Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24110 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 19/04/2017, dep.13/10/2017),  n. 24110

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BANCA DI VALLE CAMONICA s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia n. 66,

presso gli avvocati Augusto Fantozzi, Roberto Tieghi, Francesco

Giuliani e Edoardo Belli Contarini, che la rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la decisione della Commissione tributaria centrale, sezione

di Milano, n. 1939/10, depositata il 14 giugno 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

aprile 2017 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale dott. Fuzio

Riccardo, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Roberto Tieghi per la ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Banca di Valle Camonica s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria centrale, sezione di Milano, indicata in epigrafe, con la quale, per quanto ancora rileva, rigettando il ricorso della contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per IRPEG ed ILOR relative all’anno 1980, nella parte in cui l’Ufficio ha contestato la deducibilità integrale – anzichè nella proporzione stabilita dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 58, comma 1, – di costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica.

Il giudice a quo ha affermato che non è sufficiente, al fine di riconoscere la totale deducibilità di tali costi, il richiamo al citato D.P.R. n. 597 del 1973, art. 61 poichè “gli stessi non possono essere imputati specificamente in quanto non riferibili in via esclusiva a ricavi tassabili”.

2. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.

3. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, è denunciata la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 61 nel testo originario applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dalla L. 4 novembre 1981, n. 626, art. 1: si sostiene la tesi secondo la quale il detto art. 61, comma 3 disciplina la deducibilità dei costi e degli oneri diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni contenute nel titolo quinto del citato D.P.R., ma non si applica ai costi e agli oneri ivi contemplati, per i quali non introduce limiti di deducibilità per effetto della mancanza di specifica imputabilità.

Il motivo è fondato.

L’art. 61 cit. prevede(va), al comma 3, che “i costi e gli oneri diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni di questo titolo sono deducibili se ed in quanto siano stati sostenuti nell’esercizio dell’impresa e si riferiscano ad attività e operazioni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. I costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica sono deducibili nella proporzione stabilita dall’art. 58, comma 1”.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, il secondo periodo di tale disposizione va interpretato nel senso che esso riguarda gli stessi costi ed oneri contemplati nel primo periodo, vale a dire quelli “atipici”, non oggetto di autonoma e distinta disciplina, di modo che, per i costi e gli oneri di cui si occupano le altre norme del titolo V, non introduce limiti di deducibilità per effetto della mancanza di specifica imputabilità.

Si è al riguardo osservato che: a) il susseguirsi dei riportati periodi nell’ambito di un unico comma, a sua volta inserito in un articolo riguardante gli “altri costi ed oneri”, non è logicamente conciliabile con l’attribuzione al secondo di essi della valenza di canone generale fissato per tutte le passività; b) tale collocazione della seconda parte del comma in esame priva di significato decisivo il riferimento di essa ai costi ed agli oneri, senza l’aggettivazione “diversi”, presente invece nella prima parte, anche perchè l’attinenza delle due disposizioni alla medesima materia, quella dei costi ed oneri diversi, è insita nella consistenza speculare delle disposizioni stesse, i cui rispettivi contenuti si integrano e spiegano vicendevolmente; c) la disciplina dei costi ed oneri “tipici” include esborsi carenti di detta specifica imputabilità, con proprie percentuali di detraibilità, e, pertanto, assegnandosi al secondo periodo dell’art. 61, comma 3 un valore onnicomprensivo, si approderebbe all’irragionevole risultato della coesistenza, per alcuni costi od oneri tipici, di un limite generale di deducibilità con detti limiti particolari; d) la L. n. 626 del 1981, art. 1 optando per l’adozione in via generale del criterio di deduzione proporzionale dei costi ed oneri non suscettibili di specifica imputazione, muove dall’inequivoca premessa della portata innovativa della scelta, tanto da sopprimere dell’art. 61 il comma 3 e aggiungere quel criterio con un ulteriore comma dell’art. 74, dedicato alle norme generali sulle componenti del reddito d’impresa (Cass. nn. 3243 del 1990, 9582 del 1994, 4211 del 1999, 12342 del 2001, 2544 del 2009 e 9554 del 2013).

2. Resta assorbito il secondo motivo.

3. In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

4. In considerazione dell’epoca in cui si è consolidata la citata giurisprudenza, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, mentre quelle relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la resistente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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