 maggio 2011, emesse dal giudice del lavoro della stessa sede, appellate da L.R., SI.Vi., SA.Ro., LO.Pa., LUFRANO Leonardo e da C.C., nei confronti di ANAS S.p.a., accoglieva per quanto di ragione gli interposti gravami, dichiarando quindi la sussistenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato tra la società convenuta, appellata, ed il primo ricorrente con decorrenza dal 16 gennaio 2001, e dal tre dicembre 2001 per gli altri appellanti, con la condanna, inoltre, della società al pagamento, in favore di ciascun lavoratore istante, di un’indennità (L. n. 183 del 2010, ex art. 32), pari a sei (nella motivazione però è scritto quattro) mensilità della retribuzione globale di fatto, nonchè al pagamento delle spese di lite, così come ivi liquidate per ciascun grado del giudizio.

La Corte territoriale riteneva, per quanto rileva in questa sede, l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato in questione per la mancata prova, da parte della resistente datrice di lavoro, del rispetto della percentuale del numero di assunzione a termine indicato dall’art. 13 c.c.n.l. (la quota di personale da assumere con c. a t.d. non potrà superare mediamente nell’anno: il 25% del personale di esercizio; il 25% del restante personale impiegatizio).

La c.t.u., disposta per approfondimento istruttorio in base ai rilievi di parte appellante (secondo cui il calcolo in forza di cui era stata ritenuto, in prime cure, rispettato il suddetto art. 13 era stato eseguito sul totale dei lavoratori in servizio presso l’ANAS a livello nazionale, ma non riguardo alle quote del personale in servizio presso la singola unità produttiva) non aveva fornito risultati attendibili. Infatti, come precisato dall’ausiliare, l’accertamento del rispetto della percentuale di cui all’art. 13 del c.c.n.l. era avvenuto distinguendo il personale di esercizio (in cui rientravano gli appellanti) dal restante personale impiegatizio, sulla base delle informazioni fornite dall’ANAS, ma senza possibilità di riscontro documentale. In particolare, l’ausiliare aveva evidenziato come l’elenco fornito dalla società, concernente il personale appartenente all’area di esercizio, non aveva formato oggetto di verifica, poichè tale informazione, ossia l’appartenenza all’area di esercizio, non era rilevabile nè dal livello d’inquadramento, nè dal profilo assegnato, nè da altro dato riportato nelle buste paga, nei libri matricola ovvero in altro documento messo a disposizione del medesimo c.t.u.. Di conseguenza, la Corte distrettuale riteneva di dover doverosamente rilevare il difetto di prova, di cui era onerata parte datoriale circa il rispetto nella specie del limite percettuale fissato dalla contrattazione collettiva. In effetti, i già scarni dati forniti dall’ANAS in primo grado (fotocopia di stralcio del libro matricola) non avevano superato la verifica giudiziale disposta in secondo grado, in quanto tale verifica non aveva avuto luogo a causa del difetto di collaborazione da parte della società, che aveva fornito al c.t.u. dati non verificabili e quindi non verificati.

Pertanto, sussisteva il difetto di prova, a carico di parte datoriale, pure in base al D.Lgs. n. 368 del 2001, che consentiva (perciò come eccezione) assunzioni a termine nei soli casi ivi previsti, donde l’onere probatorio a carico di parte datoriale. Quindi, spettava alla convenuta fornire al c.t.u. dati oggettivi e pertinenti come il libro matricola e libro paga ex artt. 20 e 21 D.P.R. n. 1124/65 (di cui poi al libro unico del lavoro D.L. n. 112 del 2008, ex art. 39 conv. in L. n. 133 del 2008), prova documentale rilevante ex art. 2702 c.c., tutelata dall’art. 2621 cit. codice, poichè solo in tal modo era possibile, per gli anni di competenza, verificare il rispetto del tetto massimo di assunzioni a termine. L’atteggiamento non collaborativo di parte datoriale se da un lato costituiva violazione del generale dovere di comportarsi secondo lealtà e probità, e comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c., d’altro canto faceva emergere il difetto di prova della percentuale fissata dall’art. 13 del c.c.n.l., in relazione pure a quanto previsto dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 – clausola di contingentamento. Nè rilevavano le abrogazioni di norme operate dal D.Lgs. n. 368 del 2001, tenuto conto di quanto previsto dal regime transitorio dello stesso decreto n. 368 circa la prolungata efficacia, fino alla scadenza della relativa contrattazione collettiva, delle clausole di c.c.n.l. stipulate L. n. 56 cit., ex art. 23.

Dunque, era fondata la doglianza degli appellanti circa la violazione del limite percentuale e con l’esso l’abuso alle assunzioni a termine.

L’ANAS ha impugnato la suddetta pronuncia di appello con ricorso per cassazione affidato ad un motivo, variamente articolato.

I lavoratori in epigrafe hanno resistito mediante controricorso.

Sono state, infine, depositate memorie ex art. 378 c.p.c. da entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo, formulato testualmente ex art. 360 c.p.c., n. 3 l’ANAS censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 420, 421 e 422 c.p.c., nonchè deducendo mancata contestazione del rispetto delle percentuali di contingentamento.

In particolare, la ricorrente rappresenta che essa società aveva provato, mediante il deposito del prospetto del personale e del libro matricola, l’osservanza del limite percentuale di assunzione, e che i lavoratori, originari ricorrenti, non avevano mai contestato tale documentazione, nè i relativi dati numerici, di cui pure alle articolate prove per testi (capitoli 8 e 10). Pertanto, la Corte lucana si sarebbe dovuta limitare a prendere atto della mancata tempestiva specifica contestazione dei dati offerti in comunicazione dall’azienda per disattendere le doglianze in merito mosse da parte appellante.

Per contro, aveva errato nella valutazione delle prove offerte in comunicazione dall’ANAS in prime cure, nonchè nella valutazione del comportamento collaborativo tenuto dalla società con il c.t.u., avendo prodotto oltre ai libri matricola anche un riassuntivo prospetto del personale, rimasti del tutto incontestati, di guisa che i relativi dati dovevano ritenersi provati. Di conseguenza, nemmeno sarebbe stato necessario nominare un c.t.u. e, comunque, questi si sarebbe dovuto limitare a leggere la documentazione già esistente agli atti al fine di rispondere al quesito propostogli (v. inoltre i numerosi documenti materialmente allegati al ricorso per cassazione, con citazione altresì di Cass. sez. un. civ. n. 761 del 23/01/2002, secondo cui, invero, nel rito del lavoro, il difetto di specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore per la quantificazione del credito oggetto di domanda di condanna, allorchè il convenuto si limiti a negare in radice l’esistenza del credito avversario, (a) può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti, non semplicemente alle regole legali o contrattuali di elaborazione dei conteggi medesimi, e sempre che si tratti di fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull’an debeatur”; (b) rileva diversamente, a seconda che risulti riferibile a fatti giuridici costitutivi della fattispecie non conoscibili di ufficio, ovvero a circostanze dalla cui prova si può inferire l’esistenza di codesti fatti, giacchè mentre nella prima ipotesi la mancata contestazione rappresenta, in positivo e di per sè, l’adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, in quanto non controverso, nella seconda ipotesi (cui può assimilarsi anche quella di difetto di contestazione in ordine all’applicazione delle regole tecnico – contabili) il comportamento della parte può essere utilizzato dal giudice come argomento di prova “ex” art. 116 c.p.c., comma 2; (c) si caratterizza, inoltre, per un diverso grado di stabilità a seconda che investa fatti dell’una o dell’altra categoria, perchè, se concerne fatti costitutivi del diritto, il limite della contestabilità dei fatti originariamente incontestati si identifica con quello previsto dall’art. 420 c.p.c., comma 1, per la modificazione di domande e conclusioni già formulate, mentre, se riguarda circostanze di rilievo istruttorio, trova più ampia applicazione il principio della provvisorietà, ossia della revocabilità della non contestazione, le sopravvenute contestazioni potendo essere assoggettate ad un sistema di preclusioni solo nella misura in cui procedono da modificazioni dell’oggetto della controversia).

La ricorrente, quindi, contesta le valutazioni del c.t.u., che errando avrebbe preteso dall’Azienda la fornitura di documenti estranei alla produzione documentale in giudizio, mentre la Corte di Appello a sua volta avrebbe errato nel ritenere valutabili i comportamenti dell’ANAS, che aveva omesso di consegnare al c.t.u. documenti estranei al processo.

Inoltre, la lettura del prospetto del personale rendeva evidente come la Corte d’Appello avesse errato nel ritenere che i dati numerici offerti in comunicazione dall’ANAS non fossero relativi al compartimento, trattandosi peraltro di argomentazione nuova rispetto alle deduzioni svolte in primo grado, donde l’inammissibilità della censura.

Ad ogni modo, il c.t.u. avrebbe dovuto limitarsi a ricavare le percentuali di contingentamento dai dati ritualmente offerti in comunicazione dalla società e non tempestivamente contestati. Inoltre, erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto che i dati tratti dal primo giudice non fossero stati tratti da documenti ufficiali. Per contro, occorreva ribadire, come anche riconosciuto in sentenza, che i libri matricola offerti debitamente in comunicazione mediante deposito in cancelleria non avevano formato oggetto di alcuna specifica contestazione, sicchè andavano considerarti come dati documentali acquisiti e incontestati. Del resto, tali dati erano da ritenersi corrispondenti al vero, provenendo essi da società soggetta a controllo della Corte dei Conti, poichè a totale partecipazione pubblica.

D’altro canto, vi era pure stato omesso esame delle prova raccolte in primo grado, come da dichiarazioni rese dai testi C. (ud. 12-02-10 … fino al 2001 avevamo circa 250 unità di personale d’esercizio a tempo determinata.. negli anni successivi al 1998 fino al 2003 – 2004 vennero assunti circa 60 lavoratori a termine nella stagione invernale cioè da dicembre a marzo. Dal primo ottobre 2001 in poi il personale a tempo indeterminato è diminuito di circa 80 unità…”) e Ca. (ud. 5 e 6 dic. 2007 – “in linea di massima l’ANAS ha sempre cercato di rispettare le percentuali di lavoratori a termine prevista dal c.c.n.l. ma non sono in grado di confermare con precisione i numeri e i dati di cui al capitolo…”), che avrebbero, quindi, confermato la genuinità del documento offerto in comunicazione.

La ricorrente ha poi assunto che erroneamente la sentenza aveva ritenuto la mancata collaborazione dell’ANAS con il c.t.u., cui aveva rappresentato la difficoltà di estrapolare i dati, tenuto conto del tempo trascorso, nonchè invitato lo stesso c.t.u. ad un accesso presso la sede per le opportune verifiche, ma egli vi si era rifiutato. Dunque, il contegno processuale era stato improntato a correttezza buona fede mediante la prestata collaborazione, sicchè erano infondati i rilievi mossi dal c.t.u..

Il ricorso va respinto, non sussistendo nella specie gli estremi del vizio denunciato dall’ANAS ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, tenuto conto di quanto motivatamente accertato in punto di fatto dalla competente Corte di merito e di quanto per l’effetto discrezionalmente apprezzato, nonchè correttamente valutato pure in diritto, escludendo quindi la legittimità degli impugnati contratti a tempo determinato.

Peraltro, va anche rilevata la irrituale tecnica di assemblaggio del ricorso de quo, che in buona, se non in massima parte, risulta redatto mediante materiale allegazione in fotocopia di numerosi atti e documenti, dei quali non è possibile tener conto, stante la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, (laddove a pena d’inammissibilità sono richieste, tra l’altro, (esposizione sommaria dei fatti della causa e l’indicazione dei motivi del ricorso, sicchè occorre una sintetica allegazione al riguardo, ancorchè in ogni caso completa, oltre che la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Cfr. Cass. civ. sez. 6 – 5, ordinanza n. 10244 del 02/05/2013, secondo cui la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti, ove si assuma che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto oli abbia mal interpretati, non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al fine di evitare di delegare alla Corte un’attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore. Conforme Cass. n. 17168 del 2012.

In senso analogo Cass. sez. un. n. 5698 del 11/04/2012: ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto – anche quello di cui non occorre sia informata – la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. In senso conforme tra le altre v. Cass. 1905 del 2012. Più di recente, v. ancora Cass. Sez. 6 – 3, n. 3385 del 22/02/2016, secondo cui il ricorso per cassazione redatto per assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3), che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi).

Per il resto, le doglianze della ricorrente si riducono in effetti ad opinioni dissenzienti, ancorchè motivate, rispetto a quanto, parimenti argomentato, è stato ritenuto dai giudici di merito.

Nella specie, d’altro canto, è applicabile il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (norma peraltro nella specie neanche formalmente dedotta dall’ANAS, che nella sua censura ha richiamato unicamente l’ipotesi di cui al n. 3 dello stesso art. 360), trattandosi di sentenza emessa in data 13 dicembre 2012/10 gennaio 2013, sicchè a maggior ragione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti (Cass. lav. n. 21439 del 21/10/2015).

In particolare, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del suddetto art. 54, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. civ. sez. 6 – 3, n. 12928 del 09/06/2014. V. altresì Cass. sez. un. n. 8053 del 07/04/2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Inoltre, le Sezioni unite – con la stessa pronuncia n. 8053/14 – hanno precisato che il novellato art. 360, comma 1, n. 5, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Di conseguenza, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Parimenti, secondo Cass. Sez. 6 – L, n. 2498 del 10/02/2015, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie).

Nel caso qui in esame, pertanto, non è ravvisabile alcun vizio, rilevante ai sensi del citato art. 360, n. 3, tenuto conto di quanto motivatamente accertato ed apprezzato dalla Corte di merito con la sentenza impugnata in ordine ai fatti di causa.

Infatti, come già in precedenza rilevato e come già ritenuto in una caso del tutto analogo a quello di cui qui si controverte (v. Cass. lav. n. 14369/30 aprile – 25 giugno 2014, che rigettava il ricorso di A.N.A.S. S.p.a.) con il suddetto unico motivo di ricorso si lamenta, però, sostanzialmente un difetto di motivazione riguardante la prova, che si assume fornita, del rispetto della percentuale di assunzioni a termine, mentre la censura è stata formulata per violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3. Anche la dedotta pretesa omessa considerazione della mancata contestazione della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, attestante il rispetto della percentuale suddetta, costituirebbe un vizio di motivazione, che quindi nulla ha a che vedere con il vizio lamentato di violazione di legge.

Del resto, in tema di ricorso per cassazione, mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico (con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire mediante l’indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che sì assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse, fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla dottrina prevalente), il vizio relativo all’incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, ragion per cui tra le due relative censure deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni. Da ciò consegue che il ricorrente non può denunciare la violazione di norme di legge attribuendo alla decisione impugnata un’errata applicazione delle norme di diritto, senza indicare la diversa prospettazione attraverso la quale si sarebbe giunti ad un giudizio sul fatto diverso da quello contemplato dalla norma applicata al caso concreto, perchè la deduzione di questa deficienza verrebbe, nella realtà, a mascherare una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità (in tal senso anche Cass. 7 maggio 2007 n. 10295). Per completezza, ad ogni modo, pur non risultando il motivo di ricorso formulato ai sensi del più volte richiamato art. 360, comma 1, n. 5 (nè a titolo di error in procedendo ex art. 360, n. 4), va appena osservato come il c.d. onere di contestazione riguardi le sole rituali allegazioni in punto di fatto della controparte, e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c. o di proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice (Cass. 6 civ. – L, n. 6606 del 6/4/2016.

Cfr., peraltro, Cass. 1 civ. n. 21847 del 15/10/2014, secondo cui in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell’accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l’onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l’altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.

V. poi anche Cass. 3 civ. n. 5488 del 14/03/2006 ed altre successive in senso conforme, secondo cui i fatti allegati da una delle parti vanno considerati “pacifici” – e quindi possono essere posti a fondamento della decisione – quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l’esistenza,

Nei sensi anzidetti, pertanto, il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Inoltre, ricorrono i presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dell’ANAS S.p.a..

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore dei controricorrenti, in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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